Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5916
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Sentenza 23 aprile 2002

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Le norme in tema di bilancio e contabilità delle pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle statali, stabiliscono, in via generale, che il pagamento delle spese iscritte in bilancio si effettua mediante mandati tratti sulle rispettive tesorerie e, quindi, presso il domicilio del debitore. Ne consegue che, nel caso in cui la P.A. (nella specie, la Regione Lazio) abbia concesso ad un privato dei contributi in conto capitale ed in conto interessi in relazione a mutuo erogato da un istituto di credito e poi ne abbia sospeso l'erogazione, ai fini della decorrenza degli interessi moratori è necessario uno specifico atto di costituzione in mora dell'Amministrazione stessa (la S.C. ha così cassato la sentenza che, nel riconoscere gli interessi in favore del privato, aveva ritenuto non necessario l'atto di messa in mora della Regione sul presupposto che i singoli ratei contributivi semestrali dovevano essere versati direttamente alla banca mutuante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5916
    Data del deposito : 23 aprile 2002

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