Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 49
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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L'ingiunzione emessa a norma del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della sovraimposta sul reddito di fabbricati è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (e non dinanzi al giudice ordinario) anche nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 546 del 1992 e anche quando con l'impugnazione il contribuente denunci l'invalidità dell'atto per difetto di preventiva notificazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 23 D.L. n. 55 del 1983 (convertito in Legge n. 131 del 1983) rende esperibili, in tema di sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, i ricorsi di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, necessariamente implicando anche l'applicazione delle norme identificative del giudice munito della competenza a decidere sui ricorsi medesimi e così derogando all'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 (prevedente l'opponibilità dell'ingiunzione fiscale dinanzi al giudice ordinario), senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dal rinvio, contenuto nel citato art. 23 D.L. 55/1983, alla procedura di cui al R.D. 639/1910 citato, atteso che tale rinvio deve intendersi riferito al procedimento amministrativo di esazione, restando invece la materia delle impugnazioni devoluta al Giudice Tributario secondo le disposizioni del d.P.R. 636/1972 (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 546 del 1992).

L'ingiunzione emessa a norma del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della sovraimposta sul reddito di fabbricati è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (e non dinanzi al giudice ordinario) anche nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 546 del 1992 e anche quando con l'impugnazione il contribuente denunci l'invalidità dell'atto per difetto di preventiva notificazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 23 D.L. n. 55 del 1983 (convertito in Legge n. 131 del 1983) rende esperibili, in tema di sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, i ricorsi di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, necessariamente implicando anche l'applicazione delle norme identificative del giudice munito della competenza a decidere sui ricorsi medesimi e così derogando all'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 (prevedente l'opponibilità dell'ingiunzione fiscale dinanzi al giudice ordinario), senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dal rinvio, contenuto nel citato art. 23 D.L. 55/1983, alla procedura di cui al R.D. 639/1910 citato, atteso che tale rinvio deve intendersi riferito al procedimento amministrativo di esazione, restando invece la materia delle impugnazioni devoluta al Giudice Tributario secondo le disposizioni del d.P.R. 636/1972 (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 546 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 49
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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