Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA L E A N IT 6 O 8 I A 9 Z IC A 00869 /0 1 A L ес 60547. R B / 6 B T 2 U S I 5 . R G . . E .P N R D . L B A E NOME DE . D D L L U I E IB S A T N R . E N T B I S E RTE SUPR A BI CASSAZIONE A R I S T Oggetto E E A Sezione Tributaria 1 T A - Presidente Michele CANTILLO . M N Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere R.G.N. 13238/98 Dott. Giulio GRAZIADEI 3 Consigliere 14136/98 Dott. Giuseppe MARZIALE Rel. Consigliere Cron. 1778 Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente Rep. CORTE SUPREMA DICA@SAZIONE SENTENZA Ud.01 UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. ISOLE 24 ORE ROMA VIA DEI per diritti L. 1500 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 23 GEN. 2001 tempore, elettivamente domiciliato in GENERALE DELLO IL CANCELLIERE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA ricorrente
contro
BOMISA BOTTONI MINUTERIE SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 14136/98 proposto da: BOMISA BOTTONI MINUTERIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata E E L N I O I in ROMA VIA SARDEGNA 40, presso lo studio Z V I A S C S A 2000 dell'avvocato GRADARA Rita, che la difende unitamente C E I 7 D N A 4 O M 440 agli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERA SILVIA, I E 5 R P P U 0 M S 6 E A -1- T R C O . C N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE + 1 Al Sig. AvvAl Sig. Avv. Gen. Stato giusta procura in calce;
rilasciata 1 copia legale controricorrente e ricorrente incidentale e n. per notifica Carta bollata L. 40.000 nonchè
contro
Dir. Copia Н 10.000 MINISTERO DELLE FINANZE;
Totale L. 50000 Roma, 20 FEB, 2001 intimato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 43/97 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. 4809 -2- 3 Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 22.6.1994 l'ufficio IIDD di Milano ha rettificato il reddito dichiarato dalla società MI per l'anno 1991, recuperando a tassazione diversi importi. La Commissione Tributaria di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società, e la decisione è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, adita dall'ufficio con appello principale e dalla società con appello incidentale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1.nn.3 e 4 c.p.c. e 62, comma 1 d.lgs. n.546/92, essendosi la Commissione limitata a pronunciarsi sulla questione di maggior rilievo economico, trascurando tutti i residui motivi relativi alle riprese specificate alle lettere b), c), f) ed h) dell'avviso di rettifica. La MI si è costituita per contrastare il ricorso e per formulare ricorso incidentale con il quale ha lamentato che la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunziata sul suo appello incidentale relativo alle riprese a tassazione indicate alle lettere d), e) e g) della rettifica. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto un'unica sentenza. SAZION La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso introduttivo relativamente alle riprese indicate nella rettifica alle lettere a), b), c),f) ed h), mentre ha rigettato per le riprese effettuate alle lettere d),e) e g). Sull'appello proposto da entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale ha esaminato il problema di maggior rilievo economico concernente il recupero della somma di lire 643.780.000 contenuto nella lettera a) della rettifica, relativo alla deducibilità di canoni di leasing, ma non ha esaminato alcun altro problema. In un tale contesto, emerge con chiarezza la fondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale poiché effettivamente il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulle richieste delle parti evidenziate puntualmente nei motivi dei due ricorsi, che vanno quindi accolti. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio in cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per le spese. Così deciso in Roma il 1.3.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il consigliere rel. Dr.MicheleCantile Dr. Giuseppe Falcone The IL CANCELLIERE C1 VA SC Ана DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.2 GEN. 2001Oggi E N IL CANCELLIERE C1 O I Z VA SC A C O S R T 1 E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R . 4 S T / A N IS 6 Z I 2 - O N . E G B .R E A . I R .P L R L D A A A L D . E T B D E U A I T T B S I N N 1 A E E R 3 I S S 1 T R I E . A E N T A M