Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2009, n. 24654
CASS
Sentenza 3 febbraio 2009

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Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2009, n. 24654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24654
    Data del deposito : 3 febbraio 2009

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