Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
ISTRA D.P.R. 26/4/196 REG 5 N. DA B A B. ALL. T TE DEL U ESEN IB 0058866 AI SENSI R TA T 131 IA . R N E T A M 1 REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 4361/98 ME POF LOITA MANO 0 103647 0 Oron 7594 DI ASSAZIO. LA Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 1/12/2000 - Presidente - Mario DELLI PRISCOLI I'v Giovanni PAOLINI - Consigliere - Mario CICALA AMARI Eugenio ✓ Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Imposte Registro. Accertamento in rettifica. sul ricorso n. 4361/98 R.G. proposto da Ricorso notificato Ufficio Territoriale presso EDILIZIA RIPOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Avvocatura - Ammissibilità. Ricorso ex art. 111 Cost.. Massimo Ricci, corrente in Tivoli. Denunciabili solo vizi implicanti totale mancanza DE RO TI e DE RO AB, tutti rappresentati e difesi motivazionale. Inammissibilità oltre dall'Avv. Italo Castaldi presso lo studio del quale, in Roma, Via A. Regolo censure. 12/D, eleggono domicilio, giusta procura in calce al ricorso. du
- Ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Resistente - per la cassazione della sentenza n. 2320/97, resa dalla Commissione 1 Tributaria Centrale, Sez. 25, in data 07-04-1997, depositato il 12-05-1997, non notificata. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° Dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per i ricorrenti l'Avv Italo Castaldi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. Di Martino dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto in Notaio Noli di Velletri del 10-02-1992, la Società Edilizia Ripoli a r.l. acquistava, da p red AR e ZI De SS, un appezzamento di terreno sito in Tivoli, in località Ripoli, esteso ha 1.30.85 per un valore dichiarato di L. 300.000.000. L'Ufficio di Registro di Velletri, con avviso di accertamento n. 921V000508, notificato l'1-2 febbraio 1994, sulla base di stima analitica, effettuata dall'UTE di Roma, elevava il valore finale dell'immobile a L. 2.608.000.000, diminuendo quello iniziale, dichiarato in L: 110.000.000, a L: 45.800.000. Tale atto veniva impugnato sia dalla società acquirente che dai venditori e la Commissione Tributaria di Primo Grado di Velletri, in parziale accoglimento del ricorso, determinava il valore finale del terreno in L. 1.300.000.000, confermando quello iniziale. Tale decisione veniva appellata sia dai contribuenti, che contestavano la valutazione, eccependo, peraltro, carenze motivazionali ed omessa 2 pronunzia, sia pure dall'Ufficio, che chiedeva riconoscersi la congruità dei valori accertati in coerenza con la stima dell'UTE. Con sentenza n. 213 del 28-4/20-6/1995, la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Roma, in parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti, riduceva il valore finale del terreno a L: 711.360.000, e confermava in L. 110.000.000, così come dichiarato, il valore iniziale. Le parti private e l'Ufficio impugnavano anche tale decisione innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, la quale, con la decisione in epigrafe indicata, rigettava, il ricorso delle prime, nel merito e dichiarava inammissibile, perché tardivo, quello del secondo. Con ricorso notificato, all'Ufficio Registro di Velletri, presso l'Avvocatura dello Stato, in data 9-3-1998, i contribuenti hanno chiesto la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale con 4 mezzi. Il Ministero delle Finanze, con controricorso notificato il 18-4-1998 ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondato il ricorso. b Con memoria 23-11-2000, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritiene, preliminarmente, di doversi fare carico della questione relativa all'ammissibilità del ricorso, tenuto conto del fatto che lo stesso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio territoriale ed allo stesso notificato ed avuto riguardo agli effetti, preclusivi dell'esame del merito, ricollegabili alla relativa decisione. Al riguardo, in punto di fatto, va rilevato che il ricorso risulta notificato all'Ufficio Registro di Velletri, in persona del legale rappresentante pro 3 tempore, mediante consegna di separate copie in Velletri, Via del Mattatoio, in data 12-3-1998 ed, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, in data 9-3-1998. Or poiché, l'Ufficio Finanziario Territoriale è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle Commissioni provinciali e regionali (art. 10 D. Legs n. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ne deriverebbe, stante la proposizione del ricorso nei confronti dell'Ufficio periferico, l'invalidità dell'impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte. Invalidità, che, nel caso, va considerata emendabile, avuto riguardo alla circostanza che la notifica di copia del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 366 comma I° C.p.C., ed 11 comma 1 e 3 del R.D. 30- 10-1933 n. 1611, fa intendere che lo stesso è stato proposto anche nei confronti del Ministero delle Finanze e che, d'altronde, in concreto, risulta sanata dal momento che il Ministero con controricorso notificato il 18-4- 1998, si è costituito senza, peraltro, contestare la regolarità del contraddittorio. Il ricorso è, pertanto, ammissibile. I quattro motivi dell'impugnazione, con i quali i ricorrenti censurano la decisione della Commissione Tributaria Centrale, perché priva di motivazione nonché per violazione degli artt. 112 C.p.C., 51 e 52 del T.U. sull'imposta di trattati congiuntamente in Registro n. 131/1986, possono essere considerazione della loro connessione. Gli stessi devono ritenersi infondati. Con il primo mezzo ci si duole del fatto che l'impugnata sentenza non consentirebbe un qualsiasi esame critico in quanto priva di motivazione in ordine alle puntuali censure mossele. In particolare, si sostiene che "era fatto obbligo alla Commissione Centrale di rispondere punto per punto alle argomentazioni articolate dai ricorrenti". Con il secondo, la violazione dell'art. 112 C.p.C. viene ricollegata alla circostanza che la Commissione Tributaria Centrale, analogamente a quanto operato dalle Commissioni di primo e secondo grado, non avrebbe tenuto conto della perizia tecnica prodotta dai ricorrenti e dei criteri dalla stessa desumibili per la corretta valutazione dei beni, non facendosi, in alcun modo, carico di spiegare "per quale motivo non riteneva di attenersi" ai criteri indicati nell'elaborato tecnico. Con il terzo motivo la decisione viene censurata, perché emessa in violazione dell'art. 52 T.U. sull'imposta di registro n. 131/1986, avuto riguardo alla circostanza che mentre alla stregua del 4° comma della citata norma non sono sottoposti a revisione i valori corrispondenti a quelli attribuiti catastalmente, moltiplicati per sessanta, nel caso si era operato diversamente, senza dar conto delle relative ragioni. Con il quarto ed ultimo mezzo, infine, si prospetta violazione del 3° comma dell'art. 51 del T.U. n. 131/1986 in quanto sarebbe stato ignorato l'obbligo dell'Ufficio, nascente dalla citata disposizione, di controllare il 5 valore del bene, facendo riferimento a precedenti trasferimenti similari, ed eventuali perizie giudiziarie, relativi al triennio precedente. Le dedotte violazioni di legge sono insussistenti e si risolvono, in realtà, in censure che investono la motivazione. Non è, invero, configurabile la dedotta violazione dell'art. 112 C.p.C., in considerazione del fatto che l'accoglimento, da parte della Commissione, della tesi dell'Amministrazione essendo assolutamente incompatibile con quella formulata dai contribuenti, importa l'implicito rigetto di quest'ultima, potendosi configurare la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato solo allorquando il giudice pronunzi oltre i limiti segnati dal petitum posto in relazione alla causa petendi e non già quando adotti argomenti a sostegno della propria decisione, diversi da quelli prospettati dalle parti ed in grado di sorreggerla autonomamente. Non è, neppure, configurabile la violazione dell'art. 52 comma 4° T.U. n. 131/86, tenuto conto della circostanza che l'invocata disposizione non trova applicazione per i terreni, quale quello per cui è causa, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Con riferimento, in fine, al quarto mezzo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 51 comma 3, T.U. citato, non solo la stessa va esclusa giacchè proprio in base all'espressa previsione di chiusura di tale norma, l'Ufficio, ai fini della rettifica del valore dichiarato, non è vincolato dai criteri indicati dai ricorrenti, potendo utilizzare "ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente formate dai comuni", ma, oltretutto, trattandosi di censura estranea al giudizio di merito e prospettata per la prima volta, in questa sede, deve considerarsi inammissibile. 6 L'unico profilo di censura, relativo ad asserite carenze motivazionali, in cui sostanzialmente si risolvono, i vari motivi del ricorso è privo di pregio giuridico. Infatti, in base ad un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1147/99; n. 768/98; n. 3809/97), il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, previsto soltanto per il vizio di violazione di legge, fuori del caso di totale mancanza di motivazione, che è pur sempre riconducibile a quel vizio, non è proponibile per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si tratta, allora, di vedere se, nel caso, le denunciate carenze ch motivazionali rivestono un carattere di gravità tale da potersi ipotizzare, così come prospettato dai ricorrenti, la totale mancanza di motivazione, ovvero si verta in fattispecie riconducibile ad alcuno degli altri vizi di motivazione. La Corte è dell'avviso che, nel caso in esame, debba escludersi si verta in ipotesi di inesistenza della motivazione e che il ragionamento sviluppato a conforto della decisione impugnata, consenta l'identificazione della ratio decidendi e dell'iter argomentativo che ha portato la Commissione Tributaria Centrale ad adottare la censurata decisione. Le censure, invero, non incrinano la validità del tessuto argomentativo della motivazione, al punto da potersene dedurre la relativa inesistenza, perché assolutamente inadeguata a sorreggere il ricorso ex art. 111 Costituzione;
la sentenza impugnata, infatti, non contiene una mera motivazione per relationem alla decisione di secondo grado, della quale evidenzia la correttezza e per il cui percorso argomentativo esprime 7 condivisione, ma rafforza la rilevanza di circostanze, già probatoriamente valorizzate, ritenute di per sé idonee a giustificare la pronuncia. In particolare evidenzia come debba ritenersi corretta e condivisibile la decisione impugnata, essendo pervenuta alla determinazione del valore finale dell'immobile compravenduto dopo avere considerato che, una parte consistente della superficie sulla quale era prescritta la realizzazione di strade ed altre opere pubbliche, doveva essere trasferita al Comune, che il terreno residuo, utilizzabile a fini edificatori, era classificabile in categoria C/3 e valutabile in L. 264.000 mq, e che, però, nel caso, gravando sull'acquirente l'obbligo di concorrere alle spese di urbanizzazione dell'area, tale valore andava ulteriormente ridotto in modo tale da fissare quello complessivo chu finale in L. 711.360.000. In definitiva la Commissione ha motivato con esposizione coerente delle ragioni e delle fonti del suo convincimento, in guisa da rendere possibile seguirne il processo logico, e tanto vale ad escludere la sussistenza र्ह dell'ipotizzato vizio della totale mancanza di motivazione, che, sola, potrebbe giustificare la proponibilità del ricorso ex art. 111 Costituzione. Conclusivamente l'impugnata sentenza resiste alle formulate doglianze ed il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'Amministrazione, ed a carico solidale dei ricorrenti, in complessive L. 3.100.000, di cui L.
3.000.000 per onorario, oltre quelle prenotate a debito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell'Amministrazione, delle spese del giudizio in 8 ragione di L. 3.100.000, di cui L.
3.000.000 per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000. Il Presidente Dott. Mario Delli Priscoli Mo ll und Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonio Di Blasi IL CANCELLIERE C1 IN BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAR 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN BA E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 - S 2 I . B A G I .R . E L .P R R L D A A T A L . E B D U D A B E I T I S T A R 1 N I N 3 E T E S 1 R S I E . E A T N A M 9