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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2023, n. 23571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23571 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GA ER, nato a [...] il [...] GA IN, nato a [...] il [...] Avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calalbria del 22 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del terzo interessato;
e la inammissibilità del ricorso di ER GA;
letta la memoria trasmessa dalla difesa del proposto, con la quale è stata ribadita la fondatezza dei rilievi posti a fondamento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 23571 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale locale in danno di ER GA, soggetto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1, 4, lettera a), e 1, lettera b), d.lgs n. 159 del 2011. In particolare, a differenza di quanto ritenuto dal provvedimento appellato, la Corte territoriale ha delimitato il perimetro temporale della pericolosità, qualificata e gener,ica, ascritta al proposto, non più estesa all'intero percorso di vita del ricorrente, bensì circoscritta al periodo compreso tra il 2009 e il 2012; tanto in coincidenza con l'ambito temporale coperto dalle imputazioni mosse in danno del proposto, per concorso esterno ad associazione mafiosa e ipiù fatti di usura, accertati con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Milano che, confermando quella di primo grado, lo ha concilannato per tali reati. Così delimitata l'area del presupposto soggettivo riscontrato a supporto della confisca, la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la restituzione al ricorrente delle utilità acquisite dal proposto in ambiti anteriori a tale perimetrazione temporale, confermando il provvedimento ablativo per quelle entrate nella disponibilità, diretta o indiretta del GA, contestualmente o in tempi immediatamente limitrofi ai fatti ritenuti espressione della sua pericolosità sociale. , Tra questi ultimi, in particolare, è stata confermata l'ablazione del saldo di un conto corrente (acceso presso una filiale di Catona della Banca Monte dei Paschi di Siena) intestato al figlio del ricorrente, IN GA. 2. Sono stati proposti autonomi ricorsi di legittimità nell'interesse di ER GA e IN GA, terzo interessato. 3. Ricorso proposto dalla difesa di ER GA, integrato da motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2023. Con il ricorso si deducono cinque motivi. 3.1. Con il primo e il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio integrale di motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della confisca adottata, muovendo, in primo luogo, dal giudizio speso a conforto della pericolosità sociale.: Pur avendo delimitato temporalmente l'area dei fatti ritenuti sintomatici della pericolosità valorizzata a sostegno dell'ablazione, la Corte, secondo la difesa, avrebbe comunque disposto la confisca di beni acquisiti dal GA in momenti precedenti a tali ambiti temporali. Il tutto tradendo gli insegnamenti espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 111 del 2018, Gattuso) per aver tralasciato di precisare quali siano state le condotte ascritte al ricorrente che, 2 nell'ottica della ritenuta appartenenza mafiosa, potessero essere valorizzate in termini di contributi effettivi destinati a rafforzare la cosca di riferimento, così da rendere apparente il giudizio speso sulla attualità della pericolosità, unicamente desunta dalla tipologia della fattispecie incriminatrice contestata al ricorrente nel parallelo giudizio penale definito dalla Corte di appello di Milano. Parimenti privo di effettivi contenuti argomentativi, ad avviso della difesa, sarebbe anche il giudizio riferito alla pericolosità generica, avendo la Corte del merito, senza seguire le indicazioni di principio tracciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trascurato di precisare quali siano i reati indicativi della relativa serialità illecita di matrice lucro genetica e in che termini gli stessi abbiano inciso sulle condizioni vita e mantenimento del proposto a fronte delle potenzialità reddituali dello stesso. 32. Con il terzo motivo e il quarto motivo la difesa lamenta la violazione della preclusione imposta nel caso dalla sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, giudicando in sede penale dei fatti (nel processo denominato "Tibet") ora esclusivamente valorizzati a sostegno della pericolosità sociale e dunque sulla base di una coincidente regiudicanda fattuale, ha disposto la restituzione all'imputato di molti dei beni in quella sede sequestrati e poi confiscati in primo grado ai sensi dell'ad 240 bis cod. pen., coincidenti con quelli poi sottoposti alla confisca di prevenzione e solo in parte svincolati dal decreto ora gravato da ricorso. Ad avviso della difesa, la definitività della decisione assunta in sede penale, caduta sui medesimi beni e sugli stessi presupposti fondanti i due interventi ablativi, con riguardo, in particolare, al giudizio di sproporzione reddituale e a quello inerente alla correlazione temporale, avrebbe dovuto imporre al giudice della prevenzione di indicare con stringente puntualità quali siano stati gli elementi valorizzati nel superare la preclusione imposta dalla decisione penale sulla misura reale, pervenendo ad una decisione opposta. Per contro, la risposta resa sul punto sarebbe espressione cli una motivazione meramente apparente, comunque fondata su aspetti non dirimenti rispetto all'autonoma valutazione assunta in sede di prevenzione;
risposta del resto resa in contraddizione con gli stessi presupposti logici del ragionamento seguito con la decisione gravata, per avere la Corte del merito confermato la confisca di diversi prodotti finanziari e bancari acquisiti o comunque accesi prima del periodo di espressione della pericolosità sociale del GA nei termini definiti dallo stesso decreto, peraltro trascurando le indicazioni difensive (supportate da diverse consulenze di parte ) che ne rimarcavano la data di formazione in epoca 4 certamente distante dai fatti valorizzati a sostegno della pericolosità sociale. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta, sotto il versante della ritenuta sproporzione reddituale, la pretermissione integrale del portato della consulenza 3 di parte acquisita agli atti a firma del dott. Repaci;
di quella a firma del dott. Franchetti, diretta a mettere in evidenza l'andamento di alcuni conti correnti ascritti alla disponibilità del proposto e a confermare il continuativo esercizio di attività imprenditoriale da parte della famiglia del GA;
delle vincite relative a gioch;
e scommesse, documentate tra dicembre 2011 e dicembre 2013 per più di 100.000 euro. 3.4. Con i motivi aggiunti, sull'abbrivio delle violazioni di legge e del difetto integrale di motivazione già rassegnati dal ricorso, si evidenzia, in via di esempio, la certa riconducibilità al periodo antecedente la pericolosità sociale, della polizza postale richiamata alla pagina 158 del decreto, accesa nel 2006, solo trasformata nel 2013 in altra portante un diverso numero, come confermato dalla consulenza di parte a forma del dott Repaci;
ancora, si rimarcano le emergenze della consulenza di parte dirette a rappresentare i movimenti registrati su diversi conti correnti accesi dal ricorrente sulla Banca Popolare di Crotone e sulla Banca Monte dei Paschi di Siena dal 2000 in poi;
infine, si segnala l'integrale pretermissione del contenueto della consulenza di parte diretta ad evidenziare i costi di ristrutturazione di alcuni cespiti facenti parte del patrimonio immobiliare confiscato al GA. 4. Ricorso del terzo interessato IN GA. Si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla effettiva titolarità del rapporto di conto corrente meglio indicato nel ricorso, ascritto alla disponibilità sostanziale del proposto per quanto acc:eso dal ricorrente. Il tutto trascurando di affrontare e superare le obiezioni della difesa del terzo rispetto alla titolarità non solo formale del relativo rapporto, acceso dal ricorrente grazie alla provvista garantita da un assegno della madre tratto su altro conto corrente, intestato a quest'ultima, in origine sottoposto al vincolo e poi, nel relativo saldo, restituito alla predetta, perché il rapporto era stato acceso allorquando il proposto era detenuto. • CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di ER GA riposa su motivi quantomeno infondati e merita la reiezione;
quello interposto nell'interesse di IN GA va invece accolto, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento gravato. 2. La lettura delle due decisioni mette in evidenza che, in primo grado, il ricorrente è stato ritenuto socialmente pericoloso sia perché "appartenente", lungo il corso della sua esistenza / a diverse cosche di 'ndrangheta e, in particolare, in epoca precedente al 2002, alle OS RO e OG, nonché, in tempi più recenti ( e segnatamente lungo l'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2012), alla locale di Desio, avente base a Seveso e inserita nella struttura regionale denominata la Lombarda, operativa nel territorio lombardo (tanto da venire 4 condannato, in esito a tale procedimento, per concorso esterno); sia perché protagonista abituale di condotte illecite di matrice lucro-genetica che ne garantivano essenzialmente la condotta di vita, le ultime quelle cristallizzate dalla condanna, resa nel medesimo procedimento, per tre fatti di usura aggravati ex art 416 bis.1 cod. pen. Fatti, questi ultimi, ormai coperti dal giudicato perché in punto di responsabilità la relativa sentenza della Corte di appello di Milano è stata confermata in sede di legittimità. Da:qui la ritenuta pericolosità sociale del proposto, per un verso qualificata dall'appartenenza mafiosa ex art. 4, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011 e, per altro verso, generica perché ricondotta all'ipotesi di cui all'ad 1, lettera b), dello stesso decreto;
la correlata estensione della pericolosità qualificata all'intera esistenza in vita del ricorrente, ritenuto da sempre contiguo alla criminalità organizzata;
infine, la conseguente perimetrazione oggettiva della confisca, estesa sino a ricomprendere beni acquisiti dal ricorrente anche a notevole distanza dall'accertamento e diretta ad attingere beni immobili, quote sociali e rispettivi patrimoni aziendali, prodotti finanziar k e assicurativi nonché il saldo di determinati rapporti di conto corrente, tutte utilità ritenute quantomeno nella disponibilità indiretta del proposto ma non supportate da una adeguatezza reddituale utile a giustificarne l'acquisizione. 3. La Corte di appello, accogliendo in parte il gravame proposto da ER GA, ha invece circoscritto il periodo di espressione della pericolosità sociale, qualificata e generica, del ricorrente ai soli ambiti temporali coperti dai fatti accertati nel corso dell'indagine "Tibet", sfociata nella citata condanna per concorso esterno e usura finalizzata alla agevolazione della cosca di riferimento. Da qui una diversa perimetrazione dei beni da confiscare,, ridotti, in tesi, a solo quelli acquisiti lungo o a ridosso del periodo coperto —2009-2012 - dalla citata imputazione nel processo penale. In ragione di tale circoscritto ambito temporale della relativa pericolosità sociale, sono rimasti confiscati alcuni prodotti finanziari e bancari (le somme vincolate sui depositi a tempo e i rapporti descritti alla pagina 157 del provvedimento gravato nonché la polizza accesa presso Poste PA e le quote dei fondi "MA" descritti alla pagina 158); i saldi di diversi conti correnti, perché ia relativa accensione o accumulazione si sarebbe verificata in contiguità temporale con i fatti espressione della pericolosità sociale ( pagina 157); le quote di comproprietà e l'intera proprietà di tre immobili (elencati a pagina 160 alla luce delle indicazioni argomentative spese alle pagine 154 e 155). 4. Con il primo due motivi del ricorso proposto nell'interesse di ER GA si contesta il giudizio svolto sulla pericolosità sociale diretta a sostenere la confisca dei beni rimasti sottoposti al vincolo dopo il parziale annullamento del decreto appellato. 5 Il ricorso, in parte qua, è manifestamente infondato. 4.1. La pericolosità del proposto, sia quella qualificata che quella ricondotta all'alveo dell'ad 1, lettera b) del codice antimafia trova immediato e inequivoco conforto nelle risultanze probatorie cristallizzate a supporto della condanna del ricorrente, sul punto coperta da giudicato, resa dalla Corte di appello di Milano in data 19 luglio del 2016 e confermata dalla Cassazione ( con sentenza del 29 settembre del 2017), per le imputazioni di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen nonchè per tre fatti di usura aggravati ai sensi dell'art 416 bis. :1 cod. pen. Tutte condotte, queste, realizzate nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2012, riscontrate con la forza dirimente tipica dell'accertamento cognitivo pieno proprio del processo penale, che hanno consentito di descrivere il GA, come messo ih evidenza dai giudici del merito, quale finanziatore esterno dell'attività di usura realizzata dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento, operativo nel territorio lombardo, fornendo allo stesso ingenti capitali da veicolare in tali iniziative illecite e al contempo prendendo direttamente parte a tre delle ipotesi di usura contestate in quel processo. 4.2. La lettura della decisione gravata lascia dunque emergere con immediatezza la sussistenza degli estremi utili all'appartenenza mafiosa rivendicata a sostegno della ritenuta pericolosità qualificata: il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, abbraccia, infatti, senza incertezze il ruolo di concorrente esterno nell'occasione ascritto al ricorrente perché comprende,, come chiarito da questa corte (anche dalla Sentenza "Gattuso" delle sezioni unite richiamata nel ricorso) condotte che, sebbene non riconducibili alla "partecipazione", si sostanziano in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, di certo non sanzionabili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. E sotto questo versante le doglianze prospettate dal ricorso sono manifestamente infondate: prescindendo dagli sviluppi argomentativi svolti dalla difesa e legati alle considerazioni di principio inerenti al tema della attualità della pericolosità sociale ( nel caso manifestamente inconferenti, non essendo stata applicata alcuna misura personale), il lamentato difetto di motivazione — anche a voler trascurare i limiti devolutivi di cui all'art. 10 del codice antimafia- appare evidentemente smentito dall'argomentare speso dal decreto gravato, la cui sinteticità appare peraltro giustificata dalla incontrovertibile forza probatoria garantita dalle emergenze cristallizzate dal giudicato penale. 4.3. Ad una medesima conclusione si perviene in relazione alla pericolosità generale legata alle condotte di usura: la non indifferente entità dei capitali investiti nel finanziare le attività del gruppo, valutata alla luce della pluralità dei 6 fatti considerati e dell'apprezzabile arco temporale nel quale sono stati reiterati e letta in considerazione delle incapienze reddituali mese in evidenza dal giudizio di sproporzione funzionale alla confisca, lasciano coerentemente emergere una serialità illecita di matrice lucro-genetica diretta a rappresentare una consistente ragione di mantenimento del ricorrente in quel determinato contesto temporale, sviluppatosi per quasi quattro anni. 5. Sono inammissibili e per più concorrenti ragioni le critiche dirette a contrastare il giudizio di sproporzione posto a fondamento della confisca. Il ricorso trascura integralmente un confronto critico diretto e immediato con le considerazioni svolte a sostegno del relativo giudizio dai giudici della prevenzione, sintetizzate, anche alla luce delle conclusioni acquisite grazie alla perizia integrativa disposta in secondo grado e in considerazione dei motivi di appello, alle pagine da 149 a 151 del decreto gravato. La difesa rivendica il mancato rilievo assegnato nella specie alle consulenze di parte allegate agli atti delle quali richiama astrattamente il contenuto senza mai, tuttavia, precisarne i punti destinati a mettere in crisi il motivare della decisione gravata in termini così marcati da dare corpo a quel difetto integrale di motivazione tale da giustificare la violazione di legge unicamente prospettabile in questa sede. Laddove il rilievo assume toni di maggiore definizione critica (avuto riguardo al mancato apprezzamento dei capitali ricavati dalle "vincite" rivendicate dal ricorso), resta da dire che la censura, ciò malgrado, non solo non raggiunge comunque una soglia di specificità tale da precluderne una valutazione ostativa pregiudiziale ( perché ancora una volta non si mette in evidenza in che termini la valorizzazione di tali importi avrebbe concretamente influito sul giudizio da rendere in tema di sproporzione); in ogni caso, non è utilmente proponibile in questa sede, atteso che sul punto la Corte ha risposto con una motivazione ( rimarcando l'assenza di elementi che possano comunque garantire con la dovuta chiarezza probatoria la puntuale identificazione nel proposto del soggetto che ebbe a vincere quelle somme per la ontologica connotazione della relativa fonte, che da conto della vincita ma non consente una puntuale individuazione dell'effettivo originario titolare di quella relativa posizione) che non è manifestamente illogica e che dunque si pone del tutto al fuori dei rilievi prospettabili in questa sede in materia di prevenzione. 6. Il ricorso replica la censura, già prospettata in appello, della affermata preclusione ricavabile dal giudicato intervenuto, in materia penale, sulla confisca disposta, ex art 240 bis cod. pen. nel citato procedimento "Tibet", caduta sugli stessi beni attinti dalla misura ablativa ora contestata e fondata sui medesimi reati spia valorizzati, in sede di prevenzione, quali fatti sintomatici della pericolosità sociale CJi ER GA. 7 Il motivo non merita l'accoglimento. 6.1. Lo scrutinio della doglianza non può che muovere da taluni punti fermi, emersi dagli atti trasmessi, consultabili dalla Corte in ragione della natura processuale vizio prospettato. Il parallelo giudizio penale legato alle vicende messe in luce dall'indagine "Tibet" portava con sé anche l'applicazione di una misura reale destinata a colpire diverse:utilità nella disponibilità anche indiretta dell'odierno ricorrente. Interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato, in relazione alla confisca, il provvedimento appellato, questa Corte ha annullato la sola decisione relativa alla misura reale nnviando alla Corte del merito per una nuova valutazione sul punto. In sede di rinvio, la Corte di appello di Milano con sentenza del 1° ottobre 2018 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado disponendo la restituzione di alcune utilità confiscate, mentre il vincolo è stato mantenuto sui saldi attivi dei rapporti bancari accesi presso la Banca popolare del mezzogiorno, Monte dei paschi di Siena e MA sgr spa nonché su un immobile acquisito nel 2010 e situato in Reggio Calabria. Per la quota parte di utilità per le quali la confisca è stata nuovamente confermata, la difesa del GA ha interposto un nuovo ricorso di legittimità che ha portato (con la sentenza di questa Corte n. 34248 del 2020) ad un nuovo annullamento con rinvio limitatamente ai soli (saldi dei) conti correnti e alle quote del fondo d'investimento MA sgr S.p.A.. 5.2. Va anche premesso che, in linea di principio, secondo le indicazioni interpretative offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente evocate dalla difesa, la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi 240 bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni. Tale pregiudizialità assume i toni della mera preclusione processuale, superabile in presenza di diversi elementi di giudizio valorizziti dal giudice potenzialmente vincolato dalla definitività di altra decisione di segno opposto;
preclusione che da corpo a una ipotesi di error in procedendo, vizio che rende la Corte giudice del fatto e la legittima allo scrutinio degli atti, senza che tanto esoneri il ricorrente che intenda farla valere dalla puntuale indicazione e allegazione dei contenuti della decisione pregiudicante destinati a supportare la detta contestazione, rimarcandone la denunziata inconciliabilità di giudizio su punti comuni. 5.3. Ciò premesso, è incontrovertibile che proprio grazie alle valutazioni spese dal decreto gravato nel delimitare temporalmente l'area di espressione della 8 pericolosità sociale del proposto, è da ritenersi pacifico il dato della piena coincidenza dei fatti valorizzati a sostegno dei presupposti soggettivi delle due misure reali, penale e di prevenzione. E' di tutta evidenza, tuttavia, che il positivo accoglimento della censura presupponeva a monte il puntuale riscontro della effettiva sovrapponibilità delle regiudicande anche con riferimento ai beni confiscati, vieppiù considerando che nel caso a mano, in esito ai rispettivi sviluppi processuali, sia nel processo penale che in quello di prevenzione, l'originario perimetro di operatività delle rispettive confische è progressivamente mutato. 5.4. Sotto quest'ultimo versante, va rinriarcato che mentre il ricorso, sul punto, è largamente deficitario ( perché apoditticamente la censurt muove dal S presupposto della ritenuta coincidenza dei beni confiscati senza tuttavia fare riferimento specifico alle singole utilità interessate da tale non consentita sovrapponibilità di giudizio); di contro, la disamina resa d'ufficio da questa Corte, scrutinando gli atti trasmessi, porta a una soluzione di segno opposto rispetto alla prospettazione difensiva. Al fine, giova distinguere tra beni immobili e rapporti bancari/prodotti finanziari e assicurativi. 5.4.1. Rispetto ai primi, riguardo ai quali il ricorso peraltro difetta della dovuta specificità, la confisca di prevenzione risulta confermata limitatamente a soli tre beni ( elencati alla pagina 160 del relativo dispositivo secondo le argomentazioni spese descritti ai primi due capoversi di pagina 154 e al primo capoverso di pagina 155); di questi cespiti, solo quello elencato per secondo risultava attinto dal sequestro penale, con confisca confermata anche in sede di rinvio e non più fatta oggetto di contesa ( anche il nuovo annullamento reso in sede di legittimità non considera beni immobili). Gli altri beni immobili confiscati in sede di prevenzione, in definitiva, non rientrano tra le utilità restituite al ricorrente in esito al parziale annullamento della confisca ex art 240 bis cod. pen ( si vedano le pagine 8 e 9 del relativo provvedimento) nè tra quelle coinvolte nel secondo intervento rescindente reso da questa Corte ( che non ha riguardato c:epsiti immobiliari). 5.4.2. Con riguardo alle somme di danaro coincidenti ai saldi dei conti correnti descritti dal dispositivo del decreto impugnato alla pagina 158 nonché alle quote dei fondi MA FI e MA RZ (sempre ivi descritte), la Corte di appello di Milano (in motivazione, pag. 10), in sede di rinvio, non ne ha disposto la restituzione. Vero è che la relativa decisione, nuovamente impugnata in cassazione, è stata, ancora una volta annullata limitatamente a queste utilità, ma in atti non risulta acquisita alcuna decisione definitiva sul punto, utile a radicare !a rivendicata preclusione. Su questi beni, dunque, deve ritenersi non riscontrato il presupposto fondante della preclusione eccepita dalla difesa, id est l'acquisita dimostrazione di un 9 giudicato inconciliabile, maturato in sede penale, già presente al momento della presente decisione. 5.4.3. Quanto agli altri beni oggetto della confisca ora portata all'attenzione della Corte, giova precisare che le sei utilità descritte nel dispositivo del provvedimento impugnato alla pagina 157 (indicate come somme di danaro / non altrimenti precisate ,derivanti da due conti correnti, due depositi bancari con somme vincolate a tempo e due rapporti inerenti titoli) non trovano riscontro immediato nel provvedimento restitutorio reso dalla Corte di appello in sede penale. Non rientrano, infatti, tra i prodotti descritti alla pagina 9 della detta sentenza (peraltro restituiti anche dal provvedimento gravato: cfr pag 155 ultimo capoverso). Per le connotazioni descrittive di riferimento e in considerazione del deficitario contenuto assunto dal ricorso in parte qua, non è neppure possibile ricondurne il portato alle "polizze" intestate al ricorrente a accese nel 2008, così genericrnente descritte dal Tribunale di Milano, nel disporne la restituzione. Da qui la reiezione anche del motivo legato alla eccepita preclusione derivante dal giudicato formatosi nel parallelo processo penale. 6. Infine, quanto all'affermata contraddittorietà tra la valutazione spesa nel delimitare temporalmente l'area coperta dalla pericolosità del ricorrente e il momento di acquisizione delle relative utilità„ il ricorso è inammissibile perché C, kat( CL,,e „U clau4A4-‘4.2.4.4, •3e,U generico, La difesa limita la deduzione ai soli prodotti bancari o finanziari ma non fornisce alcun elemento per comprovare che la relativa accensione o l'attività di accumulazione si sarebbero verificate nella specie in epoca antecedente alle condotte sintomatiche della ritenuta pericolosità sociale valorizzata dalla Corte del merito, aspetto solo affermato. Cori i motivi aggiunti viene fatto riferimento specifico ad uno dei prodotti in questione ( la polizza di Poste Vita spa descritta alla pagina 158 del provvedimento gravato): ma anche sul punto il rilievo — ad avviso del quale la polizza in questione sarebbe stata emessa nel 2006 e non nel 2013 come ritenuto dal provvedimento gravato, così da risultare incompatibile con la perimetrazione temporale della pericolosità sociale circoscritta dalla stessa decisione impugnata - appare supportato da una mera affermazione labiale che, in quanto tale, non consente di mettere utilmente in discussione la decisione gravata. Da qui la reiezione del ricorso di ER GA, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Merita l'accoglimento il ricorso del terzo interessato. NoQ diversamente dalla decisione appellata, anche il dec:reto gravato non 4 contiene argomentazioni a sostegno della riferibilità sostanziale al proposto della utilità in questione, intestata al ricorrente;
e ciò malgrado i puntuali rilievi in tal 10 senso formulati dalla difesa di IN GA- con i quali si stigmatizzava l'assenza di una valida motivazione resa sul punto dal Tribunale- integralmente pretermessi Il tenore complessivo delle due decisioni di merito impone, in parte qua, l'annullamento senza rinvio della decisione gravata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di GA IN, relativamente al conto corrente n. 9720.11 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Catona, intestato al ricorrente, di cui ordina la restituzione al predetto. Rigetta il ricorso di ER GA che condanna 2ì1 pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/3/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del terzo interessato;
e la inammissibilità del ricorso di ER GA;
letta la memoria trasmessa dalla difesa del proposto, con la quale è stata ribadita la fondatezza dei rilievi posti a fondamento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 23571 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale locale in danno di ER GA, soggetto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1, 4, lettera a), e 1, lettera b), d.lgs n. 159 del 2011. In particolare, a differenza di quanto ritenuto dal provvedimento appellato, la Corte territoriale ha delimitato il perimetro temporale della pericolosità, qualificata e gener,ica, ascritta al proposto, non più estesa all'intero percorso di vita del ricorrente, bensì circoscritta al periodo compreso tra il 2009 e il 2012; tanto in coincidenza con l'ambito temporale coperto dalle imputazioni mosse in danno del proposto, per concorso esterno ad associazione mafiosa e ipiù fatti di usura, accertati con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Milano che, confermando quella di primo grado, lo ha concilannato per tali reati. Così delimitata l'area del presupposto soggettivo riscontrato a supporto della confisca, la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la restituzione al ricorrente delle utilità acquisite dal proposto in ambiti anteriori a tale perimetrazione temporale, confermando il provvedimento ablativo per quelle entrate nella disponibilità, diretta o indiretta del GA, contestualmente o in tempi immediatamente limitrofi ai fatti ritenuti espressione della sua pericolosità sociale. , Tra questi ultimi, in particolare, è stata confermata l'ablazione del saldo di un conto corrente (acceso presso una filiale di Catona della Banca Monte dei Paschi di Siena) intestato al figlio del ricorrente, IN GA. 2. Sono stati proposti autonomi ricorsi di legittimità nell'interesse di ER GA e IN GA, terzo interessato. 3. Ricorso proposto dalla difesa di ER GA, integrato da motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2023. Con il ricorso si deducono cinque motivi. 3.1. Con il primo e il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio integrale di motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della confisca adottata, muovendo, in primo luogo, dal giudizio speso a conforto della pericolosità sociale.: Pur avendo delimitato temporalmente l'area dei fatti ritenuti sintomatici della pericolosità valorizzata a sostegno dell'ablazione, la Corte, secondo la difesa, avrebbe comunque disposto la confisca di beni acquisiti dal GA in momenti precedenti a tali ambiti temporali. Il tutto tradendo gli insegnamenti espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 111 del 2018, Gattuso) per aver tralasciato di precisare quali siano state le condotte ascritte al ricorrente che, 2 nell'ottica della ritenuta appartenenza mafiosa, potessero essere valorizzate in termini di contributi effettivi destinati a rafforzare la cosca di riferimento, così da rendere apparente il giudizio speso sulla attualità della pericolosità, unicamente desunta dalla tipologia della fattispecie incriminatrice contestata al ricorrente nel parallelo giudizio penale definito dalla Corte di appello di Milano. Parimenti privo di effettivi contenuti argomentativi, ad avviso della difesa, sarebbe anche il giudizio riferito alla pericolosità generica, avendo la Corte del merito, senza seguire le indicazioni di principio tracciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trascurato di precisare quali siano i reati indicativi della relativa serialità illecita di matrice lucro genetica e in che termini gli stessi abbiano inciso sulle condizioni vita e mantenimento del proposto a fronte delle potenzialità reddituali dello stesso. 32. Con il terzo motivo e il quarto motivo la difesa lamenta la violazione della preclusione imposta nel caso dalla sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, giudicando in sede penale dei fatti (nel processo denominato "Tibet") ora esclusivamente valorizzati a sostegno della pericolosità sociale e dunque sulla base di una coincidente regiudicanda fattuale, ha disposto la restituzione all'imputato di molti dei beni in quella sede sequestrati e poi confiscati in primo grado ai sensi dell'ad 240 bis cod. pen., coincidenti con quelli poi sottoposti alla confisca di prevenzione e solo in parte svincolati dal decreto ora gravato da ricorso. Ad avviso della difesa, la definitività della decisione assunta in sede penale, caduta sui medesimi beni e sugli stessi presupposti fondanti i due interventi ablativi, con riguardo, in particolare, al giudizio di sproporzione reddituale e a quello inerente alla correlazione temporale, avrebbe dovuto imporre al giudice della prevenzione di indicare con stringente puntualità quali siano stati gli elementi valorizzati nel superare la preclusione imposta dalla decisione penale sulla misura reale, pervenendo ad una decisione opposta. Per contro, la risposta resa sul punto sarebbe espressione cli una motivazione meramente apparente, comunque fondata su aspetti non dirimenti rispetto all'autonoma valutazione assunta in sede di prevenzione;
risposta del resto resa in contraddizione con gli stessi presupposti logici del ragionamento seguito con la decisione gravata, per avere la Corte del merito confermato la confisca di diversi prodotti finanziari e bancari acquisiti o comunque accesi prima del periodo di espressione della pericolosità sociale del GA nei termini definiti dallo stesso decreto, peraltro trascurando le indicazioni difensive (supportate da diverse consulenze di parte ) che ne rimarcavano la data di formazione in epoca 4 certamente distante dai fatti valorizzati a sostegno della pericolosità sociale. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta, sotto il versante della ritenuta sproporzione reddituale, la pretermissione integrale del portato della consulenza 3 di parte acquisita agli atti a firma del dott. Repaci;
di quella a firma del dott. Franchetti, diretta a mettere in evidenza l'andamento di alcuni conti correnti ascritti alla disponibilità del proposto e a confermare il continuativo esercizio di attività imprenditoriale da parte della famiglia del GA;
delle vincite relative a gioch;
e scommesse, documentate tra dicembre 2011 e dicembre 2013 per più di 100.000 euro. 3.4. Con i motivi aggiunti, sull'abbrivio delle violazioni di legge e del difetto integrale di motivazione già rassegnati dal ricorso, si evidenzia, in via di esempio, la certa riconducibilità al periodo antecedente la pericolosità sociale, della polizza postale richiamata alla pagina 158 del decreto, accesa nel 2006, solo trasformata nel 2013 in altra portante un diverso numero, come confermato dalla consulenza di parte a forma del dott Repaci;
ancora, si rimarcano le emergenze della consulenza di parte dirette a rappresentare i movimenti registrati su diversi conti correnti accesi dal ricorrente sulla Banca Popolare di Crotone e sulla Banca Monte dei Paschi di Siena dal 2000 in poi;
infine, si segnala l'integrale pretermissione del contenueto della consulenza di parte diretta ad evidenziare i costi di ristrutturazione di alcuni cespiti facenti parte del patrimonio immobiliare confiscato al GA. 4. Ricorso del terzo interessato IN GA. Si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla effettiva titolarità del rapporto di conto corrente meglio indicato nel ricorso, ascritto alla disponibilità sostanziale del proposto per quanto acc:eso dal ricorrente. Il tutto trascurando di affrontare e superare le obiezioni della difesa del terzo rispetto alla titolarità non solo formale del relativo rapporto, acceso dal ricorrente grazie alla provvista garantita da un assegno della madre tratto su altro conto corrente, intestato a quest'ultima, in origine sottoposto al vincolo e poi, nel relativo saldo, restituito alla predetta, perché il rapporto era stato acceso allorquando il proposto era detenuto. • CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di ER GA riposa su motivi quantomeno infondati e merita la reiezione;
quello interposto nell'interesse di IN GA va invece accolto, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento gravato. 2. La lettura delle due decisioni mette in evidenza che, in primo grado, il ricorrente è stato ritenuto socialmente pericoloso sia perché "appartenente", lungo il corso della sua esistenza / a diverse cosche di 'ndrangheta e, in particolare, in epoca precedente al 2002, alle OS RO e OG, nonché, in tempi più recenti ( e segnatamente lungo l'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2012), alla locale di Desio, avente base a Seveso e inserita nella struttura regionale denominata la Lombarda, operativa nel territorio lombardo (tanto da venire 4 condannato, in esito a tale procedimento, per concorso esterno); sia perché protagonista abituale di condotte illecite di matrice lucro-genetica che ne garantivano essenzialmente la condotta di vita, le ultime quelle cristallizzate dalla condanna, resa nel medesimo procedimento, per tre fatti di usura aggravati ex art 416 bis.1 cod. pen. Fatti, questi ultimi, ormai coperti dal giudicato perché in punto di responsabilità la relativa sentenza della Corte di appello di Milano è stata confermata in sede di legittimità. Da:qui la ritenuta pericolosità sociale del proposto, per un verso qualificata dall'appartenenza mafiosa ex art. 4, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011 e, per altro verso, generica perché ricondotta all'ipotesi di cui all'ad 1, lettera b), dello stesso decreto;
la correlata estensione della pericolosità qualificata all'intera esistenza in vita del ricorrente, ritenuto da sempre contiguo alla criminalità organizzata;
infine, la conseguente perimetrazione oggettiva della confisca, estesa sino a ricomprendere beni acquisiti dal ricorrente anche a notevole distanza dall'accertamento e diretta ad attingere beni immobili, quote sociali e rispettivi patrimoni aziendali, prodotti finanziar k e assicurativi nonché il saldo di determinati rapporti di conto corrente, tutte utilità ritenute quantomeno nella disponibilità indiretta del proposto ma non supportate da una adeguatezza reddituale utile a giustificarne l'acquisizione. 3. La Corte di appello, accogliendo in parte il gravame proposto da ER GA, ha invece circoscritto il periodo di espressione della pericolosità sociale, qualificata e generica, del ricorrente ai soli ambiti temporali coperti dai fatti accertati nel corso dell'indagine "Tibet", sfociata nella citata condanna per concorso esterno e usura finalizzata alla agevolazione della cosca di riferimento. Da qui una diversa perimetrazione dei beni da confiscare,, ridotti, in tesi, a solo quelli acquisiti lungo o a ridosso del periodo coperto —2009-2012 - dalla citata imputazione nel processo penale. In ragione di tale circoscritto ambito temporale della relativa pericolosità sociale, sono rimasti confiscati alcuni prodotti finanziari e bancari (le somme vincolate sui depositi a tempo e i rapporti descritti alla pagina 157 del provvedimento gravato nonché la polizza accesa presso Poste PA e le quote dei fondi "MA" descritti alla pagina 158); i saldi di diversi conti correnti, perché ia relativa accensione o accumulazione si sarebbe verificata in contiguità temporale con i fatti espressione della pericolosità sociale ( pagina 157); le quote di comproprietà e l'intera proprietà di tre immobili (elencati a pagina 160 alla luce delle indicazioni argomentative spese alle pagine 154 e 155). 4. Con il primo due motivi del ricorso proposto nell'interesse di ER GA si contesta il giudizio svolto sulla pericolosità sociale diretta a sostenere la confisca dei beni rimasti sottoposti al vincolo dopo il parziale annullamento del decreto appellato. 5 Il ricorso, in parte qua, è manifestamente infondato. 4.1. La pericolosità del proposto, sia quella qualificata che quella ricondotta all'alveo dell'ad 1, lettera b) del codice antimafia trova immediato e inequivoco conforto nelle risultanze probatorie cristallizzate a supporto della condanna del ricorrente, sul punto coperta da giudicato, resa dalla Corte di appello di Milano in data 19 luglio del 2016 e confermata dalla Cassazione ( con sentenza del 29 settembre del 2017), per le imputazioni di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen nonchè per tre fatti di usura aggravati ai sensi dell'art 416 bis. :1 cod. pen. Tutte condotte, queste, realizzate nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2012, riscontrate con la forza dirimente tipica dell'accertamento cognitivo pieno proprio del processo penale, che hanno consentito di descrivere il GA, come messo ih evidenza dai giudici del merito, quale finanziatore esterno dell'attività di usura realizzata dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento, operativo nel territorio lombardo, fornendo allo stesso ingenti capitali da veicolare in tali iniziative illecite e al contempo prendendo direttamente parte a tre delle ipotesi di usura contestate in quel processo. 4.2. La lettura della decisione gravata lascia dunque emergere con immediatezza la sussistenza degli estremi utili all'appartenenza mafiosa rivendicata a sostegno della ritenuta pericolosità qualificata: il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, abbraccia, infatti, senza incertezze il ruolo di concorrente esterno nell'occasione ascritto al ricorrente perché comprende,, come chiarito da questa corte (anche dalla Sentenza "Gattuso" delle sezioni unite richiamata nel ricorso) condotte che, sebbene non riconducibili alla "partecipazione", si sostanziano in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, di certo non sanzionabili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. E sotto questo versante le doglianze prospettate dal ricorso sono manifestamente infondate: prescindendo dagli sviluppi argomentativi svolti dalla difesa e legati alle considerazioni di principio inerenti al tema della attualità della pericolosità sociale ( nel caso manifestamente inconferenti, non essendo stata applicata alcuna misura personale), il lamentato difetto di motivazione — anche a voler trascurare i limiti devolutivi di cui all'art. 10 del codice antimafia- appare evidentemente smentito dall'argomentare speso dal decreto gravato, la cui sinteticità appare peraltro giustificata dalla incontrovertibile forza probatoria garantita dalle emergenze cristallizzate dal giudicato penale. 4.3. Ad una medesima conclusione si perviene in relazione alla pericolosità generale legata alle condotte di usura: la non indifferente entità dei capitali investiti nel finanziare le attività del gruppo, valutata alla luce della pluralità dei 6 fatti considerati e dell'apprezzabile arco temporale nel quale sono stati reiterati e letta in considerazione delle incapienze reddituali mese in evidenza dal giudizio di sproporzione funzionale alla confisca, lasciano coerentemente emergere una serialità illecita di matrice lucro-genetica diretta a rappresentare una consistente ragione di mantenimento del ricorrente in quel determinato contesto temporale, sviluppatosi per quasi quattro anni. 5. Sono inammissibili e per più concorrenti ragioni le critiche dirette a contrastare il giudizio di sproporzione posto a fondamento della confisca. Il ricorso trascura integralmente un confronto critico diretto e immediato con le considerazioni svolte a sostegno del relativo giudizio dai giudici della prevenzione, sintetizzate, anche alla luce delle conclusioni acquisite grazie alla perizia integrativa disposta in secondo grado e in considerazione dei motivi di appello, alle pagine da 149 a 151 del decreto gravato. La difesa rivendica il mancato rilievo assegnato nella specie alle consulenze di parte allegate agli atti delle quali richiama astrattamente il contenuto senza mai, tuttavia, precisarne i punti destinati a mettere in crisi il motivare della decisione gravata in termini così marcati da dare corpo a quel difetto integrale di motivazione tale da giustificare la violazione di legge unicamente prospettabile in questa sede. Laddove il rilievo assume toni di maggiore definizione critica (avuto riguardo al mancato apprezzamento dei capitali ricavati dalle "vincite" rivendicate dal ricorso), resta da dire che la censura, ciò malgrado, non solo non raggiunge comunque una soglia di specificità tale da precluderne una valutazione ostativa pregiudiziale ( perché ancora una volta non si mette in evidenza in che termini la valorizzazione di tali importi avrebbe concretamente influito sul giudizio da rendere in tema di sproporzione); in ogni caso, non è utilmente proponibile in questa sede, atteso che sul punto la Corte ha risposto con una motivazione ( rimarcando l'assenza di elementi che possano comunque garantire con la dovuta chiarezza probatoria la puntuale identificazione nel proposto del soggetto che ebbe a vincere quelle somme per la ontologica connotazione della relativa fonte, che da conto della vincita ma non consente una puntuale individuazione dell'effettivo originario titolare di quella relativa posizione) che non è manifestamente illogica e che dunque si pone del tutto al fuori dei rilievi prospettabili in questa sede in materia di prevenzione. 6. Il ricorso replica la censura, già prospettata in appello, della affermata preclusione ricavabile dal giudicato intervenuto, in materia penale, sulla confisca disposta, ex art 240 bis cod. pen. nel citato procedimento "Tibet", caduta sugli stessi beni attinti dalla misura ablativa ora contestata e fondata sui medesimi reati spia valorizzati, in sede di prevenzione, quali fatti sintomatici della pericolosità sociale CJi ER GA. 7 Il motivo non merita l'accoglimento. 6.1. Lo scrutinio della doglianza non può che muovere da taluni punti fermi, emersi dagli atti trasmessi, consultabili dalla Corte in ragione della natura processuale vizio prospettato. Il parallelo giudizio penale legato alle vicende messe in luce dall'indagine "Tibet" portava con sé anche l'applicazione di una misura reale destinata a colpire diverse:utilità nella disponibilità anche indiretta dell'odierno ricorrente. Interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato, in relazione alla confisca, il provvedimento appellato, questa Corte ha annullato la sola decisione relativa alla misura reale nnviando alla Corte del merito per una nuova valutazione sul punto. In sede di rinvio, la Corte di appello di Milano con sentenza del 1° ottobre 2018 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado disponendo la restituzione di alcune utilità confiscate, mentre il vincolo è stato mantenuto sui saldi attivi dei rapporti bancari accesi presso la Banca popolare del mezzogiorno, Monte dei paschi di Siena e MA sgr spa nonché su un immobile acquisito nel 2010 e situato in Reggio Calabria. Per la quota parte di utilità per le quali la confisca è stata nuovamente confermata, la difesa del GA ha interposto un nuovo ricorso di legittimità che ha portato (con la sentenza di questa Corte n. 34248 del 2020) ad un nuovo annullamento con rinvio limitatamente ai soli (saldi dei) conti correnti e alle quote del fondo d'investimento MA sgr S.p.A.. 5.2. Va anche premesso che, in linea di principio, secondo le indicazioni interpretative offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente evocate dalla difesa, la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi 240 bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni. Tale pregiudizialità assume i toni della mera preclusione processuale, superabile in presenza di diversi elementi di giudizio valorizziti dal giudice potenzialmente vincolato dalla definitività di altra decisione di segno opposto;
preclusione che da corpo a una ipotesi di error in procedendo, vizio che rende la Corte giudice del fatto e la legittima allo scrutinio degli atti, senza che tanto esoneri il ricorrente che intenda farla valere dalla puntuale indicazione e allegazione dei contenuti della decisione pregiudicante destinati a supportare la detta contestazione, rimarcandone la denunziata inconciliabilità di giudizio su punti comuni. 5.3. Ciò premesso, è incontrovertibile che proprio grazie alle valutazioni spese dal decreto gravato nel delimitare temporalmente l'area di espressione della 8 pericolosità sociale del proposto, è da ritenersi pacifico il dato della piena coincidenza dei fatti valorizzati a sostegno dei presupposti soggettivi delle due misure reali, penale e di prevenzione. E' di tutta evidenza, tuttavia, che il positivo accoglimento della censura presupponeva a monte il puntuale riscontro della effettiva sovrapponibilità delle regiudicande anche con riferimento ai beni confiscati, vieppiù considerando che nel caso a mano, in esito ai rispettivi sviluppi processuali, sia nel processo penale che in quello di prevenzione, l'originario perimetro di operatività delle rispettive confische è progressivamente mutato. 5.4. Sotto quest'ultimo versante, va rinriarcato che mentre il ricorso, sul punto, è largamente deficitario ( perché apoditticamente la censurt muove dal S presupposto della ritenuta coincidenza dei beni confiscati senza tuttavia fare riferimento specifico alle singole utilità interessate da tale non consentita sovrapponibilità di giudizio); di contro, la disamina resa d'ufficio da questa Corte, scrutinando gli atti trasmessi, porta a una soluzione di segno opposto rispetto alla prospettazione difensiva. Al fine, giova distinguere tra beni immobili e rapporti bancari/prodotti finanziari e assicurativi. 5.4.1. Rispetto ai primi, riguardo ai quali il ricorso peraltro difetta della dovuta specificità, la confisca di prevenzione risulta confermata limitatamente a soli tre beni ( elencati alla pagina 160 del relativo dispositivo secondo le argomentazioni spese descritti ai primi due capoversi di pagina 154 e al primo capoverso di pagina 155); di questi cespiti, solo quello elencato per secondo risultava attinto dal sequestro penale, con confisca confermata anche in sede di rinvio e non più fatta oggetto di contesa ( anche il nuovo annullamento reso in sede di legittimità non considera beni immobili). Gli altri beni immobili confiscati in sede di prevenzione, in definitiva, non rientrano tra le utilità restituite al ricorrente in esito al parziale annullamento della confisca ex art 240 bis cod. pen ( si vedano le pagine 8 e 9 del relativo provvedimento) nè tra quelle coinvolte nel secondo intervento rescindente reso da questa Corte ( che non ha riguardato c:epsiti immobiliari). 5.4.2. Con riguardo alle somme di danaro coincidenti ai saldi dei conti correnti descritti dal dispositivo del decreto impugnato alla pagina 158 nonché alle quote dei fondi MA FI e MA RZ (sempre ivi descritte), la Corte di appello di Milano (in motivazione, pag. 10), in sede di rinvio, non ne ha disposto la restituzione. Vero è che la relativa decisione, nuovamente impugnata in cassazione, è stata, ancora una volta annullata limitatamente a queste utilità, ma in atti non risulta acquisita alcuna decisione definitiva sul punto, utile a radicare !a rivendicata preclusione. Su questi beni, dunque, deve ritenersi non riscontrato il presupposto fondante della preclusione eccepita dalla difesa, id est l'acquisita dimostrazione di un 9 giudicato inconciliabile, maturato in sede penale, già presente al momento della presente decisione. 5.4.3. Quanto agli altri beni oggetto della confisca ora portata all'attenzione della Corte, giova precisare che le sei utilità descritte nel dispositivo del provvedimento impugnato alla pagina 157 (indicate come somme di danaro / non altrimenti precisate ,derivanti da due conti correnti, due depositi bancari con somme vincolate a tempo e due rapporti inerenti titoli) non trovano riscontro immediato nel provvedimento restitutorio reso dalla Corte di appello in sede penale. Non rientrano, infatti, tra i prodotti descritti alla pagina 9 della detta sentenza (peraltro restituiti anche dal provvedimento gravato: cfr pag 155 ultimo capoverso). Per le connotazioni descrittive di riferimento e in considerazione del deficitario contenuto assunto dal ricorso in parte qua, non è neppure possibile ricondurne il portato alle "polizze" intestate al ricorrente a accese nel 2008, così genericrnente descritte dal Tribunale di Milano, nel disporne la restituzione. Da qui la reiezione anche del motivo legato alla eccepita preclusione derivante dal giudicato formatosi nel parallelo processo penale. 6. Infine, quanto all'affermata contraddittorietà tra la valutazione spesa nel delimitare temporalmente l'area coperta dalla pericolosità del ricorrente e il momento di acquisizione delle relative utilità„ il ricorso è inammissibile perché C, kat( CL,,e „U clau4A4-‘4.2.4.4, •3e,U generico, La difesa limita la deduzione ai soli prodotti bancari o finanziari ma non fornisce alcun elemento per comprovare che la relativa accensione o l'attività di accumulazione si sarebbero verificate nella specie in epoca antecedente alle condotte sintomatiche della ritenuta pericolosità sociale valorizzata dalla Corte del merito, aspetto solo affermato. Cori i motivi aggiunti viene fatto riferimento specifico ad uno dei prodotti in questione ( la polizza di Poste Vita spa descritta alla pagina 158 del provvedimento gravato): ma anche sul punto il rilievo — ad avviso del quale la polizza in questione sarebbe stata emessa nel 2006 e non nel 2013 come ritenuto dal provvedimento gravato, così da risultare incompatibile con la perimetrazione temporale della pericolosità sociale circoscritta dalla stessa decisione impugnata - appare supportato da una mera affermazione labiale che, in quanto tale, non consente di mettere utilmente in discussione la decisione gravata. Da qui la reiezione del ricorso di ER GA, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Merita l'accoglimento il ricorso del terzo interessato. NoQ diversamente dalla decisione appellata, anche il dec:reto gravato non 4 contiene argomentazioni a sostegno della riferibilità sostanziale al proposto della utilità in questione, intestata al ricorrente;
e ciò malgrado i puntuali rilievi in tal 10 senso formulati dalla difesa di IN GA- con i quali si stigmatizzava l'assenza di una valida motivazione resa sul punto dal Tribunale- integralmente pretermessi Il tenore complessivo delle due decisioni di merito impone, in parte qua, l'annullamento senza rinvio della decisione gravata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di GA IN, relativamente al conto corrente n. 9720.11 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Catona, intestato al ricorrente, di cui ordina la restituzione al predetto. Rigetta il ricorso di ER GA che condanna 2ì1 pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/3/2023.