Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
Spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca dei beni immobili effettuato ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 31 maggio 1965, ed in particolare la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", non pregiudicati dalla devoluzione dei beni allo Stato, mentre spetta al terzo l'onere della prova sia in relazione alla titolarità di tali diritti sia in relazione alla mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto. In particolare, il terzo dovrà dimostrare il proprio affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, non essendo sufficiente la mera anteriorità della trascrizione nei registri immobiliari; una volta provata la posizione di terzietà e l'opponibilità del diritto di garanzia o di credito, il terzo, pur deprivato della facoltà di procedere ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato, può farlo valere soltanto davanti al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2007, n. 19761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19761 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/04/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1638
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 24375/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.F.T. FINANZIARIA S.P.A.;
avverso ORDINANZA del 11/05/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI MARIO.
OSSERVA
Con ordinanza dell'11 maggio 2006 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 665 c.p.p. dal legale rappresentante della società C.T.F. Finanziaria s.p.a. perché fosse riconosciuta l'opponibilità della iscrizione ipotecaria relativa all'immobile denominato "Grand Hotel Paradiso" sito in Montecatini Terme in quanto intervenuta prima della trascrizione del provvedimento di sequestro ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2, nei confronti di CO NR, al quale era seguita la confisca anche del bene immobile in questione.
Con ricorso del 20 febbraio 1996 l'amministratore giudiziario aveva proposto opposizione alla esecuzione immobiliare nel frattempo intrapresa dalla ricorrente, facendo valere la misura di prevenzione indicata. Con sentenza del 22 settembre 1998 il Tribunale di Pistoia aveva rigettato detta opposizione. L'amministratore giudiziario aveva quindi nuovamente proposto opposizione sostenendo l'improcedibilità dell'esecuzione in presenza della confisca, ma il giudice dell'esecuzione aveva nuovamente rigettato tale opposizione. Il Tribunale di Roma, nella suddetta pronunzia, rilevava che dalla documentazione acquisita non era stata una prova convincente della sussistenza della buona fede da parte del creditore procedente e, soprattutto dell'assenza di ogni possibile coinvolgimento del creditore nelle attività illecite del CO E.. Propone ricorso per Cassazione il difensore della C.T.F. Finanziaria s.p.a. il quale rileva con il primo motivo la violazione di legge perché il Tribunale di Roma avrebbe stravolto tutti i principi relativi all'onere della prova ed alla buona fede, che secondo il nostro ordinamento si presume esistente, salvo prova contraria;
ne' si sarebbe tenuto conto di quanto affermato nella nota sentenza 10 gennaio 1997 n. 1 della Corte Costituzionale secondo la quale l'interesse pubblico posto a salvaguardia della collettività non può giungere sino a sacrificare il diritto del terzo di buona fede. Con il secondo motivo si rileva la illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto della valutazione della documentazione prodotta dalla C.T.F. Finanziaria a dimostrazione della propria buona fede nell'operazione oggetto del presente procedimento. In particolare, non è vero che le diffide stragiudiziali sarebbero di incerta tempestività, come è attestato dalle ricevute di ritorno in atti;
ne' che la creditrice avrebbe atteso oltre ogni ragionevole prassi di attivarsi per promuovere l'azione esecutiva nei confronti della debitrice insolvente. Osserva il Collegio che in tema di tutela dei terzi titolari di diritti reali di garanzia (e quindi, a maggior ragione, per i titolari di un diritto di credito) su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi della L. antimafia 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, questa Corte ha ritenuto che "ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa l'impossibilità che i beni confiscati passano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dalla L. n. 575 del 1965, agli artt. 2 nonies, decies e undecies), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buonafede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge" (Cass. Sez. 1^, 11 febbraio 2005 ric. Fuoco ed altro, RV 232245). In relazione alla disciplina della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, citato, prevede la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) dei titolari del diritto dominicale, nonché dei diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art. 2 ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
Tale ricostruzione dell'istituto è stata condivisa da una decisione della Cassazione civile con la quale è stato stabilito che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi del citato art. 2 ter nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 665 c.p.p. e ss., che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535). La conclusione trova conferma anche in una pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 487). Spetta quindi al giudice dell'esecuzione l'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.
La giurisprudenza citata ha anche ritenuto che nell'ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, è a carico dei terzi l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art. 2 ter, sia relativamente alla mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento. Deve essere quindi il terzo a dimostrare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Cass. SS.UU. 28 aprile 1999, ric. Bacherotti, RV 213510), non essendo sufficiente l'anteriorità della trascrizione o della iscrizione nei registri immobiliari.
In ogni caso, una volta riconosciuta a mezzo di incidente di esecuzione penale la posizione di terzietà e l'opponibilità del diritto di garanzia o di credito, questo, pur deprivato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato ("ius distrahendi"), può essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.
Nel merito, il ricorso appare fondato sul punto della valutazione degli elementi acquisiti a dimostrazione della buona fede della ricorrente: in relazione alle due diffide stragiudiziali spedite per lettera raccomandata dall'avv. Michelozzi, il Tribunale avrebbe potuto sollecitare l'esibizione delle rispettive ricevute di ritorno, che peraltro sono state allegate al ricorso;
il mancato pagamento delle rate scadute riguardava poi - come risulta dalla memoria integrativa in atti - soltanto due semestralità relative al 1993 e il saldo di una semestralità del 1992, mentre le precedenti erano state regolarmente corrisposte. Il Tribunale ha anche omesso di valutare, sempre ai fini della verifica della sussistenza della buona fede della creditrice, quanto riferito dall'amministratore giudiziario della VU.MA., che cioè non erano stati rinvenuti elementi dai quali dedurre la mala fede dell'Istituto erogatore dei mutui e cioè il Credito Toscano;
ne' era stata considerata l'ipotesi di accordo transattivo che sarebbe intervenuto tra la odierna ricorrente e l'Agenzia del demanio per la definizione della procedura espropriativa ancora pendente.
Si deve infine precisare che la suddetta valutazione sulla buona fede della creditrice, in sintonia con la giurisprudenza sopra richiamata, deve essere riferita con particolare attenzione al momento di assunzione dell'obbligazione e quindi, nella specie, alla erogazione dei mutui.
Le censure sollevate su tali questioni rendono quindi necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata per consentire una nuova deliberazione sui punti sopra trattati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2007