Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5725
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la pensione sociale dall'ente per il venir meno del requisito reddituale, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della pensione, non è l'INPS a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5725
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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