Sentenza 13 luglio 2002
Massime • 1
La retribuzione contrattualmente stabilita fra Università e lettori di lingua straniera non si sottrae alla verifica giudiziale della sua adeguatezza in relazione al precetto di cui all'art 36 Cost., ben potendo il giudice del merito ritenere spettante al lettore, al fine del preteso adeguamento della retribuzione concordata, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore universitario a tempo definito, o a parte di esso. Nè la determinazione di tale retribuzione, in relazione ai compiti effettivamente svolti, può essere impedita dal divieto di cui all'art 123 del d.P.R. n. 384 del 1980 (che dispone la nullità, e la improduttività di effetti, dell'affidamento di compiti istituzionali in violazione della legislazione universitaria), posto che l'affidamento ai lettori di compiti ulteriori rispetto a quelli inizialmente stabiliti è consentito dall'art 28 dello stesso d.P.R. (che non specifica i compiti e le prestazioni degli stessi, demandandone la individuazione al Consigli di Amministrazione delle singole Università), e non costituisce pertanto violazione della legislazione universitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10205 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 2 05 /02 Aula B REPUBBLICA IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CompoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1781/00 Presidente Dott. Dell'Anno Paolino 3513/00 Dott. Simoneschi Guglielmo Consigliere 27806 Cron. Consigliere Dott. Cataldi Grazia Dott. Amoroso Giovanni Consigliere Rep. Ud. 30/04/02 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA in persona del rettore pro tempore rappresentato e difeso dalla Stato, e presso la stessa Avvocatura Generale dello domiciliato, in via dei Portoghesi n.12 - Roma.
- ricorrente -
1903
contro
NG AR rappresentata CHRISTINE, e difesa a margine del dall'avv. Gaetano Lepore, giusta procura domiciliata ed elettivamente ricorso incidentale, presso il suo studio, in via Cassiodoro n.6 Roma. - ricorrente incidentale - 1 E presidente pro tempore, INPS in persona del elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, Antonino Fabio Fonzo e con gli avvocati Sgroi, Antonietta Coretti che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso.
- Controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.3073 del 23/8/1999 R.G. 3783/1998. - causa svolta nella pubblica Udita la relazione della Relatore Cons. Raffaele Di udienza del 30/4/2002 dal Lella;
Udito l'avv. Antonietta Coretti;
Udito l'avv. Gaetano Lepore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 dicembre 1994 MA NE GR, premesso di aver prestato la lingua straniera propria attività come lettrice di università in virtù di presso la di Catania, contratti annuali, stipulati ai sensi dell'art 28 del d.p.r. 382 dell'11 luglio 1980, e ripetutamente 2 accertarsi la nullità dei rinnovati, chiedeva dichiararsi la natura termini apposti, e subordinata e a tempo indeterminato del rapporto intercorso. Chiedeva altresì la condanna della Università alla corresponsione della giusta retribuzione ai sensi dell'art 36 Cost., da in misura intermedia fra quella quantificarsi spettante al professore associato a tempo definito delquella ricercatore aconfermato tempo e definito, nonché al pagamento del trattamento di fine rapporto, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale. Si costituivano la Università degli Studi di Catania e l'Inps, chiedendo la prima il rigetto del ricorso, ed il secondo la condanna della Università, in caso di accoglimento della domanda della GR, al pagamento dei contributi dovuti. Il Pretore dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed il diritto della GR a percepire un trattamento retributivo a tempo definito. pari a quello del ricercatore Condannava la Università al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre che del T.F.R., ed alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale della GR. 3 Avverso la decisione pretorile la Università proponeva appello principale, contestando in particolare la equiparazione economica dei lettori ai ricercatori, mentre la GR proponeva appello incidentale lamentando la mancata equiparazione del trattamento retributivo spettante a quello dei professori associati. Si costituiva altresì l'Inps. Il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto della GR a percepire un trattamento retributivo pari all'85% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo definito, ha rigettato l'appello incidentale, ed ha confermato per il resto la decisione pretorile. A fondamento della decisione, il Tribunale di Catania, richiamato il costante orientameto giurisprudenziale per il quale la retribuzione dei lettori non si sottrae alla verifica giudiziale della sua adeguatezza ai sensi dell'art 36 della costituzione, ha Osservato che, a seguito dell'ampia istrutoria espletata in primo grado, doveva considerarsi raggiunta la prova che la GR aveva svolto attività di carattere didattico, e non meramente esercitativo, ch e si 4 risolveva in vere e proprie lezioni di lingua straniera, nella partecipazione alle prove di esame, nella assistenza agli studenti, e quindi in una attività descrivibilie in termini di insegnamento. Risultava dunque accertato che la GR aveva svolto mansioni qualitativamente superiori rispetto a quelle esercitative, contrattualmente previste, ed in relazione alle quali era stata determinata la retribuzione corrisposta. Tali risultanze, ha Osservato il Tribunale, giustificavano l'intervento adeguatore della retribuzione. A tal fine non poteva utilizzarsi come parametro di riferimento quello di cui all'art 51 del C.C.N.L. del comparto del personale della Università, relativo ai collaboratori linguistici (e cioè alla nuova figura professionale che ha sostituito quella dei lettori), poiché la relativa declaratoria contrattuale si riferisce a mansioni di collaborazione per l'apprendimento delle lingue, e cioè ad attività complementare ed ausiliaria, e dunque di contenuto qualitativamente inferiore rispetto a quella svolta dalla GR, che si configura come una vera e propria attività di 5 docenza, svolta in forma autonoma e parallela rispetto a quella del titolare della cattedra. Ha considerato altresì non utilizzabile il criterio della equiparabilità, a fini retributivi, della GR a quella deiaccertata attività della professori associati. На ritenuto di dover pervenire a tale conclusione, benchè lo stesso d.p.r. 382/1980 preveda, quale retribuzione massima dei lettori, quella corrispondente al livello retributivo iniziale dei professori associati, osservando che la suddetta disposizione non intende indicare un parametro di riferimento retributivo, ma si limita ad imporre un tetto massimo, all'interno del quale va determinata la retribuzione spettante ai lettori. Ha quindi ritenuto, quale parametro più idoneo ad individuare la retribuzione spettante alla GR, quello dello stipendio del ricercatore, considerato che l'assimilazione è consentita (sia pure a soli fini retributivi e non a fini di qualifica) per il fatto che al ricercatore sono attribuiti, fra l'altro, compiti di attività didattica non dissimili da quelli espletati dalla GR. Nell'ambito della menzionata categoria, ha osservato il Tribunale, il riferimento va fatto ai 6 ricercatori a tempo definito, e non a tempo pieno, considerato che il lettore ben può essere occupato anche in ulteriori attività (quali: lezioni private, attività di traduttore e interprete, insegnamento presso scuole private) Inoltre, tenuto conto del fatto che l'attività del ricercatore si estende anche a compiti ulteriori, specificamente ad essi demandati, il livello retributivo da riconoscere alla GR può determinarsi nella misura dell'85% di quello base dei ricercatori a tempo definito. Avverso tale sentenza l'Università degli Studi di Catania propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. MA NE GR resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazione contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la Università degli Studi di Catania denuncia 7 violazione e falsa applicazione dell'art 36 Cost, degli artt. 28 e 123 del d.p.r. 11 luglio 1980 n.382, nonché motivazione insufficiente e illogica su punti decisivi della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere espresso il giudizio di proporzionalità della retribuzione ex art 36 Cost, sulla base di una valutazione in astratto della figura del lettore, senza tener conto, in concreto, dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro della GR. Rileva che in ogni caso l'attività didattica attribuita alla GR non ha nulla a che fare con quella tipica affidata al personale docente della università. Osserva al riguardo che i ricercatori, per accedere a tale ruolo, devono superare un apposito concorso nazionale ed essere in possesso di specifici titoli, e che la loro attivività di docenza è espressione di una connessa attività scientifica e di ricerca, del tutto estranea alle mansioni di esercitazione linguistica proprie dei a lettori, alle quali può attribuirsi valenza didattica solo nel senso che tale nozione assume nei gradi di istruzione primaria e secondaria. Precisa che il nostro ordinamento non conosce la figura del lettore docente, ma solo quella del 8 lettore esercitatore linguistico e che le diverse funzioni, eventualmente svolte in via di fatto, devono ritenersi improduttive di qualsiasi effetto ai sensi dell'art 123 deld.p.r. 382 dell'11 luglio 1980. Con il secondo motivo del ricorso principale la Università degli Studi di Catania denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 36 Cost, dell'art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n.382, dell'art 4 del d.l. 21 aprile 1995 n.120 (conv nella legge 236 del 21 giugno 1995 n.236), dell'art 11, Disp. Prel. c.c., dell'art 51 del C.C.N.L. del comparto del personale dell'Università, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica su punti decisivi della controversia. L'università censura la sentenza impugnata per non aver considerato, quale valido parametro retributivo, il contratto collettivo degli esperti e collaboratori scientifici, che costituiscono figura professionale, prevista dall'art 4 del d.l. 120/1995, del tutto assimilabile a quella del lettore di madre lingua, tanto che la stessa disposizione legislativa ora citata, prevede la confluenza degli ex lettori tra i collaboratori linguistici. 9 I due motivi proposti, che per la loro connessione esaminati, possono essere congiutamente non meritano accoglimento. Appare opportuno premettere che, nella materia in esame, questa Corte ha affermato il principio della ammissibilità della verifica giudiziale della adeguatezza della retribuzione con trattualmente stabilita fra università e lettori di lingua straniera, in relazione al precetto dell'art. 36 Cost. (Sez. Un. 22/9/1993 n. 9647, citata in ricorso); nonché l'ulteriore principio della incensurabilità in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto impiegati, della valutazione compiuta dal giudice di merito ai suddetti fini (Cass 10686 del 29/11/1996). Ciò premesso, si Osserva che la censura, per la quale, nel caso di specie, il giudizio di proporzionalità della retribuzione ex art 36 Cost si baserebbe su una valutazione in astratto della figura del lettore, è priva di pregio. Il giudice del gravame ha preliminarmente evidenziato la natura e i caratteri della attività svolta dalla GR, secondo quanto emerso dalle risultanze della compiuta istruttoria espletata in 10 primo grado, e tutto il successivo argomentare si fonda sull'implicito riferimento a tale specifica attività. Ed anche allorquando menziona, per esigenze di forma espositiva, anziché la GR, i lettori, è palese, su ciò fondandosi peraltro il senso logico dell'argomentare, che il contenuto di tale richiamo è alle posizioni lavorative della GR e dei lettori che, come la prima, hanno svolto anche attività didattica. La ulteriore affermazione per la quale la attività didattica svolta dalla GR si risolverebbe nella esercitazione, ○ comunque in umaattività di attività eventualmente assimilabile alla att ività di insegnamento nelle scuole di istruzione primaria e secondaria, e non avrebbe nulla a che fare con la funzione didattica espeltata dai ricercatori, che è espressione di una connessa attività scientifica e di ricerca, costituisce da un lato una inammissibile doglianza, con la quale si propone una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, e dall'altro una censura comunque priva di rilevanza, in quanto il giudice del merito non ha inteso sovrapporre le due figure professionali in esame, ma si è limitato ad evidenziare taluni aspetti di assimilabili tà, al 11 solo fine di individuare il parametro retributivo che, in base a canoni di razionalità e di giustizia, meglio si prestasse ad essere utilizzato (sia pure parzialmente: retribuzione base ridotta all'85%) al fine di individuare la retribuzione spettante alla GR ai sensi dell'art 36 della costituzione. La successiva censura al riguardo proposta, con specifico riferimento alla mancata utilizzazione, quale parametro di riferimento, del livello retributivo previsto per il collaboratore ed esperto linguistico di cui all'art 51 del citato contratto collettivo, trova adeguata e coerente risposta nelle ragioni precisate dal giudice del merito, il quale, nell'escludere la utilizzabilità del suddetto parametro, ha evidenziato la differenza qualitativa fra le mansioni di carattere complementare ed ausiliario previste dalla norma contrattuale (non applicabile direttamente in quanto introdotta solo nel 1996) e quelle espletate dalla GR nell'ambito di una propria collocazione autonoma. Tali argomentazioni, ch e non sono oggetto di specifica censura, e che appaiono lineari e sviluppo logico giuridico, coerenti nel loro 12 evidenziano la infondatezza della doglianza in esame. Né infine può invocarsi la applicabilità dell'art 123 del d.p.r. 382 dell'11 luglio 1980, il quale prevede che "restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto dal presente decreto". Nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione della richiamata legislazione. In proposito va osservato che l'art 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 non specifica i compiti e le mansioni del lettore (e ciò contribuisce a giustificare la mancata individuazione del corrispettivo e la sua oscillabilità entro il tetto massimo costituito dalla retribuzione base del professore associato), demandando ai consigli di amministrazione delle singole Università la individuazione delle prestazioni richieste ed i relativi corrispettivi. Pertanto l'affidamento di compiti ulteriori rispetto a quelli inizialmente concordati non costituisce violazione della 13 legislazione universitaria, e non comporta la eccepita improduttività di effetti, ma rientra nell'ambito della previsione del citato art 28, salva la verifica di conformità della retribuzione pattuita al parametro costituzionale di cui all'art 36 della Costituzione (Sez. Un. 22/9/1993 n. 9647; Cass. 5/4/1993 n. 4088). Con l'unico motivo del ricorso incidentale MA NE GR, nel denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene la erroneità della affermazione (secondo cui il lettore avrebbe la possibilità di essere occupato in ulteriori attività) in base alla quale il Tribunale ha ritenuto di non adeguare la retribuzione spettante a quella del ricercatore a tempo pieno. Rileva al riguardo che l'impegno annuo di 700 ore lavorative (peraltro non programmabili in modo preciso) previsto per i lettori, rende impossibile l'espletamento di ulteriori attività. Il ricorso incidentale non può trovare risolvendosi nella accoglimento, inammissibile contrapposizione valutazione di una diversa (peraltro non giustificabile sotto il profilo logico-argomentativo, considerata la misura ridotta 14 dell'impegno lavorativo annuo del lettore, rispetto a quello che caratterizza il normale rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno) di circostanze di fatto, accertate in giudizio. Può dunque concludersi osservando che solo in apparenza con il ricorso principale e con quello incidentale vengono denunciati errori di diritto e/o vizi di motivazione, mentre in realtà con gli stessi non si fa che contestare l'accertamento e la Tribunale ha compiuto circa valutazione che il della retribuzione contrattuale;
l'adeguatezza valutazione che si sottraggono in accertamento e questa sede a qualsiasi censura, proprio perché frutto di un ragionamento immune da vizi logici O giuridici. E' noto, infatti, che il controllo della decisione del giudice a quo, demandato a questa Corte, dovendo essere esercitato nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità, non può spingersi fino a sindacare nel merito la decisione medesima. Il ricorso principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. 15
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lel Paolino Dell'Anno Velim. Mill'ammi i sella Сидя IL GANCELLIERS Depok. 13106 20UZ Come fanelle 16