Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È assoggettabile a sequestro e successiva confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore. Conf. Sez. I, n. 26848 del 2010, non massimata.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 21079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21079 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1466
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1195/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI FR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza in data 21.10.2009 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Il 18.4.2009 il Pubblico ministero, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, disponeva il sequestro preventivo d'urgenza, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dei beni di proprietà di TI
FR e investiva il Giudice per le indagini preliminari della richiesta di convalida.
Il Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 2.5.2009 convalidava il decreto d'urgenza e disponeva il sequestro preventivo limitatamente ad una parte dei beni, escludendo alcune porzioni immobiliari di uno stabile di Isola Capo Rizzuto, delle quali ordinava la restituzione all'indagato.
Proponeva appello ex art. 322 bis c.p.p., il solo Pubblico ministero e con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il gravame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, disponeva il sequestro preventivo anche delle porzioni immobiliari prima escluse, individuate in Catasto a f. 20 part. 455, sub 3, 4, 5 e 6.
1.1. Ricordava il Tribunale che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che sussisteva il fumus commisti delicti e la sproporzione tra i beni ritenuti appartenenti all'indagato (tra i quali andavano compresi anche quelli formalmente intestati al figlio FI, cl. '84) e i redditi leciti suoi e della sua famiglia, ma che occorreva considerare distintamente lo stabile di via SO Campanella, iscritto al Catasto al f. 20 part. 455. L'immobile difatti non soltanto insisteva su di un terreno acquistato da TI SO (padre del ricorrente), ma risultava essere stato realizzato da questo tra il 1991 e 1994, con volturazione catastale anche a nome dei figli IO (cl. '61) e FR (cl. 59);
in particolare l'appartamento al 1 piano int. 2 (sub particella 3) risultava donato il 2.2.1993 a FR, con valore dichiarato di L. 30 milioni. Non erano insomma emersi elementi idonei a far ritenere che l'acquisto e la originaria costruzione fossero stati realizzati da FR TI e dal fratello o con denaro illecito proveniente da costoro. Successivamente (e recentemente) FR aveva pero' aumentato i vani dell'appartamento (sub part. 3), completato la porzione sub part. 6, ristrutturato il terzo piano e realizzato abusivamente un quarto piano. In considerazione dei bassi redditi dichiarati dall'indagato e dai suoi familiari, poteva ritenersi la sproporzione tra il valore di dette opere di ampliamento e ristrutturazione e tali redditi.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari, non essendo tuttavia possibile quantificare in relazione alle mere opere di ristrutturazione l'incremento di valore dell'immobile, non poteva disporsi, come si sarebbe dovuto, il sequestro in proporzione alla quota ideale di detto incremento;
era invece possibile il sequestro del quarto piano, realizzato ex novo.
1.2. Siffatta conclusione non era condivisa dal Tribunale. Rilevava in particolare questo che non essendo stata proposta richiesta di riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari da parte di TI FR (cl. '59), s'era formato giudicato cautelare sul fumus dei reati per cui si procedeva, sul fatto che l'intero immobile costruito dal padre dell'indagato e intestato a lui e ai suoi due figli era oramai nella disponibilita' esclusiva dell'indagato, sulla riferibilita' al ricorrente dei lavori di ristrutturazione e ampliamento nonché sulla inadeguatezza dei sui redditi leciti.
1.2.1. L'unico aspetto in discussione era perciò la esattezza del principio applicato dal Tribunale, secondo cui era da escludere la legittimità del sequestro dell'intero stabile invece che soltanto in relazione alla parte corrispondente al valore delle "aggiunte e migliorie" apportate con denaro derivante da attività criminosa, espressamente perciò riservato all'esito di perizia estimativa. Ad avviso del Tribunale (che traeva argomento da S.U. n. 920 del 2004, dec. 17.12.2003 e segnatamente dal rilievo della non necessità di nesso pertinenziale tra beni e delitto e dall'irrilevanza di conseguenza del tempo di acquisto del bene) il principio non era condivisibile, in quanto scaturente da criteri validi soltanto per la confisca di prevenzione.
2. Ha proposto ricorso FR TI, a mezzo del difensore avvocato Saverio Loiero, chiedendo l'annullamento della ordinanza. Denunzia:
2.1. erroneità, inadeguatezza e illogicità della motivazione ex art. 325 c.p.p., con riguardo all'affermata esistenza di preclusioni, perché la circostanza che il TI non avesse impugnato il decreto del Giudice per le indagini preliminari per la parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo non poteva pregiudicare, una volta che il provvedimento era stato impugnato su iniziativa del Pubblico ministero nella parte in cui il sequestro aveva negato, il diritto dell'imputato ad esercitare il contraddittorio e a negare, documentando i propri assunti, la provenienza illecita dei beni e l'adeguatezza del loro valore ai redditi e alle attività lavorative svolte dal ricorrente e dai suoi congiunti negli anni cui si riferiva sia la loro acquisizione sia l'incremento patrimoniale;
2.2. omessa adeguata considerazione delle deduzioni del ricorrente sulla piena ed esclusiva appartenenza e disponibilità di due dei tre piani fuori terra dello stabile sequestrato in capo, TI SO, che soltanto un piano aveva donato il 23.2.1993 al figlio, restando nel contempo proprietario degli altri due (la indistinta attribuzione catastale al ricorrente, al padre e al fratello derivando esclusivamente dalla presentazione congiunta di domanda di condono in sanatoria nell'anno 1986);
2.3. omessa considerazione, altresì, che sia l'acquisto del terreno sia la realizzazione del manufatto abitativo era riferibile a TI SO, ovverosia dal padre del ricorrente, ed era assolutamente compatibile con i suoi redditi, derivanti sia da lasciti ereditari sia dalla sua attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, come dimostrato dalla documentazione prodotta (relativa ai ricavi da vendite immobiliari libro matricola, dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi) incompleta soltanto a causa della distruzione dei dati ultradecennali ad opera degli Uffici pubblici.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso può essere accolto entro i limiti che si diranno.
1.1. Non è fondata difatti la censura che ha riguardo all'affermazione del Tribunale che su fumus delicti e su sproporzione tra redditi dell'indagato e della sua famiglia e lavori di ampliamento e ristrutturazione dello stabile di via Campanella s'era formato "giudicato cautelare" (recte, preclusione endoprocedimentale), non avendo l'indagato impugnato il decreto di sequestro preventivo neppure con riguardo all'imposizione del vincolo all'ultimo piano dello stabile da lui interamente realizzato. Il ricorso d'altra parte non illustra l'esistenza di elementi nuovi, portati all'attenzione del Tribunale e non esaminati dal Giudice per le indagini preliminari, capaci d'incidere sulla valutazione espressa in relazione a detti aspetti.
1.2. È vero invece che non poteva ritenersi in astratto preclusa la rivalutazione delle condizioni legittimanti il sequestro più strettamente relative alle porzioni dell'immobile non sequestrate, giacché tale effetto non può scaturite a detrimento dell'indagato dalla sola motivazione del provvedimento che comunque ha alla fine rigettato - anche in parte - la domanda cautelare che lo riguardava e il ricorrente non avrebbe dunque potuto autonomamente impugnare le statuizioni relative a dette porzioni.
Le censure sul punto devono tuttavia considerarsi infondate. Ribadito difatti che nella materia in esame il sindacato di questa Corte è circoscritto alle sole violazioni di legge, deve darsi atto che l'effettiva disponibilità in capo al ricorrente anche delle porzioni dell'immobile ancora formalmente intestate al padre e al fratello risulta correttamente affermata sul rilievo che locali al piano terra e gli appartamenti al primo e secondo piano erano utilizzati dall'indagato e dai figli, e che il terzo piano, pur apparendo disabitato, risultava comunque ristrutturato dal ricorrente. Mentre l'assoluta mancanza di giustificazione lecita dei proventi impiegati nei lavori di ristrutturazione e di ampliamento in genere, verificata dal primo giudice e convalidata dal Tribunale attesa la ritenuta assoluta inadeguatezza dei redditi dichiarati dal nucleo familiare del ricorrente, logicamente comprendeva l'intera attività di ristrutturazione da lui compiuta. Non può dirsi dunque che la motivazione su tali aspetti sia mancante o apparente;
per altro il ricorrente espone in relazione ad essi doglianze squisitamente di fatto, che sarebbero in ogni caso improponibili in questa sede.
2. Appaiono fondate invece le censure che riguardano la sostanziale omessa considerazione, più esattamente la ritenuta irrilevanza giuridica, del fatto che le porzioni d'immobile tenute fuori dal provvedimento di sequestro dal Giudice per le indagini preliminari in assenza di perizia estimativa, e sequestrate con il provvedimento impugnato, risultavano edificate su suolo di viva proprietà dal padre (estraneo alle indagini) del ricorrente.
In realtà il Tribunale (come s'è già evidenziato in fatto al punto 1.2.1.) non nega affatto il presupposto fattuale posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari nella parte riformata, costituito dall'essere state le porzioni d'immobile di cui si discute: realizzate all'origine - quanto ad acquisto del terreno e ad edificazione negli anni 91-94 di un manufatto costituito da tre piani fuori terra - dal padre dell'indagato; acquisite quindi da questo, sempre nella loro consistenza originaria, a titolo gratuito dai genitori.
Situazione questa che per riconoscimento dello stesso Tribunale rendeva evidente come in relazione a detto acquisto la provenienza dei beni andava ritenuta giustificata e non poteva predicarsi alcuna sproporzione tra redditi leciti dell'indagato e valore dei beni, in quanto acquisiti senza impegno di denaro suo.
Esattamente il provvedimento impugnato ha perciò individuato il tema della decisione devolutagli dall'appello del Pubblico ministero nella possibilità di sequestrare per intero, in vista della confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, un immobile che risultava acquistato legittimamente dall'indagato per fatti di mafia ma migliorato, e dunque incrementato nel suo valore, con denaro di provenienza non giustificata.
Erroneamente però ha ritenuto inapplicabile a tale situazione i principi elaborati in tema di confisca di prevenzione (si veda in particolare Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Richichi), secondo cui "nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma,
nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti". Da cui discende che sia successiva confisca sia il sequestro disposto in vista di essa vanno limitati, in ipotesi di riferibilità della presunzione di provenienza illecita al solo incremento di valore, alla sola quota ideale del bene che corrisponde a detto maggior valore. Le considerazioni che sorreggono tali decisioni prescindono difatti dalla specifica sede delle misure di prevenzione antimafia, ma si radicano su principi più generali, presupponendo un'esigenza di bilanciamento tra ragioni di "prevenzione e difesa sociale" e garanzie individuali che a maggior ragione è applicabile i ipotesi in cui a venire in rilievo è, non già il sistema della social - prevenzione generale, bensì quello della confisca come misura di sicurezza, che da attuazione a regole di prevenzione speciale.
2.1. A base del suo ragionamento il Tribunale ha posto il rilievo che ai fini della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e dunque del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non occorre che sussiste un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato per cui si procede e non rileva la data d'acquisizione del bene: confisca e sequestro potendo cadere anche su beni acquistati o acquisiti prima della commissione del reato. L'osservazione, che trae base da S.U. n. 920 del 17.12.2003, dep. 2004, Montella, è esatta ma non pertinente.
È proprio S.U. Montella - a quanto pare non correttamente intesa nel provvedimento impugnato - che impedisce di condividere le conclusioni raggiunte dal Tribunale, avendo chiarito a proposito dei limiti intrinseci alla disposizione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, che:
- il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale;
il giudice non deve ricercare perciò un nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato;
- l'assetto normativo conferma che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575;
- deve tuttavia tenersi presente che legislatore impiega il termine "sproporzione" e ciò rimanda ad un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza;
- la sproporzione così intesa è inoltre riferita "non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta,a volta acquisiti";
- la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale è dunque applicabile solamente quando risulti "la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi". Ne consegue che, potendo la confisca essere disposta soltanto nei limiti in cui vale la presunzione di illecita accumulazione, neppure la misura cautelare finalizzata alla sua realizzazione può cadere su quote del patrimonio che certamente si riferiscono a beni di cui è pienamente giustificata, anche pro parte, la legittima provenienza, dovendo i due istituti considerarsi "specularmente correlati sul piano dei presupposti" (C. cost. n. 18 del 1996).
2.2. Non dice cosa sostanzialmente diversa S.U. n. 1152 del 25/09/2008, Petito, che ha ritenuto che legittimamente il sequestro di cui si discuteva in quella sede era stato disposto sull'immobile e, per accessione, sul terreno sul quale insisteva.
Le Sezioni Unite, rilevando che risultava il "valore economico preminente" dell'edificio rispetto al suolo e che questo, pur senza costituire mera pertinenza, svolgeva funzione strumentale rispetto all'edificio stesso, hanno fatto applicazione di altro principio, quello dell'accessione invertita (rispetto all'istituto disciplinato dall'art. 834 c.p.p.), costantemente applicato anche dalla giurisprudenza civile in tema d'espropriazione e di occupazione usurpativa e/o acquisitiva.
A detto principio s'era d'altronde già conformato il Giudice per le indagini preliminari sequestrando l'ultimo piano dell'immobile che, ancorché realizzato ex novo, evidentemente insisteva non soltanto su suolo, ma anche su fondamenta e struttura realizzata dal padre del ricorrente e da lui lecitamente acquisita (nonché correttamente rimarcando che mancava qualsivoglia valutazione estimativa circa l'incremento di valore portato dalle "ristrutturazioni"). È difatti evidente che allorché il bene che si compone di una parte di provenienza lecita e di altra parte di provenienza illecita non è in alcun modo scindibile, il regime cui è assoggettabile l'intero - quantomeno penalisticamente - non può che seguire quello della quota di valore nettamente prevalente. In ogni altro caso, invece, misura ablativa e correlato sequestro non potranno che essere disposti "prò parte", in guisa da non cadere su porzioni del bene suscettibili d'autonoma considerazione e non significativamente incrementati nel loro valore patrimoniale con l'apporto di capitali illeciti. Ma di tale aspetto non s'è interessato il Tribunale, ritenendo erroneamente (e come s'è detto in netto contrasto con S.U. Montella) che bastava al sequestro la circostanza che l'intero immobile nella disponibilità dell'indagato fosse, nella sua complessiva consistenza e alla data della misura, sproporzionato per valore rispetto alle sue fonti lecite di guadagno e che non rilevasse affatto ne' la legittimità della provenienza e l'assenza di sproporzione, alla data dell'acquisto, delle porzioni dell'immobile, poi soggette a migliorie con proventi non giustificati, ne' l'entità del valore di tali migliorie.
3. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata non può che essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, perché proceda a nuovo esame facendo applicazione dei principi enunziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010