Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ST NO, elettivamente domiciliato in Roma, via U. Lilloni, n. 146, presso l'Avvocato Gerardo D'Aiuto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Loreto D'Aiuto, per procura speciale conferita con atto per Notaio Salvatore De Martino, rep. n. 99753 del 15/10/2001;
- ricorrente -
contro
OL AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, n. 172, presso l'Avvocato Massimo Ozzola che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello di Salerno in Camera di consiglio il 17.7.2001, depositato il 5.9.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi, per il ricorrente, l'Avvocato Loreto D'Aiuto e, per la controricorrente, l'Avvocato Massimo Ozzola;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato il 10.6.1999, diretto al tribunale di Salerno, OL AR chiese la modifica delle disposizioni di carattere economico stabilite il 14.2.1995, all'atto della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso da lei contratto il 23.6.1968 con Di ST NO. Chiese, in particolare, che l'ex coniuge, già obbligato a versare un contributo per il mantenimento dei due figli, ormai divenuti maggiorenni, fosse condannato a versare anche direttamente a suo favore un assegno di mantenimento mensile, nella misura minima rivalutabile di Lire un milione, a causa delle sue peggiorate condizioni, principalmente di salute.
Di ST NO, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza del ricorso, ai sensi dell'articolo 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia per la mancanza di giustificati motivi sopravvenuti alla sentenza di divorzio sia per l'insussistenza di uno stato di bisogno della richiedente, autonoma dal punto di vista economico perché insegnante statale di ruolo, tanto da aver sempre rinunziato, sia in sede di separazione consensuale omologata sia in sede di divorzio, ad un qualsiasi assegno di mantenimento per se stessa. In conclusione, chiese il rigetto della domanda e che l'ex coniuge fosse condannata a concorrere al mantenimento dei figli.
2. - Avverso il decreto depositato il 1.3.2001, con cui il tribunale di Salerno, accogliendo la domanda, aveva posto a carico del Di ST l'obbligo di versare a favore di OL AR un assegno mensile di Lire 800.000, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, questi propose reclamo alla corte d'appello, chiedendo l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, in quanto totalmente carente di motivazione e, nel merito, non conforme a diritto, essendo la OL autosufficiente dal punto di vista economico. 3. - Con decreto depositato il 5.9.2001, la corte d'appello di Salerno, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, accolse parzialmente il reclamo quanto alla misura dell'assegno, che contenne in Lire 500.000 mensili, rivalutabili annualmente a partire dal 1.1.2002, avendo ritenuto pienamente accertata la sproporzione fra i redditi delle parti, da cui deduceva l'impossibilità della OL di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto "in precedenza", nonostante ella sia titolare di una fonte di reddito certa e dignitosa.
4. - Per la cassazione di tale decreto Di ST NO propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste, mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso e memoria illustrativa, OL AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Col primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione dell'articolo 438, 1^ e 2^ co., c.c. giacché, in mancanza dei presupposti legali - conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale - per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, la possibilità di decretare un assegno a titolo di alimenti sarebbe esclusa dal fatto che la OL non è totalmente priva di mezzi di sussistenza, essendo impiegata statale di ruolo. 5.1. - La censura è inammissibile.
5.2. - Dagli atti di cui è consentita la consultazione in questa sede non risulta che l'assegno fu chiesto dalla resistente, ne' che le fu concesso, a titolo di alimenti - di cui mancherebbero i presupposti soggettivi (articolo 433 c.c.; cfr. Cass. nn. 11575/2001, 2731/1997, 4456/1995, 7358/1994, 4391/1992), ancor prima che oggettivi (stato assoluto di bisogno, articolo 438 c.c.) -; deve ritenersi invece che esso fu chiesto, ai sensi dell'articolo 9, legge n. 898/1970, a titolo di revisione delle disposizioni di carattere economico, stabilite prima in sede di separazione consensuale omologata e poi in sede di divorzio.
Tanto precisato, al fine di scartare la possibilità, anche teorica, di violazione dell'articolo 438 c.c., la censura si riduce, in sostanza, alla critica del provvedimento sotto il profilo della valutazione di elementi di fatto, come la sopravvenienza di motivi di deterioramento del tenore di vita della resistente, rispetto a quello goduto durante il matrimonio, o la comparazione delle condizioni economiche delle parti.
5.3. - Il presente ricorso, proposto ex articolo 111 Cost. (ricorso straordinario), è peraltro ammissibile solo per violazione di legge o per difetto assoluto di motivazione (Cass. nn. 13860/2002, 7558/2000, 5201/ 1999, 4623/1999, 6567/1997), sicché deve essere dichiarato inammissibile il motivo che, sotto la parvenza di una inesistente violazione di legge, censura in realtà il provvedimento per pretesi vizi della motivazione.
6. - Col secondo motivo si denunzia violazione dell'articolo 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 11
(rectius: 13), legge 6 marzo 1987, n. 74, per avere la corte d'appello "stravolto" le "risultanze istruttorie", comparando i redditi attuali degli ex coniugi anziché quelli da loro percepiti all'epoca della convivenza, e non avendo la OL provato la sussistenza degli elementi giustificativi della chiesta modifica (sopravvenienza di giustificati motivi di deterioramento della sua condizione economica).
6.1. - Anche questo motivo, investendo essenzialmente la motivazione del decreto e, ancor più propriamente, il merito del giudizio di valutazione delle prove, ritenute dalla corte d'appello idonee in modo "indubitabile" a fondare il proprio convincimento, è inammissibile, per la stessa ragione indicata al precedente punto 5.3 (limiti del ricorso straordinario per Cassazione). 7. - Col terzo motivo il decreto della corte di Salerno è censurato per difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'articolo 360, 1^ co., n. 4, c.p.c., e per violazione di norme di legge (non specificate).
Sostiene il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato non contiene argomentazioni idonee a rivelarne la ratio decidendi e che, esaminando lo stesso, non risulta possibile verificare la razionalità dei criteri di valutazione delle prove e la sufficienza di esse (da lui, peraltro, ritenute inesistenti), circa la capacità patrimoniale di esso ricorrente e le condizioni di reddito alla data di cessazione della convivenza.
7.1. - La censura è fondata.
7.2. - In effetti, la concisa motivazione del provvedimento impugnato non consente di cogliere la ratio decidendi, attraverso le argomentazioni seguenti: benché la mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione e di divorzio faccia pensare ad un'autonoma capacità della donna di mantenere, con le sue sole risorse, un tenore di vita più o meno simile a quello goduto in costanza di matrimonio, dalla prova documentale acquisita in primo grado emerge in modo inconfutabile una sproporzione attuale tra i redditi dei due ex coniugi, tale da rendere impossibile alla donna - pur dotata di una fonte di guadagno certa e dignitosa - di conservare "un tenore di vita analogo a quello avuto in precedenza". 7.3. - Ora, fermo restando che la revisione delle disposizioni a contenuto economico del divorzio può essere operata, per la sopravvenienza di giustificati motivi, anche quando l'assegno di mantenimento non abbia costituito in precedenza oggetto di specifica richiesta (Cass. nn. 13860/2002, 8427/1998, 5029/1990), si deve ritenere che tale revisione è essenzialmente legittimata, in ogni caso, dal sopraggiungere di variazioni significative della condizione economica dell'una o dell'altra parte, da cui risulti che il coniuge richiedente l'assegno non abbia più, come in passato, l'autonoma capacità di garantirsi il suddetto tenore di vita e l'altro disponga di risorse comparativamente migliori (o, nel caso inverso, che il titolare dell'assegno abbia acquisito l'autonoma disponibilità di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, fino a giustificare l'azzeramento del contributo del coniuge: Cass. n. 8654/1998; ovvero che il coniuge obbligato abbia perso la possibilità di fornirglieli). 7.4. - In tutti i casi precedenti, l'aumentata o diminuita differenza fra i livelli di reddito degli ex coniugi non è sufficiente, di per sè, a giustificare variazioni nella misura dell'assegno, occorrendo altresì la verifica positiva di una diminuita attitudine del titolare a mantenere costante, con le sole risorse proprie o con l'eventuale aggiunta contributiva del coniuge nella misura anteriormente determinata, il tenore di vita raggiunto nel periodo di convivenza.
In ogni caso, la valutazione comparativa dei rispettivi redditi si rende necessaria solo dopo che sia stata accertata la necessità di attribuire ex novo l'assegno o di aumentarne la misura, al solo fine di stabilire l'ammontare di esso (Cass. nn. 8654/1998, 8427/1998 cit.).
7.5. - Nell'ipotesi concreta, dunque, non è "l'attuale sproporzione tra i redditi" delle parti a determinare la necessità di riconoscere alla resistente un assegno di mantenimento, bensì l'eventuale deterioramento delle sue condizioni economiche generali, fino a renderle impossibile il mantenimento del tenore di vita avuto nel periodo matrimoniale, in concomitanza con l'accertata maggior disponibilità economica dell'altra parte.
8. - Il decreto impugnato, facendo dipendere l'impossibilità di conservare il precedente tenore di vita, e quindi l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, dalla mera constatazione di una disparità di reddito fra le parti - senza giustificare l'eventuale degrado delle condizioni economiche generali della donna, pur titolare di una costante fonte di guadagno, fino al punto da renderle impossibile il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - presenta una motivazione contraddittoria o che, comunque, non lascia comprendere il criterio in base al quale è stata adottata la decisione di attribuzione dell'assegno di mantenimento.
Esso deve, pertanto, essere cassato (Cass. n. 13860/2002 e altre, citate al punto 5.3), con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Salerno, che deciderà la causa uniformandosi al principio di diritto espresso al punto 7.4 e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo motivo di ricorso;
dichiara inammissibili i primi due motivi. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004