Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10433 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0433/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE getto SEZIONE TER ingrunted Composta dagli Ill.mi Si ri istrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 40/00 Cron. 28036 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep.•2115 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Dott. Bruno DURANTE Consigliere- Ud. 26/03/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta L ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 19LUG. 2002 per diri IT IC, LA SA PR UI, i IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CAROelettivamente 12/1, presso lo studio dell'avvocato IC DANTE, che CANCELLERIA li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MEDIOFACTORING SPA (già BA FACTORING SPA), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 2002 LUIGI BRASCHI, che la difende, giusta delega in atti;
777 -1- i controricorrente avverso la sentenza n. 1130/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 16/10/98 e depositata il 19/11/98 (R.G. 77/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Frncesco Luigi BRASCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 861 del 23/4/1993, dichiarato provvisoriamente esecutivo (ed effettivamente eseguito in data 17/5/1993), il Presidente del Tribunale di Parma ingiungeva alla BA FACTORING S.p.A. di consegnare ai ricorrenti UI LA SA PR ed IC IT il libretto di deposito a risparmio al portatore emesso dal Banco di Napoli Filiale di Parma con il n. 01/13268 per l'importo di L. 60 milioni, sul presupposto che l'ingiunta lo trattenesse indebitamente in pegno del suo credito sorto in virtù delle fideiussioni prestate il 21/10/1988 e 25/1/1989 dai ricorrenti a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Compagnia Nazionale S.r.l. in forza di contratto di factoring;
credito peraltro ormai soddisfatto a seguito dell'adempimento da parte della debitrice principale (pagamento effettuato per L. 69.030.000) a seguito di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ottenuta dalla stessa BA, avverso la quale era tuttavia pendente giudizio di opposizione proposto dalla Compagnia Nazionale S.r.l. Con citazione notificata il 31/5/1993 la BA FACTORING S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto sopraindicato, chiedendone la revoca con condanna degli opposti alla ricostituzione del pegno ed al pagamento delle somme pagate in ottemperanza al decreto opposto. Deduceva la BA la insussistenza del presupposto della prova scritta idonea al rilascio del decreto, la litispendenza e/o la pregiudizialità rispetto all'altro giudizio nel quale tra essa opponente e la Compagnia Nazionale S.r.l. si controverteva in ordine alla sussistenza del credito garantito ed, infine, la violazione degli artt. 2794 e 2799 c.c. per l'indivisibilità del pegno e la sua permanente funzione di garanzia pur a seguito del pagamento effettuato dalla debitrice garantita, essendo ancora pendente il giudizio di opposizione all'ingiunzione ottenuta da essa creditrice e non essendo quindi il credito interamente estinto. Espletata istruttoria documentale, il Tribunale di Parma, con sentenza 21 novembre 1996, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese processuali, rilevando, incidentalmente, che nel giudizio BA MP IO era stata nelle more pronunciata sentenza definitiva di rigetto dell'opposizione della debitrice, con la conseguente efficacia estintiva del suo pagamento. Proponevano gravame la BA ed in via incidentale il IT ed il LA SA PR e la Corte di Appello bolognese, con sentenza 19 novembre 1998, accoglieva il primo e rigettava il secondo e, per l'effetto, revocava il decreto opposto e condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado, affermando: che era cessata la materia del contendere in ordine al diritto degli appellati - alla restituzione del libretto di risparmio costituito in pegno, restituzione già avvenuta;
- che, pertanto, doveva accertarsi solo la soccombenza virtuale in ordine al carico delle spese di entrambi i gradi ed alla domanda risarcitoria rinnovata in via incidentale dai suddetti;
- che, al riguardo, al momento del ricorso per ingiunzione e fino all'esito del giudizio per l'accertamento dei crediti residui, i terzi datori di pegno non avevano titolo alla restituzione del libretto;
- che tali terzi non potevano ritenersi sollevati dall'obbligazione di garanzia in ordine alle spese del giudizio instaurato dal creditore nei confronti del solo debitore principale (v. combinato disposto degli artt. 1942 e 2794, 1° co., c.c.); - che stante l'infondatezza della pretesa degli appellati alla restituzione del libretto, veniva meno ogni eventuale e collegata pretesa risarcitoria per il ritardo in tale restituzione;
che, pertanto, il decreto opposto doveva essere revocato, essendo stato - emesso in assenza di esigibilità del credito per la restituzione del libretto di risparmio costituito in pegno. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il IT ed il LA SA PR, sulla base di due motivi. Ha resistito la MEDIO FACTORING s.p.a. (già BA FACTORIN s.p.a.) con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2794 e 2799 c.c. e 653 c.p.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza formulano una duplice censura, lamentando che erroneamente il giudice di appello ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in mancanza delle condizioni di esigibilità per ottenere la restituzione del libretto di risparmio costituito in pegno da essi fideiussori;
ed, inoltre, che altrettanto erroneamente ha ritenuto che i fideiussori datori di pegno siano obbligati anche per le spese del giudizio instaurato dal creditore nei confronti del solo debitore principale al fine dell'accertamento del credito. La duplice censura non coglie nel segno. Essa è già stata vanificata dalla Corte bolognese che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 1942 c.c. - che estende l'obbligazione del fideiussore a "tutti gli accessori del debito -principale e 2794, 1° co., c.c.-che condiziona il diritto alla restituzione del 11 pegno all'integrale pagamento del debito e degli interessi ed al rimborso delle spese relative al debito e al pegno" - ha concluso che "né il fideiussore in quanto tale, né il terzo datore di pegno possono ritenersi sollevati dall'obbligazione di garanzia in ordine alle spese del giudizio di cognizione instaurato dal creditore nei confronti del solo debitore principale, per ottenere l'accertamento del credito ed il conseguente titolo di condanna, per la semplice considerazione di non aver dato luogo (o partecipato) al contenzioso con la loro resistenza alla pretesa del creditore". Ha aggiunto la Corte che "allo stesso modo che la liberazione del debitore principale (e di conseguenza quella del fideiussore e del datore di pegno) non potrebbe avvenire, in sede di esecuzione forzata, se non a seguito del pagamento degli interessi e delle spese di procedura, non può disconoscersi analoga disciplina al pagamento delle spese sostenute dal creditore per far accertare l'esistenza del proprio titolo di credito ed ottenere il titolo esecutivo in ipotesi di rifiuto o impossibilità di adempimento". Trattasi di motivazione che, in assenza di precedenti specifici, sembra fare buon governo delle norme applicate e raggiungere, sotto il profilo logico, un grado di congruità e di ragionevolezza da renderla incensurabile in questa sede. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Consequenziale è il rigetto anche del secondo motivo con cui i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2794 e 1218 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che il giudice di i appello abbia ravvisato “la totale carenza di fondamento di qualsivoglia pretesa risarcitoria connessa al preteso ritardo nella restituzione (del libretto)”. E' di tutta evidenza, infatti, che non avendo i datori di pegno - al momento del ricorso per ingiunzione - titolo per pretendere la restituzione del libretto, ogni pretesa risarcitoria viene privata del suo indispensabile presupposto. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, anche se lo svolgimento della vicenda costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ДобаJavan Fiduc Schelormy IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aicilo Depositata in Cancelleria Oggi,18:07. ог 1097/29.11 IL CANCELLIERE C1 456T 6,66 Dott.ssa Maria Aiello TOT. 149,77 Registrato in data 2 SET.2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 ***** versate €. 149.77 0 6 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 3 42 1 p. Il Dirigente Area Servizh (Dott.ssa Maria Grazia DILIPPO) Il Responsabile Servizio A Crudiziari (Dr. M. RACC CHIN