Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2012, n. 12306
CASS
Sentenza 13 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Gli obblighi di assistenza morale ed affettiva che incombono sull'esercente la potestà di genitore, ai sensi del comma primo dell'art. 570 cod. pen., vengono meno con il raggiungimento della maggiore età dei figli.

Commentari2

  • 1Omesso versamento dell'assegno a favore di figli di coppie non
    Francesco Lazzeri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, clicca qui. Per leggere il testo dell'ordinanza della Corte d'Appello di Trento, clicca qui. Per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Genova, clicca qui. 1. Una decisione di merito e due questioni di legittimità costituzionale, sollevate da altrettanti giudici di merito, arricchiscono il panorama degli sforzi profusi dalla giurisprudenza per comprendere e razionalizzare – con i più vari strumenti ermeneutici – la portata dell'intervento legislativo con cui è stato introdotto nel codice penale l'art. 570-bis (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del …

     Leggi di più…

  • 2Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
    https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2012, n. 12306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12306
Data del deposito : 13 marzo 2012

Testo completo