Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Le norme in tema di bilancio e contabilità delle pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle statali, stabiliscono, in via generale, che il pagamento delle spese iscritte in bilancio si effettua mediante mandati tratti sulle rispettive tesorerie e, quindi, presso il domicilio del debitore. Ne consegue che, nel caso in cui la P.A. (nella specie, la Regione Lazio) abbia concesso ad un privato dei contributi in conto capitale ed in conto interessi in relazione a mutuo erogato da un istituto di credito e poi ne abbia sospeso l'erogazione, ai fini della decorrenza degli interessi moratori è necessario uno specifico atto di costituzione in mora dell'Amministrazione stessa (la S.C. ha così cassato la sentenza che, nel riconoscere gli interessi in favore del privato, aveva ritenuto non necessario l'atto di messa in mora della Regione sul presupposto che i singoli ratei contributivi semestrali dovevano essere versati direttamente alla banca mutuante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LO SAVIO - Presidente -
Dott. RICCARDO UGO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 46, presso il prof. avv. Ruggero Frascaroli, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NUOVO MARCHIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11, presso l'avv. Aldo Fontanelli, che con il prof. avv. Federico Tedeschini la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2454/99 del 26 luglio 1999, notificata il 20 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, il prof. avv. Frascaroli e l'avv. Fontanelli;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto degli altri.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 1 febbraio 199 1, la Nuovo Marchione s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Regione Lazio, esponendo:
- che, in applicazione della legge Regione Lazio 19 luglio 1974, n.32, per il potenziamento e il miglioramento della ricettività
alberghiera, la Giunta regionale le aveva concesso, con delibera n. 2677 del 18 luglio 1975 un contributo in conto capitale di L. 60.000.000 e un contributo in conto interessi di L. 19.912.509 annuali per la durata di venti anni, in relazione a un mutuo di L. 350.000.000 di corrispondente durata, erogato dalla Sezione Autonoma per l'Esercizio del Credito Alberghiero e Turistico della Banca Nazionale del Lavoro;
- che, con successiva delibera n. 4652 del 25 ottobre 1977, le era stato concesso un ulteriore contributo annuo di L.
9.766.830 per l'intera durata del mutuo;
- che la Regione, dopo aver corrisposto l'intero contributo in conto capitale e sette rate del contributo in conto interessi, con delibera del 28 luglio 1981 aveva sospeso l'erogazione del contributo annuale;
- che, in conseguenza di ciò, l'ente mutuante aveva prima diffidato essa attrice, in data 4 aprile 1986, al pagamento delle date di muto scadute, a decorrere dalla data sopra indicata, e aveva quindi proceduto a pignoramento immobiliare;
- che il diritto di essa attrice a tali erogazioni era stato successivamente riconosciuto dalla Regione con delibera n. 5379 del 5 agosto 1987.
Tanto premesso, la s.p.a. Nuovo Marchione chiedeva la condanna della Regione al pagamento dei contributi dovuti e non versati e al risarcimento dei danni derivati dalla loro ritardata erogazione, da liquidarsi eventualmente in separata sede.
1.1 - La Regione si opponeva all'accoglimento di tali domande, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la carenza di interesse, derivante dal fatto che con delibera n. 6148 del 25 luglio 1995 si era provveduto alla riattivazione, con effetto retroattivo, dei contributi in questione.
2. - Il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 1996, dichiarava la propria giurisdizione (sul rilievo che con la citata delibera n. 6148/95 il diritto della società all'erogazione dei contributi era stato riconosciuto "in modo definitivo e incondizionato") e condannava la Regione al pagamento, in favore della Società, della somma annuale di L. 29.379.339 in rate semestrali a decorrere dal 1 luglio 1981 e al netto di quanto già versato. Il tutto con gli interessi legali dalle singole scadenze e con quelli di mora (stabiliti nella misura convenzionale del 15,35%) a partire dal 1^ novembre 1989. La Regione era inoltre condannata al risarcimento degli ulteriori danni da liquidarsi in separata sede. 3. - La Regione proponeva appello, riportandosi a quanto già dedotto nella precedente fase di giudizio e deducendo, inoltre, che il T.AR. del Lazio, con sentenza passata in giudicato, aveva annullato la delibera di revoca dei contributi e che, quindi, il diritto della Società alla loro erogazione era già stato riconosciuto, come era confermato dalla successiva delibera che ne aveva decretato la "riattivazione" con effetto retroattivo. La Società resisteva e proponeva, a sua volta, appello incidentale, esponendo che il Tribunale, nel pronunziare la condanna della Regione al pagamento dei contributi arretrati, non aveva tenuto conto dell'ulteriore contributo (di L.
5.284.574 annuali, per la durata di dieci anni) concesso in relazione ad altro mutuo di L. 50.000.000, ed aveva (erroneamente) stabilito la decorrenza degli interessi moratori a far data dall'1 1 novembre 1989, anziché dalla scadenza delle singole rate.
4. - La Corte territoriale accoglieva l'appello incidentale, riformando parzialmente la sentenza impugnata. La decorrenza degli interessi moratori, in relazione ai contributi concessi con le delibere 2677/75 e 4652/77, era pertanto fissata dalle singole scadenze a partire dal 1^ luglio 1981, sul rilievo che dovendo i singoli ratei semestrali essere versati al domicilio di un terzo (l'ente mutuante) il soggetto (la Regione) doveva ritenersi in mora per effetto della sola scadenza del termine, senza necessità di una formale richiesta di adempimento da parte del creditore (la Società). La Regione era altresì condannata, a decorrere dal 1^ luglio 1981 e per la durata di 10 anni, al pagamento dell'ulteriore contributo di L. 5.824.574, con gli interessi di mora dalla data delle singole scadenze. Le altre statuizioni della sentenza di primo grado erano tenute ferme.
5. - La Regione ha chiesto la cassazione di tale sentenza con quattro motivi illustrati con memoria. La Società si è opposta all'accoglimento del gravame.
La ricorrente ha riproposto, rispettivamente con il primo e il terzo motivo, l'eccezione di giudicato e di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione di giurisdizione è stata rimessa all'esame delle Sezioni unite di questa Corte che, dopo aver delibato preliminarmente l'eccezione di giudicato dichiarandone l'infondatezza, ha ritenuto altresì di dover affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che il diritto della Società all'erogazione dei contributi era stato riconosciuto dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 635/95, passata in giudicato, che aveva altresì disposto il pagamento, in suo favore, delle rate scadute e che tale situazione, ancorché sopravvenuta nel corso del giudizio, assumeva rilevo ai fini della determinazione della giurisdizione (sent. 25 maggio 2001, n. 225). Gli atti sono stati quindi rimessi a questa sezione per l'esame degli altri motivi di gravame.
Motivi della decisione
6. - L'esame, in questa sede, del ricorso proposto dalla Regione rimane circoscritto alle doglianze formulate con il secondo e con il quarto motivo.
Con il primo di tali mezzi, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione della legge Regione Lazio 19 luglio 1974, n. 32;
degli artt. 1175, 1227 e 2043 c.c.; degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata:
a) per aver affermato, oltretutto senza dar conto in modo logico e coerente" delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, che i danni derivanti, come nella specie, da provvedimenti amministrativi illegittimi giustificano la condanna della p.a. al risarcimento dei danni senza necessità di uno specifico accertamento di colpa della stessa p.a.;
b) per non aver considerato: a) che, comunque, nella specie, il comportamento della Regione era stato sempre improntato "ai principi di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione"; b) che, in ogni caso, i danni lamentati erano, quanto meno in parte, riconducibili al comportamento della Società, che si era specificamente obbligata, nei confronti dell'ente mutuante, all'integrale pagamento delle rate di mutuo alle rispettive scadenze e non poteva quindi ritenersi liberata, neppure in parte, dall'assolvere a tale obbligo in caso di cessata o mancata erogazione dei contributi da parte della Regione;
c) per aver affermato "in maniera assiomatica....e senza l'ausilio di un tecnico o altro a verifica dei conteggi contestati in corso di causa" che le somme esposte nella sentenza di primo grado corrispondevano alla differenza tra i tassi a carico della Regione e quelli dovuti dalla Società; d) per aver ritenuto di accogliere, non solo la domanda relativa agli interessi moratori, ma anche quella concernente gli interessi legali, che pure non era stata esplicitamente riproposta;
e) per aver infine affermato: a) che la dichiarazione della BNL in data 6 ottobre 1996 (doc. n. 10) non era stata contestata;
b) che la delibera n. 4966 del 28 luglio 1981, che aveva sospeso l'erogazione dei contributi, non era stata mai notificata o comunicata dalla Regione. Tali rilievi sono tutti infondati.
6.1 - Quanto ai primi due, è certo esatto che l'affermazione della responsabilità per fatto illecito della p.a. richiede uno specifico accertamento dell'elemento psichico, non soltanto per i danni riferibili a meri comportamenti materiali, ma anche per quelli prodotti mediante atti amministrativi illegittimi (Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500; Cass. 28 marzo 2000, n. 3726; 2 1 settembre 20001, n. 11955). Invero, l'illegittimità di un atto amministrativo, non diversamente dall'invalidità del negozio giuridico, comporta, di per sè, soltanto l'inidoneità dell'atto a conseguire gli effetti che, in linea astratta, è destinato a produrre. Perché tale atto possa essere altresì qualificato come "fatto illecito", ai sensi dell'art. 2043 c.c., e costituire quindi titolo per ottenere il risarcimento dei danni, occorre la ricorrenza dei presupposti richiesti per l'applicazione di tale norma: di qui la necessità di risalire al comportamento di chi l'atto illegittimo ha posto in essere, portato ad esecuzione o comunque utilizzato, onde verificare se il danno arrecato sia stato cagionato con dolo o con colpa. Va tuttavia considerato che la sentenza impugnata contiene anche l'accertamento della "colpa" della Regione, nella parte in cui si pone in evidenza che la revoca dei contributi annuali era stata disposta senza alcun "congruo" accertamento della ricorrenza dei presupposti che avrebbero potuto giustificarla (p. 20). Questa puntualizzazione non è stata censurata dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare, come si è detto, che il suo comportamento "era stato sempre improntato ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione", senza però spiegare come tale enunciazione generica potesse conciliarsi con il rilevo formulato dalla corte territoriale.
6.1.2 - Quanto, poi, all'affermazione che gli interessi non sarebbero stati addebitati se la Società avesse provveduto al tempestivo (e integrale) pagamento delle rate di mutuo (e che, pertanto, il pregiudizio lamentato sarebbe stato, quanto meno in parte, evitato, se detta società si fosse attenuta a quel criterio di doverosa e leale collaborazione cui deve ispirarsi il comportamento di entrambe le parti del rapporto obbligatorio), è agevole osservare che tale rilievo non tiene conto della circostanza - specificamente accertata dalla corte territoriale con apprezzamento di fatto, la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità - che "per oltre sei anni" la società Marchione era rimasta all'oscuro del mutato atteggiamento della Regione e non aveva quindi avuto motivo di dubitare del puntuale versamento, alle singole scadenze, dei contributi in conto interessi.
6.1.3 - Il rilievo sopra puntualizzato alla lettera c) è palesemente inammissibile, sia perché assolutamente generico e sia perché riflette una doglianza relativa alla valutazione delle risultanze processuali prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità.
6.1.4 - Il preteso vizio di ultrapetizione in ordine al pagamento degli interessi legali (retro, 6, d) è poi chiaramente insussistente. La domanda era stata infatti già avanzata nella precedente fase di giudizio e quindi riproposta con l'appello incidentale relativamente alla parte che il Tribunale aveva ritenuto di non accogliere. Nè, d'altro canto, può ritenersi che la richiesta diretta al pagamento degli interessi moratori fosse "nuova", dal momento che essa era stata oggetto di una specifica statuizione da parte del giudice di primo grado, censurata con l'appello incidentale solo per ciò che concerne la decorrenza di tali interessi.
6.1.5 - Deve infine rilevarsi, quanto alle doglianze sopra puntualizzate al p. 6, e):
- che, contrariamente a quel che si assume nel ricorso, il contenuto della dichiarazione in data 6 ottobre 1996 della B.N.L., come può desumersi dall'atto d'appello e dalla comparsa conclusionale, non era stato specificamente contestato dalla Regione nelle precedenti fasi di merito;
- che l'illegittimità del comportamento della Regione nei confronti della società Marchione derivava dall'illegittimità della revoca dei contributi e che pertanto, sotto tale profilo, non assume rilievo decisivo accertare se tale delibera fosse stata (o meno) comunicata a detta società, tanto più che nella stessa sentenza si riconosce che quest'ultima ne venne comunque (e sia pure a distanza di tempo) a conoscenza.
7. - Con il quarto motivo la Regione - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 c.c., in relazione agli artt. 269 ss., r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e al r.d. 18 novembre 1923, n. 244 - censura la sentenza impugnata:
- per aver affermato che il pagamento dei singoli contributi dovesse essere effettuato presso il domicilio della società beneficiaria e che, quindi, ai fini della decorrenza degli interessi moratori non fosse necessario uno specifico atto di costituzione in mora;
- per aver tenuto fermo la condanna di essa ricorrente al risarcimento di ulteriori danni pur avendo liquidato l'ammontare degli interessi moratori.
Sotto quest'ultimo profilo la doglianza è chiaramente infondata, posto che l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso è sufficiente a giustificare la pronuncia di una condanna generica (Cass. 29 marzo 1999, n. 2986; 21 maggio 1997, n. 4511) e che la Corte territoriale ha posto in evidenza che il protrarsi dell'inottemperanza della Regione anche dopo la delibera n. 6148/95, integrava l'esistenza di tali presupposti, evidenziandola probabile esistenza di danni diversi da quelli già liquidati.
Sotto l'altro profilo la censura è invece fondata.
Nella sentenza impugnata si afferma che l'obbligazione doveva essere adempiuta "presso il terzo", vale a dire presso la Banca, e che, pertanto, uno specifico atto di costituzione in mora non era nel caso di specie necessario, in considerazione del principio sancito dall'art. 1219, n. 3, c.c., che costituisce, a sua volta specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 1182, terzo comma, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, secondo cui le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro debbono essere adempiute al domicilio del creditore.
È agevole però replicare che le norme in tema di bilancio e della contabilità delle pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle statali, stabiliscono, in via generale, che il pagamento delle spese iscritte in bilancio si effettua in linea di massima mediante mandati tratti sulle rispettive tesorerie (art. 287 e 317 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827; artt. 96, 324/325, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ora sostituiti dall'art. 185, 18 agosto 2000, n. 267) e, quindi, presso il domicilio del debitore. Questo principio, non è ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato dalla citata legge regionale n. 32/74. La sua applicabilità, nel caso di specie, non può essere quindi revocata in dubbio, tanto più che esso è espressamente ribadito dalla disciplina in materia di bilancio e contabilità della Regione Lazio (art. 28, secondo comma, legge Regione Lazio 12 aprile 1977, n. 15).
8. - Il ricorso deve essere pertanto, entro tali limiti, accolto e la sentenza corrispondentemente cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione delle Corte d'appello di Roma, che si uniformerà al principio di diritto puntualizzato nel precedente paragrafo provvedendo, inoltre, alla rifusione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il secondo motivo di ricorso e accoglie il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002