Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA0330 7 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DIVISIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 1598/99 Cron.6857 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Rep. 1073 - Rel. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MA CA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NATIVI VITTORIO, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE giusta delega in atti;
dal Sig.. per diritti L3000 ricorrente 27 MAIN LOUI il IL CANCELLIERE
contro
UG AR, NO NN IA, SA EL 3000 CANCELLERIA SCHIAPPACASSE TERESA, elettivamente domiciliatiTITO, in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARINI DESIDERIO, che li difende 00678657 2000 unitamente all'avvocato CANESSA EL ROMANO, giusta 2035 delega in atti;
B 7 -1- - -- - controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE Richiesta Copia esecutiva nonchè contro dal Sig. BALDASSARINI PI ENRICO;
per diritti 2,000. 30 MAG. 2001 intimato - AL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 710/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Vittorio Nativi, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 CANCILLERIA LR037798 BB232077 LIRE 10000 CANCELLERIA R037799 -2- BB232078 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29/10/88 i coniugi AN LI e NN AR NO, NG TO Versari e ER SC, dichiarandosi titolari di quote di comproprietà su beni rurali siti nel Comune di Rapallo acquistate con atto pubblico per notaio Mazza del 23/12/85 da CA AR VE ON, procuratore generale del proprietario, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari AN MA per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione con ogni conseguenziale pronuncia. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda affermando di esser e D proprietario dei beni in forza di usucapione e ne chiedeva, in via riconvenzionale, l'assegnazione, per intero, alla sua quota. Integrato il contraddittorio nei confronti della CA, il Tribunale, con sentenza 7/2/94, rigettava la domanda di usucapione del convenuto, ordinava lo scioglimento della comunione e approvava il progetto di divisione con l'assegnazione diretta dei lotti ai condividenti. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova che, con sentenza 30/9/98, rigettava il gravame proposto dal MA. Il MA ha chiesto la cassazione della sentenza per tre motivi. Hanno resistito al gravame gli intimati con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano violazione di legge (artt.184 e 190 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza accolto l'eccezione di utile gestione sollevata dagli appellati e ritenuto, di conseguenza, che il ricorrente non avesse esercitato sui beni oggetto di causa un possesso uti dominus, senza considerare che l'eccezione di utile gestione era stata proposta soltanto con la comparsa conclusionale e doveva, quindi, considerarsi tardiva. Col secondo motivo si denunciano ancora e viziviolazione di legge (art.1159 bis cod.civ.) di motivazione per avere la sentenza ritenuto sulla base delle scritture private dell'11/4/73 (con la quale il proprietario dei beni aveva lavori di autorizzato il MA а eseguire manutenzione) e del 23/1/76 (con la quale RI AR LL ET aveva venduto alprocuratrice MA una quota dei beni) - che mancava nel ricorrente MA l'animus rem sibi habendi, mentre le suddette scritture andavano interpretate nel senso che il MA intendeva soltanto ottenere dall'ET il riconoscimento del suo possesso uti dominus. Anche col terzo motivo si denunciano violazione di legge (artt.1159 e 1165 cod. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto che dal 23/1/76 (data della scrittura privata) al (data di notificazione della citazione)29/10/88 era decorso il termine ventennale per non l'usucapione, non considerando che il predetto atto di citazione non poteva valere come atto interruttivo del possesso del convenuto sia perché riguardava il giudizio di divisione sia perché non era volto espressamente al recupero del possesso. II Nessuno dei tre motivi merita accoglimento. Si legge nella sentenza che il MA, pur avendo posseduto i beni in modo continuo, pacifico, ininterrotto, provvedendo alla pulizia dei terreni, alla cura e potatura degli alberi, alla raccolta dei frutti, ad opere di manutenzione e conservazione, non aveva agito con l'animus rem sibi habendi, ma solo con l'intenzione di gestire utilmente i beni dei proprietari che, essendo emigrati in Cile, non potevano occuparsene conclusione il giudice di direttamente. A tale appello è giunto sia in base alle ammissioni LL stesso MA (il quale aveva affermato nei suoi scritti difensivi di essersi recato in Cile per ricercare i proprietari e di essersi colà incontrato con GO ET con il quale aveva regolato i rapporti inerenti al godimento del bene con la scrittura del 1973), sia sulla base dell'interpretazione delle scritture che il medesimo aveva prodotto in giudizio. In particolare, riguardo a tali scritture, la sentenza osserva che l'ET, con la scrittura del 1973, aveva autorizzato il MA a eseguire i lavori precisando di avere inviato disposizione per procura ai suoi fiduciari avv.Gardella e signora AR RI Chino, e che anche la successiva scrittura del 1976, con la quale la RI aveva venduto al MA una quota dei beni, ancorché non opponibile agli attori perché priva di autenticità delle firme e non trascritta, stava a dimostrare che, ancora a quella data, il MA non poteva vantare un possesso valido ad usucapire. Osserva, infine, la sentenza che "comunque" era da escludere il decorso del termine utile per usucapire atteso che non erano trascorsi 20 anni a partire dalla scrittura privata di vendita del 1976 e fino all'atto di citazione del 1988. La sentenza è, dunque, basata su autonome rationes decidendi. La prima è costituita dall'esclusione in capo MA di un possesso ad usucapionem al per difetto dell'animus rem sibi habendi. La seconda è costituita dalla considerazione che, "comunque", non era decorso il termine ventennale per l'usucapione, La prima ratio decidendi è attaccata con i primi due motivi, entrambi infondati. Il primo, volto a dedurre una pretesa dell'eccezione di utile gestione inammissibilità attori con la comparsa sollevata dagli conclusionale d'appello, non può esere accolto perché la sentenza ha qualificato il comportamento del MA come utile gestione svolta in favore del proprietario non già perchè ha dato rilievo all'eccezione della parte attrice, ma perché ha esercitato quel potere di valutazione delle risultanze processuali che è proprio del giudice di nell'ambito di tale valutazione,merito e, supportata dall'indicazione puntuale degli elementi ritenuti significativi, ha ritenuto che nella specie il comportamento del MA denotava la consapevolezza di svolgere atti per conto del proprietario e non già uti dominus. 11 motivo censura diquindi si risolve in una inammissibile merito. Neanche il secondo motivo può essere accolto. Esso è volto a sindacare l'apprezzamento delle due scritture private effettuate dal giudice d'appello con motivazione congrua e logica, senza, peraltro, indicare gli elementi che, trascurati dal giudicante, avrebbero dovuto indurre una diversa interpretazione. L'esame del terzo motivo è superfluo e resta perciò assorbito dal rigetto dei primi due motivi. Il suo eventuale accoglimento non comporterebbe, infatti, la cassazione della sentenza, che resta basata sulla prima ratio decidendi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 2238760 , di cui lire 2.000000 per onorari. Roma, 7 dicembre 2000 L'estensore Il presidente IL CANCEL TRE C1 P e DEPOSITATO IN GAM BIMAR. 2001 to Cario Roma IL CANCELLIERE C1 Lolerico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 9.APR. 2001 4 Registrate in 60000 aln. 18651 versate 6. 310.000 310000 trecentodiecimity ) (lire p. Dirigente Arya Davi APAGLIPPON Respons e Se zn D RACU ------- ཟ་ཡརམ་ཋཱདང་བཟའ༠