Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
A IC L C.C. 71386 E B N B 6 O U I 8 P 9 Z E 1 A / K 4 R 5 / T 6 A IS . 2 I N ITALIANA G R - E A B R T L A U L NO DEL POPO ITALIANO B A 8 I 1 A CORTE SU R MADI CASSAZIONE R T 7 1 3 M SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16544/00 Presidente Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere 3421 Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Cons. Rel. Ud. 02/07/03 Dott. Raffaele BOTTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 71386 sul ricorso proposto da: TE.MA. Tessuti a Maglia s.r.l., in persona del legale e A rappresentante pro tempore sig. Ezio Pintarelli, rap- presentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza giusta delega in atti;
- ricorrente RB
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro се tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei ז י 15549 Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente avversO la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 1813 1 Sez. 1, n. 1102/99 del 1 luglio 1999, depositata il 14 luglio 1999, non notificata. causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'ac- coglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 11 novembre 1994, la società TE.MA. Tessuti a Maglia s.r.l. conveniva il Ministero delle Finanze innanzi al Tribunale di Vene- zia, per ivi sentirlo condannare alla restituzione del- le somme pagate a titolo di tassa per le concessioni governative sulle società relativamente agli anni dal RM 1985 al 1992 per contrasto con il diritto comunitario. Il Tribunale adito, con sentenza n. 413/1996 del 16 no- vembre 1995, depositata il 16 febbraio 1996, accoglieva la domanda attrice condannando il Ministero delle Fi- nanze al pagamento della somma di L. 20.500.000 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. La decisione era impugnata in via principale dal Mini- stero delle Finanze, che ne chiedeva l'integrale rifor- ma, ed in via incidentale dalla società contribuente, 2 che chiedeva la riforma del capo relativo alla decor- renza degli interessi e di quello relativo alla compen- sazione delle spese. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epi- grafe, accogliendo l'appello principale per quanto di ragione, riduceva sia per l'intervenuta decadenza ri- - spetto ad alcune annualità, sia per il dovuto pagamento tassa di di L. 400.000 per ciascun anno a titolo di a L. 15.500.000 la iscrizione per gli atti sociali somma complessiva alla cui restituzione condannava il Ministero delle Finanze, confermando nel resto la sen- tenza impugnata. Avverso tale sentenza, la società TE.MA. Tessuti a Ma- glia s.r.l., con atto notificato il 27 luglio 2000, propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste RB il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 21 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE la società ricorrente Con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario, affer- mando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente n. 448/1998 del quale ha ritenuto che l'art. 11, L. fatto applicazione nel giudizio quale ius superveniens, ritenendo dovuto da parte della società l'importo di L. 3 400.000 per anno a titolo di tassa per gli atti sociali non contrastasse con il diritto comunitario. Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte ha più volte che si ritiene di dover ribadito l'orientamento, con- secondo cui «la tassa di concessione gover- dividere, nativa per la iscrizione nel registro delle imprese di atti sociali diversi dall'atto costitutivo è illegit- tima, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e 12 del- la direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di che tale incompatibilità possa rite- capitali, senza nersi venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 >> (Cass. n. 14064/2001; cfr. Cass.altresì n. 15448/2001; n. 7176/99, n. 5354/99, n. 3097/99): sicché deve essere RB ritenuta non applicabile, con riferimento alle annuali- tà per le quali viene riconosciuto il diritto al rim- borso, la detrazione della tassa di iscrizione forfet- taria annuale concernente atti sociali diversi dall'at- to costitutivo. Inoltre la Corte di Giustizia delle Comunità Europea nella sentenza del 10 settembre 2002, pronunciata nelle cause riunite Riccardo Prisco S.r.l. c Amministrazione delle Finanze dello Stato (C-216/99) e Ministero delle Finanze c/ CASER S.p.A. (C-222/99), proprio con rife- rimento alla compatibilità dell'art. 11, L. n. 448/1998 10 e 12 della direttiva comunitaria n. con gli art. 69/335/CEE (punti da 47 a 57), ha affermato che, «per quanto riguarda le tasse di concessione forfettarie an- nuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998, risulta che, pur se tali tasse vengono ad aggiungersi a tasse di concessione già ver- 1985-1992 per l'iscrizione sate nel corso degli anni degli stessi atti nell'ambito del regime inizialmente applicabile e pur se, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dall'art. 13 del decre- to n. 641/1972, le società interessate non possono ot- Je tenere la restituzione di queste ultime tasse, le auto- rità italiane hanno già riscosso, nell'ambito del- RB l'iscrizione di detti atti, tasse analoghe che si con- siderano aver remunerato il servizio reso. Di conse- guenza, senza che sia necessario accertare se il costo connesso all'iscrizione dei suddetti atti sia o no an- che già coperto dai diritti di cancelleria, le suddette tasse forfettarie non possono considerarsi avere carat- tere remunerativo» (punto 52). «Per quanto riguarda la tassa di concessione retroattiva dovuta per l'iscri- anch'essa istituita dal- zione dell'atto costitutivo, l'art. 11 della legge n. 448/1998», lo stesso ragiona- 5 mento svolto nell'or ora citato punto 52 della sentenza, si applica, a giudizio della Corte, «nei confronti del- una tassa di conces- le società che hanno già versato costitutivo tra il sione per l'iscrizione dell'atto 1985 e il 1992 e che, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dal n. 2 di tale ar- ticolo e dall'art. 13 del decreto n. 641/1972, non pos- sono esigerne la restituzione» (punto 54): mentre «per quanto riguarda le società che possono esigere la re- stituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 e il 1992 per l'iscrizione dell'atto costitu- tivo o di altri atti, spetta ai giudici di rinvio ac- certare se le nuove tariffe retroattive istituite per O no carattere remunerativo»>, tali operazioni abbiano 的 tenuto conto dei principi espressi nelle sentenze PO NI e AN (punto 55). Tenuto conto cioè del fatto che «l'art. 10 della direttiva dev'essere in- terpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di ca- pitali, anche qualora il gettito di tale tributo con- tribuisca al finanziamento del servizio incaricato del- la tenuta del registro in cui sono iscritte le società»> (sentenza PO NI); nonché del fatto che «l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva va interpretato nel 6 senso che, per avere carattere remunerativo, gli impor- ti riscossi per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e degli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, fermo restando che detti im- porti possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni minori effettuate gratuitamente» (sentenza AN). Alla luce di queste conclusioni della Corte di Giusti- zia delle Comunità Europee, deve ritenersi che l'art. 448/1998 si palesi in contrasto con gli art. 11, L. n. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. n. 69/335/CEE e debba essere quindi disapplicato con riferimento al ca- RB so di specie. Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo. la società ricorrente Con il terzo motivo di ricorso, denuncia violazione di legge, eccezione di cosa giudi- cata e motivazione contraddittoria in ordine all'appli- cazione dello ius superveniens con riferimento alla de- terminazione del tasso di interesse. Ad avviso della società ricorrente la sentenza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione dello ius superveniens con riferimento alla misura degli interessi, pur confer- 7 mando poi la determinazione degli stessi nella misura legale come disposto dalla sentenza di primo grado in considerazione del trattamento peggiorativo che ne sa- altrimenti alla società: il giudice derivato rebbe d'appello avrebbe, invece, dovuto affermare che in ordine alla misura degli interessi determinata dal giu- dice di primo grado si era formato il giudicato. Tale capo della sentenza di primo grado che lo stesso ricor- rente definisce «dotato di una propria specifica auto- nomia», non era stato, infatti, impugnato né dall'ammi- nistrazione (dalla sentenza impugnata risulta che la richiesta del Ministero circa l'applicazione in merito della L. n. 29/1961 è stata giudicata «inammissibile solo in sede di precisazione delle perché formulata conclusioni»), né dalla società contribuente che aveva Rs. censurato il solo capo della sentenza relativo alla de- correnza degli interessi (dalla sentenza impugnata ri- sulta che la società aveva espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio in ordine alla richie- dal di precisazione sta formulata Ministero in sede delle conclusioni, ritenendola "domanda nuova"). Il motivo è inammissibile e infondato. In primo luogo, rispetto alla censura, così come è formulata, il ricor- rente appare carente di interesse. Infatti, dato che la sentenza impugnata comunque conferma la misura degli 8 interessi determinata dal giudice di primo grado, appa- re priva di interesse l'impugnazione svolta con il ter- ZO motivo di ricorso, restando indifferente rispetto alla conclusione raggiunta dal giudice di appello (con- divisa e sostenuta dall'odierna ricorrente) la motiva- zione che la sorregge (divieto di reformatio in peius, secondo il giudice d'appello, formazione del giudicato interno, secondo la società ricorrente). In secondo luogo, la sentenza impugnata esclude (impli- citamente) che in ordine alla misura degli interessi si sia formato il giudicato affermando, che l'appello in- cidentale (proposto dalla società contribuente) inve- stiva il regime e la misura degli interessi: si tratta dall'effetto devolutivo di una valutazione consentita dell'impugnazione che fa sì che il giudice d'appello R sia investito anche delle questioni che (se pur non esplicitate) siano strettamente connesse con i motivi di gravame (Cass. n. 10681/2002). Ritenuto così confi- gurabile la questione sottoposta al suo giudizio in ba- se all'appello incidentale, il giudice di merito ritie- ne la questione superata dallo ius superveniens di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, ma, rilevando che «la sta- tuizione del Tribunale sul punto non è stata impugnata anche dall'Amministrazione» si pone il problema della verifica dell'eventuale reformatio in peius che dovesse 9 comportare per la società «l'applicazione della nuova normativa, da applicarsi comunque nella sua interezza». Quindi, convinto che tale applicazione avrebbe effetti- vamente avuto un effetto peggiorativo a carico della società, il giudice di appello ha disapplicato lo ius superveniens, confermando «la decisione del primo giu- dice, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo». In proposito il motivo di ricorso in esame appare privo di qualsiasi idoneo apparato critico, che evidenzi spe- cificamente i pretesi vizi della sentenza impugnata, e deve essere, pertanto, rigettato. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dei principi del diritto comuni- R3 tario con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, in quanto «per il principio di equivalenza, sulle somme corrisposte a titolo di rimborso della tas- sa di concessione governativa sulle società devono es- sere pagati gli interessi conteggiati allo stesso tasso previsto per analoghi rimborsi in materia tributaria;
e non può trovare applicazione la normativa nazionale per questo solo peggiorativa, prevista, per il resto, tipo di rimborso». in via subordinata al rigetto del Il motivo, dedotto terzo motivo precedentemente esaminato, non è fondato. 10 La censura presuppone che la sentenza impugnata abbia, in effetti, applicato, quanto alla determinazione del tasso di interesse, la nuova normativa considerata n. 448/1998. Ma peggiorativa di cui all'art. 11, L. la soluzione adottata dalla sentenza impugnata è, come si è visto, tutt'altra: il giudice d'appello si è inve- ro posto il problema se, relativamente al regime e alla misura degli interessi, dovesse applicarsi lo ius novum, ma poi concretamente ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie, ritenendo che a carico della società ne sarebbero derivati effetti peggiori rispetto alla de- terminazione assunta in proposito dal primo giudice. Sicché la lagnanza avanzata con il quarto motivo non ha ragion d'essere. Peraltro si deve rilevare che, non essendo la decisione BB assunta dal primo giudice circa la determinazione della misura degli interessi oggetto di specifica impugnazio- ne in questa sede né da parte della società né da parte dell'amministrazione, è fuor di dubbio che si sia ora senz'altro formato in proposito il giudicato. Invero, dalla formulazione del terzo e del quarto moti- vo di ricorso, emerge chiaramente che la società ricor- rente non intende impugnare la determinazione del primo giudice in materia di misura degli interessi, anzi essa una conferma di tale decisione dichiaratamente chiede 11 (sulla quale, a suo avviso, si sarebbe formato il giu- dicato interno per mancata impugnazione in sede di ap- pello). L'Amministrazione controricorrente, a sua vol- ta, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe applica- to l'art. n.11, L. 448/1998 anche in relazione alla tale affermazione contrasta misura degli interessi, ma icto oculi con quanto deciso espressamente dal giudice di appello, il quale ha "disapplicato" sul punto il citato art. 11 in vista dell'effetto peggiorativo che ne sarebbe derivato per la società contribuente: sicché l'affermazione contenuta nel controricorso circa la pretesa applicazione dell'art. 11, L. n. 448/1998 anche in relazione alla misura degli interessi avrebbe dovuto essere sostenuta mediante un ricorso incidentale. RB Nel rigetto del quarto motivo resta assorbito il quin- to motivo. la società ricorrente Con il sesto motivo di ricorso, 写 denuncia violazione di legge ed omessa pronuncia, af- fermando che la Corte d'appello illegittimamente ha ri- tenuto di non pronunciarsi sulla domanda proposta circa dal giorno dei singoli la decorrenza degli interessi pagamenti o, in subordine, dalla data di richiesta di rimborso in via amministrativa. Ininfondato. realtà la Il motivo è inammissibile e omesso di pronunciarsi sul- sentenza impugnata non ha 12 l'appello incidentale, ma lo ha esplicitamente rigetta- to, affermando: «va confermata, sul punto, la decisione del primo giudice, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo». Avuto riguardo a questa esplicita decisione di rigetto, il ricorrente non in- dica quali siano gli specifici errori di diritto in cui sia incorso il giudice di merito né solleva alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione: sicché la censura, genericamente formulata, deve essere rigettata. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ri- corso, rigettati il terzo, il quarto il sesto,e as- sorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rin- viata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 lu- fט glio 2003. E R P Il Presidente U Il Consigliere estensore S Dott. Ugo Riggio Dott. Raffael Botta Ugo Friggi OPPOSITATO M CANL ELLERIN Kusson 09 $0 GEN. 200% Алиев Сальше Алиев благо