Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Evasione, arresti domiciliari, allontanamento ingiustificatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 18733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18733 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/01/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 35
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 38222/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 31 maggio 2007 n. 797;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. CONSOLO Santi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15 febbraio 2005 n. 50 il Tribunale di Locri/Siderno dichiarava NO AN colpevole del reato previsto dall'art.385 c.p., commesso in Marina di Gioiosa Jonica il 26 maggio 2000, e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto perché alla data del 25 maggio 2000, avendo la Cassazione rigettatoli ricorso dell'imputato, lo stesso non si trovava più detenuto in forza di misura cautelare, bensì in esecuzione della pena;
e, in subordine, la riduzione della pena inflitta. Con sentenza del la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza il Difensore dell'AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
violazione dell'art. 385 c.p., e omessa motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per mancata individuazione del momento in cui è cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari a causa dell'intervenuta sentenza definitiva di condanna dell'imputato e del momento in cui l'Autorità della P.S. si era recata a casa del condannato per eseguire l'ordine di carcerazione, non trovandolo, L'impugnazione è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla quale la sentenza impugnata si è correttamente uniformata, integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva;
ne' il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p., (Cass. Sez. 6^, 11 ottobre 2006 n. 1364, ric. Barone). Nella specie risulta dagli accertamenti in base ai quali è stata pronunciata la prima sentenza che i Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica, dovendo notificare all'AN l'ordine di esecuzione della pena detentiva alla quale era stato condannato, emesso il 25 maggio 2000 dal P.M. presso il Tribunale di Palmi, si erano recati presso la sua abitazione, sede degli arresti domiciliari, senza trovarvelo;
ne' le successive indagini avevano dato esito, giustificando la conclusione che l'imputato, avuta notizia della condanna, aveva inteso sottrarsi all'esecuzione della pena dandosi alla latitanza.
La violazione di legge eccepita è pertanto manifestamente insussistente.
A parte gli effetti dell'inammissibilità, originaria, non è a tutt'oggi intervenuta la prescrizione del reato.
Infatti, applicando la normativa vigente in materia secondo la riformulazione fattane con la recente novella, ritenuta dal ricorrente a lui più favorevole, il termine prescrittivo per il combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2, è di sei anni più un anno e sei mesi (un quarto) in presenza di più atti interruttivi.
Al termine così calcolato, che dal 26 maggio 2000, data di commissione del reato, scade a 26 novembre 2007, devono essere aggiunti n. 60 giorni di sospensione, per cui, a data finale di scadenza è quella del 25 gennaio 2008.
Di conseguenza la relativa eccezione, dedotta nel presente giudizio cotne motivo nuovo, risulta manifestamente infondata. Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008