Sentenza 6 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10853 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
ce. CORTE SUPRE0853 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA A 1 I 3 Oggetto R . T N IVA SEZIONE TRIBUTARIA A Regime per l'agricoltura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18541/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron..2.3473 Dott. Enrico ALTIERI Re . Consigliere Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente SENTENZA hay sul ricorso proposto da: ITALPLANT COOP AGRICOLA SRL in persona del liquidatore pro tempore, GHIONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio ☐ dell'avvocato DIECI UMBERTO, che li difende unitamente giusta procura a SISMONDINI LUCIANO, all'avvocato S E L S A margine;
3 O S 9 I P T - ricorrente 1 R M O 6 C A 7
contro
C . N MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO2001 PORTOGHESI 1005 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 88/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo A seguito di processo verbale di constatazione del- har la Guardia di finanza, l'ufficio i.v.a. di Imperia no- tificava alla cooperativa NT s.r.l. avviso di rettifica per l'anno 1990, contestando mancata fattura- zione della maggiorazione del 20% su merce ritenuta ac- quistata e non conferita alla cooperativa, in violazio- ne dell'art. 21, comma 1, del d.P.R., e le conseguenti violazioni degli obblighi di registrazione e dichiara- zione, ed applicando le relative sanzioni. Tali contestazioni, contenute nel detto p.V.C., richiamato integralmente nell'accertamento, riguardava- no prevalentemente la posizione del cittadino francese AU ME, al quale non erano riconosciuti i requisi- ti per essere socio di cooperativa. L'accertamento veniva impugnato dalla cooperativa, la quale sosteneva che, per effetto del diritto comuni- tario e in mancanza di norme contrarie, il ME era stato regolarmente ammessO come socio, considerato che l'art.2518 cod.civ. prescrive soltanto l'indicazione della cittadinanza;
contestava l'applicazione della ri- carica, essendo stata la merce regolarmente acquistata dalla Francia e rivenduta al prezzo risultante dalle fatture di vendita. Non contestava la violazione dell'obbligo di registrazione. La commissione tributaria di primo grado di Imperia accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo che i haa trasferimenti di merce da parte del ME alla coope- rativa costituivano vendite, alle quali non era appli- nel cabile alcuna ricarica ed applicando le sanzioni minimo. L'appello della cooperativa veniva rigettato dalla commissione tributaria regionale della Liguria con sen- tenza 20 aprile 30 luglio 1998, così motivata: non esistevano le condizioni per poter conside- rare il ME produttore agricolo, tale da beneficiare agevolazioni di cui all'art.34 del d. P. R.delle n. 633/72. Lo stesso era stato ammesso come socio della cooperativa perché imprenditore agricolo quale proprie- tario del Domaine Agricole de Cronenburg, mentre le im- portazioni, e quindi i conferimenti, erano state fatte 3 da società francesi di cui il ME si era qualificato rappresentante;
gli asseriti conferimenti riguardavano prodotti esteri di cui non era possibile stabilare la fonte;
il ME non era iscritto alla camera di com- mercio, né era in possesso di partita ….v.a. Avverso tale sentenza la cooperativa NT, nel frattempo sottoposta a liquidazione, ha proposto ricor- SO per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. si è costituita in L'Amministrazione finanziaria hour giudizio. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. La ricorrente premette che, per i fatti ri- sultanti dal p.v.C., il rappresentante legale della so- cietà, IO LU, era stato sottoposto a procedi- mento penale per il reato di cui all'art.1 della legge n. 516 del 1982, dal quale era stato assolto dal tribu- nale di S. Remo perché il fatto non sussiste, ritenendo- si che a ME AU non potesse negarsi la qualità di socio della cooperativa.
2.2. Col primo motivo la ricorrente denuncia vio- applicazione dell'art.34 del d. P. R. lazione e falsa insufficiente, contraddittoria e/o erronea n. 633/72; motivazione su punto decisivo della controversia;
man- 4 cata applicazione degli articoli 7, 9, 30, 40, 52 e se- guenti del Trattato CE;
violazione degli articoli 2135 e 2518 cod. civ.; in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e 5, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la commissione regionale applicazione all'art. 34 del d. P.R. avrebbe negato n. 633/72, nella parte in cui dispone che i passaggi dei prodotti alle cooperative ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli nɔn sono conside- ... rati cessione di beni », sulla base di indagine somma- ria ed incoerente, oltre che viziata da errori di di- ritto, sulla qualità di socio di AU ME. Questi, come socio, era abilitato a conferire, e quindi, senza porre in essere una cessione, di prodotti agricoli del suo fondo alla cooperativa. La qualità d'imprenditore agricolo risultava chia- ramente dal verbale d'ispezione del Ministero del Lavo- ro del novembre 1980, nel quale si dava atto, senza ri- lievi, dell'ammissione del medesimo come socio, quale «< imprenditore agricolo». La sentenza conterrebbe una contraddizione, avendo preso atto che il ME era stato ammessO come im- prenditore agricolo, e quindi affermato che le impor- tazioni erano state fatte con società francesi ( RP S.A. e RP NT ) di cui i predetto si era 5 qualificato rappresentante. Come risulta dal p.v.c., non era stato messo in dubbio dalla Guardia di Finanza che si fosse trattato di conferimenti di prodotti agri- coli effettuati dal ME, sia pure attraverso dette società. Inoltre, secondo la ricorrente, l'esclusione della qualità di socio perché il ME è cittadino francese e sprovvisto di partita i.v.a. contrasterebbe con norme e indel Trattato CE prevalenti sul diritto nazionale, particolare col diritto di stabilimento ( libertà di esercizio delle attività autonome ) di cui agli artico- لمها li 52 e seguenti, col, divieto di ciscriminazione in base alla nazionalità, vietato in via generale e riba- coldito dall'art. 40 per gl'imprenditori agricoli, e principio della libera circolazione delle merci ( arti- coli 9 e 30 ). Infine, la sentenza sarebbe incorsa in violazione dell'art.2518 cod. civ., non avendo considerato che tale norma non prescrive affatto che un cittadino straniero non possa essere socio di una cooperativa.
2.3. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 35 del d. P. R. n.633 del 1972 e 2135 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e/o erronea mo- tivazione;
in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e 5, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata: 6 a) nella parte in cui ha ritenuto influente, ai fini di escludere i presupposti per l'ammissione come socio del ME, il fatto che lo stesso non era in possesso di partita i.v.a. Infatti, il predetto non era iniziatore di un'impresa in Italia, na solo socio di una cooperativa, che esercitava l'impresa. Comunque, un soggetto può essere imprenditore agricolo anche senza partita i.v.a., la cui mancanza può dar luogo solo ad applicazione di sanzioni;
b) nella parte in cui non avrebbe considerato che, как secondo l'art.2135 cod. civ., sono considerate attività agricole non solo quelle dirette alla cotivazione del fondo, ma anche quelle connesse alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli. Pertanto, si sareb- be dovuto ritenere che il conferimento, da parte del ME, dei prodotti del suo fondo alla cooperativa perché la stessa li trasformasse e li alienasse, non poteva costituire cessione. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il ricorso non merita accoglimento. Si deve premettere che il giudice d'appello ha confermato l'accertamento tributario sulla base di due diverse rationes decidendi. Infatti, da una parte la sentenza ha negato che potesse essere riconosciuta al ME la qualità di imprenditore agricolo e, di conse- 7 guenza, quella di socio di cooperativa agricola;
dal- l'altra essa ha rilevato che le importazioni di beni erano state effettuate da due società. delle quali non risultava la qualità di imprenditore agricolo. La conseguenza di ciascuna di tali premesse era sufficiente per negare che l'importazione di beni e il conseguente acquisto da parte della cooperativa desse luogo ad un conferimento da parte di un socio, e quindi potesse beneficiare del regime agevolato i.v.a. per l'agricoltura. kena Orbene, per quanto attiene alla seconda ratio deci- dendi, la ricorrente non ha formulato specifiche criti- che, limitandosi a rilevare che le due società rappre- sentavano solo un tramite delle operazioni da lui com- piute come imprenditore agricolo in Francia e che, co- un'indebita modifica- munque, tali punti costituivano zione delle difese dell'ufficio. La Corte non ritiene che nel giudizio d'appello sia stata introdotta una modificazione dei fatti costituti- vi della pretesa tributaria, così come affermato dalla ricorrente. Basti considerare che nel processo verbale di con- statazione, atto conosciuto dalla ricorrente ed espres- samente richiamato nell'avviso di accertamento, era stato espressamente evidenziato che le merci proveniva- 8 no da due società francesi, delle quali non risultava la qualità di imprenditore agricolo. La pretesa tributaria veniva, quirdi, fondata anche su tale rilievo, e la società era stata, perciò, posta in grado di svolgere le proprie difese anche sul punto. Vi è da rilevare, inoltre, che in un processo come quello tributario, che s'instaura attraverso l'impugna- zione del contribuente, l'autorità che ha emesso l'atto impugnato non ha l'onere di ribadire espressamente tutte le tesi e le valutazioni contenute nell'atto kaud stesso, il quale è suscettibile di acquistare definiti- vità per le parti non specificamente impugnate. Ciò vale anche per il giudizio d'appello instauratosi con la sola impugnazione del contribuente, nel quale l'ufficio può limitarsi ad una generica richiesta di conferma integrale dell'accertamento. A tutto ciò si aggiunga che le difese svolte dalla NT sul punto, e che cioè non poteva dubitarsi del fatto che le importazioni fossero state effettuate dal ME « sia pure attraverso le arzidette ditte >> ' sono idonee a contrastare il rilievo che, comunque, non i soggetti importatori non risultavano essere imprendi- tori agricoli, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento per ricostruire il meccanismo giuridico attra- verso il quale atti giuridici compiuti da due società ( 9 una delle quali certamente società di capitali ) potes- sero essere imputati ad una persona fisica, non essendo certamente sufficiente che detta persona fosse rappre- sentante delle stesse società.
3.2. L'infondatezza delle censure riguardanti la seconda ratio decidendi comporta l'inammissibilità di quelle dedotte in relazione alla qualità d'imprenditore agricolo del ME, non avendo la ricorrente alcun in- teresse al loro accoglimento in quanto, come si è rile- vato, si tratta di ragioni autonome, su ciascuna delle quali la decisione può essere fondata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo l'Amministrazione svolto attività difen- siva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 26 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Altieri Giovanni Olla frore. Oh mero IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCE IN ST -6 AGO. 2001 Oggi IL CANCELLORE 01 CE jote