Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10205
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Sentenza 13 luglio 2002

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La retribuzione contrattualmente stabilita fra Università e lettori di lingua straniera non si sottrae alla verifica giudiziale della sua adeguatezza in relazione al precetto di cui all'art 36 Cost., ben potendo il giudice del merito ritenere spettante al lettore, al fine del preteso adeguamento della retribuzione concordata, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore universitario a tempo definito, o a parte di esso. Nè la determinazione di tale retribuzione, in relazione ai compiti effettivamente svolti, può essere impedita dal divieto di cui all'art 123 del d.P.R. n. 384 del 1980 (che dispone la nullità, e la improduttività di effetti, dell'affidamento di compiti istituzionali in violazione della legislazione universitaria), posto che l'affidamento ai lettori di compiti ulteriori rispetto a quelli inizialmente stabiliti è consentito dall'art 28 dello stesso d.P.R. (che non specifica i compiti e le prestazioni degli stessi, demandandone la individuazione al Consigli di Amministrazione delle singole Università), e non costituisce pertanto violazione della legislazione universitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10205
    Data del deposito : 13 luglio 2002

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