CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18033 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 18/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Letti i motivi aggiunti presentati, per l'imputato, in data 7 marzo 2023 dall'Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/10/2022 il Tribunale di Pavia applicava ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen. a PE GI la pena concordata di anni due di reclusione ed C 1.334 di multa per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di n. 2 panetti di hashish del peso di grammi 80,4 e 98,1, una confezione di cocaina del peso di 33,5 grammi e un involucro di carta stagnola contenente 5,3 grammi di Penale Sent. Sez. 3 Num. 18033 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 21/03/2023 cocaina (fatto accertato in Abbiategrasso 1'8 luglio 2022). La sentenza disponeva altresì la confisca della somma di circa 1.250 euro, rinvenuta in possesso dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice proceduto alla confisca della somma sequestrata all'imputato quale profitto del reato, laddove la giurisprudenza ritiene che in caso di mera detenzione ai fini di spaccio ciò non è consentito, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca o, in subordine, con rinvio al giudice di prima e unica cura. 3. In data 9 marzo 2023 il ricorrente depositava motivi aggiunti, con cui sostanzialmente ribadiva la propria richiesta, richiamando giurisprudenza favorevole alla soluzione invocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte (ex plurimis Sez. 6, n. 8890 del 13/12/2021, dep. 2022, Cheikh, n.m.) in caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa (come nel caso previsto dall'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis). Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7 -bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi dell'art. 85 -bis d.P.R. 309/90 che richiama l'art. 240-bis cod. pen. Poiché, infatti, l'art. 73, comma 7 -bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), è 2 certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, tuttavia, all'imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, così venendo a mancare il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità. È preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 30861 del 13/07/2022, Buratto;
Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768). Può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente «soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato» (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444). Venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 21/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Letti i motivi aggiunti presentati, per l'imputato, in data 7 marzo 2023 dall'Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/10/2022 il Tribunale di Pavia applicava ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen. a PE GI la pena concordata di anni due di reclusione ed C 1.334 di multa per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di n. 2 panetti di hashish del peso di grammi 80,4 e 98,1, una confezione di cocaina del peso di 33,5 grammi e un involucro di carta stagnola contenente 5,3 grammi di Penale Sent. Sez. 3 Num. 18033 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 21/03/2023 cocaina (fatto accertato in Abbiategrasso 1'8 luglio 2022). La sentenza disponeva altresì la confisca della somma di circa 1.250 euro, rinvenuta in possesso dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice proceduto alla confisca della somma sequestrata all'imputato quale profitto del reato, laddove la giurisprudenza ritiene che in caso di mera detenzione ai fini di spaccio ciò non è consentito, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca o, in subordine, con rinvio al giudice di prima e unica cura. 3. In data 9 marzo 2023 il ricorrente depositava motivi aggiunti, con cui sostanzialmente ribadiva la propria richiesta, richiamando giurisprudenza favorevole alla soluzione invocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte (ex plurimis Sez. 6, n. 8890 del 13/12/2021, dep. 2022, Cheikh, n.m.) in caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa (come nel caso previsto dall'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis). Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7 -bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi dell'art. 85 -bis d.P.R. 309/90 che richiama l'art. 240-bis cod. pen. Poiché, infatti, l'art. 73, comma 7 -bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), è 2 certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, tuttavia, all'imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, così venendo a mancare il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità. È preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 30861 del 13/07/2022, Buratto;
Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768). Può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente «soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato» (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444). Venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 21/03/2023.