Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 2
L'ingiunzione emessa a norma del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della sovraimposta sul reddito di fabbricati è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (e non dinanzi al giudice ordinario) anche nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 546 del 1992 e anche quando con l'impugnazione il contribuente denunci l'invalidità dell'atto per difetto di preventiva notificazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 23 D.L. n. 55 del 1983 (convertito in Legge n. 131 del 1983) rende esperibili, in tema di sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, i ricorsi di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, necessariamente implicando anche l'applicazione delle norme identificative del giudice munito della competenza a decidere sui ricorsi medesimi e così derogando all'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 (prevedente l'opponibilità dell'ingiunzione fiscale dinanzi al giudice ordinario), senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dal rinvio, contenuto nel citato art. 23 D.L. 55/1983, alla procedura di cui al R.D. 639/1910 citato, atteso che tale rinvio deve intendersi riferito al procedimento amministrativo di esazione, restando invece la materia delle impugnazioni devoluta al Giudice Tributario secondo le disposizioni del d.P.R. 636/1972 (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 546 del 1992).
L'ingiunzione emessa a norma del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della sovraimposta sul reddito di fabbricati è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (e non dinanzi al giudice ordinario) anche nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 546 del 1992 e anche quando con l'impugnazione il contribuente denunci l'invalidità dell'atto per difetto di preventiva notificazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 23 D.L. n. 55 del 1983 (convertito in Legge n. 131 del 1983) rende esperibili, in tema di sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, i ricorsi di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, necessariamente implicando anche l'applicazione delle norme identificative del giudice munito della competenza a decidere sui ricorsi medesimi e così derogando all'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 (prevedente l'opponibilità dell'ingiunzione fiscale dinanzi al giudice ordinario), senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dal rinvio, contenuto nel citato art. 23 D.L. 55/1983, alla procedura di cui al R.D. 639/1910 citato, atteso che tale rinvio deve intendersi riferito al procedimento amministrativo di esazione, restando invece la materia delle impugnazioni devoluta al Giudice Tributario secondo le disposizioni del d.P.R. 636/1972 (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 546 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
LLO DE BOLLO, BI ATEREMA DI CASSAZIONE SSA TA I T PO AVEVDOSTA R . A N CE AI SENSI DELL ESENTE DA 11-8-73 A D E O, ISTR E G DIRITTO LEG SEZIONI UNITE CIVILI R ELLA O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PUBBLICO IMPIEGO - PASSAGGIO DI QUALIFICA Dott. Andrea VELA Primo Presidente Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 490/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Cron. 3410 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN - Consigliere- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere- ha pronunciato la seguente ORD I NANZA I NTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: IS GA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO TROINA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL PASSAGGIO DI QUALIFICA AD "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO", 2000 PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANIA, RC IA 172 CONCETTA, SO AR, RE IA;
1 intimati - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1964/99 del Tribunale di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che sia ordinato il rinnovo della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, nei modi di rito. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che AG RA ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione alla controversia pendente innanzi alla Pretura di Ca- tania, sezione lavoro;
considerato che
il ricorso è stato notificato, fra gli altri, alla Commissione giudicatrice del con- corso per il passaggio dalla IV qualifica alla III/1, "Assistente Amministrativo", bandito con D. P. n. 1361 del 30 ottobre 1997, in persona del Presidente presso il Provveditorato degli Studi di Catania, e al Provve- ditorato agli Studi di Catania in persona del Provvedi- tore p.t., con atto indirizzato all'Avvocatura distret- 2 3 tuale dello Stato;
considerato che
, attesa la mancata costituzione dei predetti in questa sede, va ordinata la rinnovazio- ne della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, da eseguire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato che
va disposto il rinvio della cau- sa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla Commissio- ne giudicatrice del concorso per il passaggio dalla IV. qualifica alla III/1, "Assistente Amministrativo", ban- dito con D.P. n. 1361 del 30 ottobre 1997, in persona del Presidente presso il Provveditorato degli Studi di Catania, e al Provveditorato agli Studi di Catania in persona del Provveditore p.t., presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato in Roma, da eseguire nel termine pe- rentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Il Presidente Andresketa Depe * coutelle a Ошё 01 IL COLL