Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
Il principio dell'esecutività della decisione più favorevole, pur essendo estensibile anche alle ordinanze in materia esecutiva, presuppone in ogni caso l'identità della complessiva materia oggetto di decisione, sicché non si applica nel caso di difformi decisioni, in ordine all'inoltro di corrispondenza del detenuto, da parte rispettivamente del magistrato di sorveglianza e del giudice del procedimento in corso, riguardando le stesse differenti ambiti di valutazione inerenti, da un lato, alla sicurezza e all'ordine in Istituto e, dall'altro, alle esigenze concernenti le indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2010, n. 43503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43503 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 2819
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 15644/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ES, N. IL *16/07/1970*;
avverso l'ordinanza n. 3760/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 03/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Baglione T., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 03.03.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da IO ES, detenuto soggetto al regime ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il provvedimento con cui era stato disposto il non inoltro di una missiva sul rilievo che essa conteneva frasi equivoche, in contrasto con precedenti, tali da fondare il ragionevole sospetto che contenesse messaggi mascherati.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: a) il Tribunale di Siracusa, presso il quale è in corso procedura a suo carico, aveva disposto l'inoltro della stessa missiva;
b) doveva essere applicata la decisione più favorevole;
c) vi era una competenza unica in materia;
d) carenza di motivazione in ordine al merito della decisione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Quanto al primo motivo di ricorso di cui sopra sub 2.a, invero, risulta del tutto corretta la soluzione data dal Tribunale di Sorveglianza al caso - come quello in esame - in cui il soggetto sia contemporaneamente detenuto per un titolo definitivo e per una custodia cautelare per diversa causa : in base al disposto dell'art. 18 ter Ord. Pen., infatti, deve ritenersi la concorrente competenza del Magistrato di Sorveglianza per quel che attiene ai profili inerenti la sicurezza o l'ordine in Istituto, e del giudice che procede in relazione alle esigenze inerenti le indagini. In tal senso depone la diversità delle anzidette finalità, quali espressamente indicate dalla norma in esame, cui non può non corrispondere anche diversa competenza valutativa. La concentrazione della decisione in unico organo, invero, condurrebbe - con risultato inammissibile - o ad annullare uno dei profili valutativi richiesti dalla norma, o ad addossare ad un magistrato la valutazione anche di aspetti a lui estranei. Nella fattispecie, pertanto, nessuna discrasia può essere rilevata in ordine alla diversa valutazione resa da due organi giudiziari diversi, proprio per la loro autonoma competenza e per la differente ragione posta, ex lege, alla base delle singole valutazioni.
Ciò posto, devono essere respinti anche i successivi motivi di impugnazione.- Non è fondato quello che invoca il principio del favor rei v. sopra sub 2.b di cui all'art. 669 c.p.p., secondo cui dovrebbe eseguirsi solo la decisione più favorevole per l'odierno ricorrente, atteso che tale principio, pur estensibile anche alle ordinanza in materia esecutiva, presuppone identità della complessiva materia oggetto di decisione, identità che nel caso in esame - come sopra si è rilevato - non sussiste, attesa la diversa sfera di competenza in relazione alla differente ratio decidendi su aspetti non coincidenti. Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso di cui sopra sub 2.c posto che esso propone censura sul merito del fatto, e cioè una diversa lettura dei contenuti di pericolosità della missiva in questione, non consentita in questa sede di legittimità, essendo peraltro del tutto logica e coerente la motivazione dell'impugnato provvedimento.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere respinto. Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IO ES al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010