Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2009, n. 24654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24654 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 206
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 31370/2008
ha pronunciato la seguente: 31376/2008
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF GA AN, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 5.7.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guicla Mulliri;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto la trasmissione degli atti al G.i.p. di Lecce per competenza, quale giudice dell'esecuzione.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il presente ricorso ha ad oggetto dei reperti archeologici (anfore onorarie, vasi in terracotta ecc.) rinvenuti nella disponibilità del ricorrente in occasione di un procedimento relativo alla violazione del D.Lgs. n.490 del 1999, artt. 124 e 125.
Nel corso del giudizio di primo grado (ove l'imputato si è difeso sostenendo che gli oggetti in questione appartenevano alla sua famiglia da tempo immemorabile e che, comunque, non erano mai stati dichiarati di "interesse archeologico") era stato deciso che il fatto fosse diverso rispetto a quello contestato e gli atti erano stati resi al P.M., il quale aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato di cui all'art. 648 c.p., che il G.i.p., con decreto di archiviazione, aveva accolto ordinando contestualmente la "restituzione dei beni archeologici in sequestro alla locale Soprintendenza, previa dichiarazione di interesse D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 13". Una prima istanza del FF, volta ad ottenere la restituzione dei reperti a proprio favore, è stata - con l'ordinanza del 30.1.08 - dichiarata inammissibile dal G.i.p. in quanto "già provveduto sui beni con il decreto di archiviazione".
Avverso tale diniego è stato proposto ricorso in Cassazione (registrato con il n. 31376/08). Successivamente (e prima che fosse intervenuta alcun'altra decisione su tale ricorso), il G.i.p., per essersi il FF rifiutato di consegnare i reperti alla Soprintendenza, ha disposto la loro apprensione manu miitari ed assegnazione a favore della Soprintendenza Archeologica (denunciando l'odierno ricorrente per violazione degli artt. 650, 388 e 344 c.p.) Il provvedimento di destinazione dei reperti è stato impugnato, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, dinanzi allo stesso G.i.p. emittente (come giudice dell'esecuzione) che, con ordinanza in data 5.7.08 (emessa all'esito di udienza camerale), ha respinto confermando i precedenti provvedimenti adottati in ordine alla "confisca".
Avverso tale decisione, il difensore del FF ha proposto altro ricorso (registrato con il n. 31370/08). I motivi proposti per sostenere entrambi i ricorsi sono sostanzialmente analoghi (quelli del secondo, più ampi, assorbono i primi) e del seguente tenore:
1) violazione della legge sostanziale in punto di "dichiarazione di interesse" (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 14). A tale fine, il ricorrente riepiloga lo stato della normativa a riguardo evidenziando, come, in estrema sintesi, le cose mobili di cui il ricorrente invoca la restituzione siano regolate in base al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13. Dal momento che, invece, nella specie, i beni in questione non sono mai stati dichiarati tali ed è intervenuto decreto di archiviazione, non può che conseguire la perdita di efficacia del decreto di sequestro e la restituzione all'avente diritto (non alla Sovrintendenza);
2) violazione di legge in ordine alla competenza ad emettere la "dichiarazione di interesse" (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. al combinato disposto del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 10, 12 e 14). Si fa, infatti, notare che il procedimento a riguardo è regolato dall'art. 14, D.Lgs. citato da cui si desume che il procedimento è avviato dal "Soprintendente", che la dichiarazione è adottata dal "Ministero" e che, della cosa, viene formalmente informato il possessore del bene.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie.
Per contro, il G.i.p., nel proprio provvedimento del 5.7.08, qui impugnato, operando al di fuori delle proprie competenze, ha ritenuto di considerare intervenuta tale "dichiarazione" solo sulla base di "attestazioni rese da competenti funzionari" della Soprintendenza archeologica" citando, per giunta un art. 12 che non riguarda i beni in esame bensì quelli appartenenti allo Stato, ad enti o persone giuridiche".
Erroneamente, poi il G.i.p. afferma la impossibilità di restituire i beni a chi li deteneva "illegittimamente" posto che tale illiceità non è stata attestata in alcun modo essendo stato il procedimento archiviato e non essendo il FF indagato.
3) erroneo riferimento all'istituto della confisca (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all'art. 240 c.p.) da ritenersi qui non confacente posto che essa è esclusa in difetto di condanna e nei confronti di persone estranee al reato.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il P.G.. nel proprio parere, ha sostenuto che l'impugnativa deve essere qualificata come opposizione dinanzi al G.i.p. (giudice dell'esecuzione) avverso il provvedimento dallo stesso emesso, tale essendo, per giurisprudenza consolidata di questa S.C. l'unico rimedio esperibile avverso le decisioni in materia di confisca, a nulla rilevando che il G.i.p. nell'adozione del proprio provvedimento, anziché decidere de plano come previsto, abbia fissato l'udienza camerale e deciso nel contraddicono ed all'esito di un'istruttoria.
Con memoria successiva, il difensore del ricorrente critica tale punto di vista osservando che la motivazione posta dal P.G. a fondamento del proprio punto di vista non si attaglia al caso di specie visto che il G.i.p. ha già deciso in punto di diritto senza ravvisare la necessità di alcuna istruttoria (richieste di documenti, informazioni alle autorità o assunzioni di prove) sì che, ove fossero resi gli atti - in accoglimento del parere del P.G. - si finirebbe per ricreare una situazione assolutamente identica alla precedente.
2. Motivi della decisione - Preliminarmente, si deve procedere alla riunione dei due ricorsi considerata l'evidente connessione tra gli stessi (attenendo al medesimo ricorrente ed alla medesima vicenda). Secondariamente, in conformità con l'indirizzo interpretativo espresso di recente da questa S.C. (Sez. 6^, 25.10.07, Polymec S.r.l., Rv. 238157), deve riaffermarsi la piena ammissibilità del secondo ricorso dovendosi ritenere che, sebbene il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3 - anziché "de plano" come previsto dall'art. 667 c.p.p., comma 4 (trattandosi di questione afferente beni sequestrati o "confiscai) - di fatto ha posto in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio (che sarebbe stato altrimenti introducibile solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento assunto senza formalità) sì da legittimare il conseguente ricorso. Quanto al merito della vicenda - prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il G.i.p. ad esprimersi per l'archiviazione (adottata sulla base di una linea giurisprudenziale minoritaria) - deve prendersi atto dello status quo, e cioè, che il procedimento è stato archiviato;
conseguentemente, ci si deve interrogare solo sulla condizione e destinazione dei reperti.
Sotto tale profilo, è giusto il terzo motivo di ricorso. Dal momento che il provvedimento di archiviazione comprende una pronunzia di "restituzione" dei reperti a favore dello Stato, è senza dubbio improprio (come fatto nell'ordinanza di reiezione del 5.7.08) parlare di "confisca" dei reperti. E ciò, non solo, perché non è questa la denominazione data al precedente provvedimento di assegnazione dei reperti, ma anche, perché essa è in contraddizione con la statuizione di archiviare per assenza di un titolo di reato. Stante, quindi, l'indubbia condizione - dei reperti - di beni "sequestrati", considerato il sopraggiunto decreto di archiviazione, vale il disposto di cui all'art. 262 c.p.p. che implica la restituzione delle cose "a chi ne abbia diritto".
Il punto è rappresentato, allora, dall'individuazione del destinatario legittimato.
Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 91, nel disporre in ordine all'appartenenza e qualificazione delle cose "da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo", stabilisce che esse appartengono allo Stato rinviando (per la loro identificazione) alla categoria delle "cose indicate nell'art. 10". Quest'ultimo, però, a propria volta, disciplina il regime di beni differenti, a seconda che siano appartenenti allo Stato (o ad altre soggettività giuridiche) - comma 1 - ovvero, appartenenti a soggetti diversi - comma 3 -. La distinzione riverbera sul tipo di procedimento necessario per la verifica dell'"interesse culturale" (attributo indispensabile per far scattare l'appartenenza allo Stato): per la prima categoria di beni, vale la disciplina dell'art. 12, per gli altri quella dell'art. 13. Il provvedimento qui impugnato del 5.7.08 evoca l'art. 12 ed asserisce, a proposito dei reperti del FF, l'indubbia natura di "beni dichiarati di interesse storico-archeologico-artistico" in quanto ciò risulterebbe dalle "attestazioni rese agli atti dai competenti funzionar della Soprintendenza archeologica della Puglia (cfr. verbali di accertamento tecnico in data 14 aprile e 19 maggio 2003 allegati alla nota n. 9875 del 13 giugno redatta Gd.F.)" ed "ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, commi 2 e 7, detto accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13, medesimo D.Lgs.".
L'assunto è, però, censurabile perché la "dichiarazione" citata dal G.i.p. nell'ordinanza del 5.7.08 scaturisce da un procedimento di verifica introdotto con legge successiva (il codice dei beni culturali del 2004) alla data in cui invece si era svolta la verifica (aprile e maggio 2003).
D'altro canto, non è neanche esatto quanto assume il ricorrente che, nella specie debba essere effettuata la verifica ex art. 13 che concerne i beni di cui all'art. 10, comma 3 vale a dire, quelli appartenenti a soggetti diversi dallo Stato perché, se ciò fosse esatto, si darebbe per presupposto che i beni appartengano al ricorrente ed allora essi dovrebbero essere a lui restituiti puramente e semplicemente (in quanto l'eventuale svolgimento di procedure amministrative volte a verificare l'interesse culturale dei beni non potrebbe costituire causa di legittimazione per mantenere viva la detenzione da parte dello Stato di beni appartenenti al privato).
Se ciò non può essere nel caso di specie è solo perché i beni di cui si va trattando sono reperti archeologici che, a mente del D.Lgs. n. 42 del 2004, citato art. 91, "appartengono allo Stato" "da chiunque ritrovati", salva la prova, fornita dal detentore, di averli legittimamente acquisiti. Ciò è tanto vero che l'appartenenza allo Stato delle cose di interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere, era stata affermata già in una L. del 1909 (20 giugno n. 364) e, successivamente, in epoca relativamente recente, questa S.C. (Sez. 2^ 22 giugno 1995, Dal Lago, Rv. 203105) aveva avuto modo di affermare che "poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 43, 44 o 46, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti;
tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilità di fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione". Nella specie, dunque, si impone, in primo luogo, la verifica dell'Interesse culturale" delle cose di cui trattasi, a mente dell'art. 12, essendo evidente che l'eventuale esito negativo non potrà che determinare la restituzione ipso facto dei beni all'odierno ricorrente;
diversamente, allo stesso resterà, eventualmente, da provare la legittimità del titolo in base al quale li deteneva, visto che il venir meno della punibilità penale non impedisce l'operatività della presunzione di appartenenza di tali beni al patrimonio indisponibile dello Stato - art. 826 c.c., comma 2 - (o ai demanio pubblico se si tratta di beni immobili - art. 822 c.c. -). Fatte tali puntualizzazioni ed inquadrata in questi termini la questione, è evidente che, al momento, così come non possono essere restituiti al ricorrente, i beni non possono neanche essere assegnati definitivamente alla Soprintendenza e si impone, quindi, un rinvio degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio di esecuzione implicante la verifica dell'interesse culturale degli oggetti di cui trattasi;
ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12. La presente decisione, relativamente alla seconda delle due ordinanze impugnate, quella del 5.7.08, (ricorso n. 31370) è assorbente rispetto alla questione posta dalla pregressa ordinanza del 30.1.08 (oggetto del primo ricorso n. 31376/08), da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi n. 31370/08 e 31376/08;
visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.; annulla l'ordinanza impugnata con ricorso n. 31370/08 con rinvio al Tribunale di Lecce dichiara inammissibile il ricorso n. 31376/08.
Così deciso in Roma,nella udienza, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009