Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
In tema di falsità in atti, deve escludersi il concorso formale tra falso materiale e falso ideologico se la falsità riguarda il medesimo documento atteso che, trattandosi di un atto alterato o contraffatto, è irrilevante che lo stesso sia veridico o meno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2015, n. 12400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12400 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
12400/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Maurizio Fumo - Presidente - U.P. - 13.11.2015 Sentenza N. 3375 dott.ssa Rossella Catena dott. Alfredo Guardiano Relatore dott. Giuseppe De Marzo R.G.N. 24381/2015 dott. Roberto Amatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 26.3.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 26.3.2015 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 25.9.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia MA RO, in relazione ai reati di falsità materiale e di falsità ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo d'imputazione. Al MA, in particolare, in qualità di medico del lavoro di una società cooperativa, si contesta di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante della suddetta società, gli elettrocardiogrammi e l'esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l'uso del "bianchetto", quella dell'8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneità al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Lo Dico, del Foro di Agrigento, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 476 e 479, c.p., con particolare riferimento alla mancanza del dolo, posto che, come spiegato dallo stesso MA, lungi dall'agire allo scopo di favorire il BE, titolare della società da cui dipendevano i lavoratori sottoposti a visita medica, l'imputato 2 ha modificato la data innanzi indicata non con l'intenzione di alterare il documento e di formare un falso, ma solo allo scopo di ricondurre tutte le visite di cui si discute al momento in cui era effettivamente iniziato l'iter clinico, vale a dire al giorno 8. 6.2009, quando i lavoratori erano stati convocati dallo stesso imputato, iter che si era, poi, concluso il successivo 9.6.2009, come dimostrato, tra l'altro, dalla circostanza che in tale ultima data il MA aveva visitato un altro lavoratore, convocato, a differenza dei precedenti, in quel giorno, cui aveva rilasciato tutta la certificazione con la data del 9.6.2009; 2) violazione di legge in ordine al ritenuto concorso tra l'art. 479 e 476, c.p., nel caso in esame non configurabile, in quanto la falsa attestazione della data di formazione degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici dei lavoratori TI, RC e ET, non ha veste autonoma rispetto all'alterazione dei suddetti documenti, attenendo la falsità consistente nell'alterazione della data, alla essenza materiale del documento e non al suo contenuto ideale.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, che assorbe in sé ogni ulteriore censura, sia pure con le precisazioni che seguiranno.
4. Ed invero, come chiarito da tempo dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare il tema del concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto, trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto di veridicità, essendo, per l'appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso. 3 Può, dunque, affermarsi, che integra soltanto il delitto di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p., e non anche la "falsità ideologica" punita dall'art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della "genuinità" del documento, come, ad esempio, nel caso di formazione di un verbale attestante l'espletamento di una riunione non svolta (cfr. Cass., sez. V, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. V, 22/4/1997, n. 5495, rv. 208015; Cass., sez. V, 27/9/2005, n. 38083, rv. 233076). Orbene tale profilo non è stato minimamente preso in considerazione dalla corte territoriale. Il giudice di secondo grado, infatti, confermando la valutazione operata dal giudice del rito abbreviato, da un lato, ha correttamente ritenuto configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori RC, TI e ET;
dall'altro, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneità al lavoro degli operai in precedenza indicati, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell'8.6.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.6.2009, "in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui è disceso il giudizio di idoneità" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Evidente, dunque, l'aporia interpretativa, che va sanata, tra l'avere riconosciuto, al tempo stesso, in relazione ai medesimi 4 documenti (le attestazioni di idoneità al lavoro) l'avvenuta contraffazione e la sussistenza del falso ideologico. Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati;
esame che, ovviamente, involgerà anche il profilo dell'elemento soggettivo del reato, che in tema di falsità documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, si presenta come dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re_ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr., ex plurimis Cass., sez. III, 14/5/2015, n. 30862, rv. 264328).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma il 13.11.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente esuifimmy DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 23 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canela Lanzuise use 5