Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la pensione sociale dall'ente per il venir meno del requisito reddituale, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della pensione, non è l'INPS a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Fernando LUPI Cons. Relatore
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di EG AN, elettivamente domiciliata in Ispica alla via degli Astronauti 12, presso l'Avv. Guglielmo Rustico, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente prof. ing. Giovanni Billia elettivamente domiciliata in Roma presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto alla via della Frezza 17, nell'ufficio degli avv. Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Modica n. 75/95 depositata il 5/4/95 R.G. n.1229/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/1/1999 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.4.1995 il Tribunale di Modica rigettava l'appello di Di EG AN nei confronti dell'INPS avverso sentenza del Pretore della medesima città, confermando il rigetto della domanda della Di EG diretta al ripristino di una pensione sociale, revocatale nel 1988, in quanto non era stata fornita in giudizio la prova della esistenza del requisito reddituale. Osservava in motivazione che oggetto del giudizio non era la correttezza dei provvedimenti dell'ente erogatore bensì la verifica dei presupposti di legge per la chiesta prestazione.
Aggiungeva che la prova della sussistenza dei presupposti di legge della prestazione richiesta incombeva all'attrice e che detta prova non aveva per oggetto un requisito negativo bensì soltanto il reddito della assicurata. Rigettava pertanto la domanda e condannava la ricorrente alle spese.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Di EG, resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle norme sull'onere della prova in quanto incombeva all'INPS, che aveva revocato la pensione sociale di dimostrare che non sussistevano più i requisiti di legge per l'erogazione della pensione. La censura è infondata. Essa si fonda su una erronea opinione circa la natura degli atti con i quali si riconosce il diritto ad una prestazione da parte di un istituto di previdenza obbligatoria ovvero si procede alla revoca della medesima. Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto ma di mera certazione della sussistenza o meno dei presupposti di legge. Consegue che, negata poi di fatto o revocata la prestazione, l'azione dell'assicurato diretta ad ottenere la prestazione o il ripristino di essa non ha per fondamento l'atto concessivo della prestazione ne' per oggetto l'atto di diniego o di revoca, e cioè il legittimo esercizio di un potere amministrativo, ma la sussistenza o meno della obbligazione ex lege,(cfr. in tema di revoca Cass.n. 5138/ 1994 ed anche nn.6785/1991, 6231/1994, 8202/1997). Consegue
che correttamente il Tribunale ha ritenuto la Di EG onerata della prova della persistenza del requisito reddituale e, in mancanza di essa, ha rigettato l'appello.
Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per avere il Tribunale condannato la ricorrente alle spese non tenendo conto che l'abrogazione dell'art.152 disp. att. c.p.c., disposta con l'art.4 comma secondo d.l. n.384 del 1992 convertito in legge n.438 del 1992, è stata dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima con
sentenza n. 134 del 13.4.1994. La censura è fondata. Il Tribunale ha infatti applicato in tema di spese il principio generale della soccombenza e non la norma speciale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. - il cui vigore dopo l'abrogazione del 1992 è stato ripristinato dalla indicata sentenza della Corte costituzionale - applicabile alla fattispecie in quanto la domanda aveva per oggetto una prestazione di assistenza ed era fondata su una erronea prospettazione in diritto ma non era manifestamente infondata e temeraria.
Il capo della sentenza impugnata relativo alle spese va pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi non dovute dalla Di EG le spese del giudizio di appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovute dalla Di EG le spese del giudizio di appello, compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 13 gennaio 1999.