CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dall'Avvocato generale RO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato AF IS colpevole del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno sei mesi di reclusione ed euro 225.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante. I e Penale Sent. Sez. 1 Num. 1830 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2022 Secondo la conforme valutazione dei giudici del merito, fondata sulle dichiarazioni accusatorie rese da SE ON, IS, agendo nella qualità di responsabile del CAF UGL, aveva compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di trenta cittadini extracomunitari di nazionalità palestinese. Nello specifico, agendo quale responsabile del CAF UGL di Margerita di Savoia, aveva inoltrato presso il competente sportello unico per l'immigrazione, a corredo dell'istanza telematica finalizzata ad ottenere il rilascio, in favore dei cittadini palestinesi, del nulla osta stagionale per lavoro subordinato a tempo determinato, la documentazione fornitagli da SE ON per ottenere il rilascio del medesimo nulla osta in relazione, però, all'assunzione di quindici cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con primo denuncia vizio di motivazione riferimento all'accertamento della responsabilità penale sotto il profilo della valutazione delle prove testimoniali. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, trascurando le pur specifiche censure contenute nell'atto di appello, non ha dedicato alcun passaggio argomentativo alle testimonianze a discarico, rappresentate dalle dichiarazioni di suo figlio RE IS e di LA PR, nonostante avessero entrambe carattere ampiamente liberatorio. I testimoni infatti, hanno concordemente escluso che l'imputato si sia mai occupato della pratica di avviamento al lavoro dei lavoratori stagionali cui era interessato ON. Parimenti, non è stata approfondita la censura che aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni di ON, attraverso la analitica segnalazione delle reticenze e delle imprecisioni in cui lo stesso era incorso nell'esame dibattimentale, ritenendo sufficiente l'assenza di intenti calunniatori. L'attendibilità della testimone PR è stata messa in discussione, sul presupposto illogico che una donna straniera non sarebbe stata in grado, come riferito dall'imputato e da suo figlio, di svolgere l'attività di inoltro delle richieste al Ministero del lavoro. 2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 lett. a), del cligs. n. 286 del 1998. La norma incriminatrice in esame configura un reato a consumazione anticipata che include tra i suoi elementi costitutivi una condotta idonea e diretta in modo univoco a. procurare l'ingresso illegale nello Stato. IS, inoltrando le carte di identità ed valori bollati consegnatigli da ON, ha compiuto un'attività che, come risulta dalle linee guida Inps e dall'attestazione dello Sportello unico per 2 b 5i) l'immigrazione dei 9 dicembre 2010, non avrebbe mai potuto consentire l'ingresso di stranieri nel territorio nazionale. D'altra parte, lo stesso ON ha ammesso di non avere implementato la documentazione, così come sollecitatogli dall'autorità amministrativa, per il buon esito del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi del ricorso sono privi di pregio sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato non essendo ravvisabili nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata i vizi logici denunziati. La Corte d'appello, !ungi dall'ignorarle, ha preso in considerazione le testimonianze a discarico di RE IS e LA PR e le ha giustificatamente ritenute recessive rispetto a quella, di segno contrario, di ON, apprezzata come preferibile, non solo perché proveniente da un soggetto disinteressato e privo di intenti calunniatori che aveva sua sponte fatto rilevare le irregolarità poi compendiate nell'imputazione sporgendo denunzia, ma anche perché dettagliata e ampiamente riscontrata dalla documentazione in atti. Al riguardo ha osservato, seguendo un percorso giustificativo nient'affatto illogico o irrazionale, che la versione di ON;
il quale ha affermato di avere interloquito esclusivamente con l'odierno imputato e di non avere nemmeno notato la presenza di LA PR al momento della consegna della documentazione relativa all'avviamento al lavoro di quindici lavoratori di nazionalità marocchina;
- era preferibile a quella contraria de testimoni a discarico, anche sotto un profilo logico, posto che era inverosimile e contrario a qualunque regola organizzativa che AF AI, nella qualità di responsabile del CAF, affidasse l'inoltro burocratico delle domande provenienti da un datore di lavoro italiano, come ON, alla PR, priva di competenze specifiche nel campo amministrativo e normalmente addetta ai rapporti con ì lavoratori extracomunitari per la conoscenza delle lingue straniere. 2. E parímente infondato il secondo motivo relativo alla configurabilità del reato. La giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima espressione, ha ripetutamente affermato che integrano il delitto di cui al primo comma dell'art. 12 d.igs., 25 luglio 1998, n. 286 tutti gli "atti diretti a procurare l'ingresso" illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, 3 A2K finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo per qualunque causa. Conseguentemente il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, addirittura anche non necessaria, purché teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P, Rv. 273937 - 01; Sez. 1, n. 28819 dei 22/05/2014, Scarano, Rv. 259915; Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Pancini, Rv. 259922 - 01). Nel caso di specie, come efficacemente notato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, l'inoltro della richiesta di avviamento al lavoro di trenta cittadini extracomunitari palestinesi (assolutamente illegale perché avulsa da qualsivoglia rispondenza con effettiva richiesta da parte di un datore di lavoro e pretestuosamente inoltrata proprio sulla base di una artificiosa immutazione dì essa) non è un atto sufficiente all'ingresso illegale, ma è certamente una condizione necessaria ad esso. Peraltro, il perfezionamento delle singole pratiche con il rilascio del nulla osta ai lavoratori palestinesi, astrattamente possibile,è stato in concreto impedito dalla scelta del datore di lavoro di interrompere i rapporti con il CAF rendendo impossibile l'inoltro della documentazione prevista dalla normativa, una volta accortosi dell'irregolarità della pratica abusivamente riferita all'assunzione di cittadini stranieri diversi da quelli indicati nell'originaria istanza. 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 12 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dall'Avvocato generale RO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato AF IS colpevole del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno sei mesi di reclusione ed euro 225.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante. I e Penale Sent. Sez. 1 Num. 1830 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2022 Secondo la conforme valutazione dei giudici del merito, fondata sulle dichiarazioni accusatorie rese da SE ON, IS, agendo nella qualità di responsabile del CAF UGL, aveva compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di trenta cittadini extracomunitari di nazionalità palestinese. Nello specifico, agendo quale responsabile del CAF UGL di Margerita di Savoia, aveva inoltrato presso il competente sportello unico per l'immigrazione, a corredo dell'istanza telematica finalizzata ad ottenere il rilascio, in favore dei cittadini palestinesi, del nulla osta stagionale per lavoro subordinato a tempo determinato, la documentazione fornitagli da SE ON per ottenere il rilascio del medesimo nulla osta in relazione, però, all'assunzione di quindici cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con primo denuncia vizio di motivazione riferimento all'accertamento della responsabilità penale sotto il profilo della valutazione delle prove testimoniali. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, trascurando le pur specifiche censure contenute nell'atto di appello, non ha dedicato alcun passaggio argomentativo alle testimonianze a discarico, rappresentate dalle dichiarazioni di suo figlio RE IS e di LA PR, nonostante avessero entrambe carattere ampiamente liberatorio. I testimoni infatti, hanno concordemente escluso che l'imputato si sia mai occupato della pratica di avviamento al lavoro dei lavoratori stagionali cui era interessato ON. Parimenti, non è stata approfondita la censura che aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni di ON, attraverso la analitica segnalazione delle reticenze e delle imprecisioni in cui lo stesso era incorso nell'esame dibattimentale, ritenendo sufficiente l'assenza di intenti calunniatori. L'attendibilità della testimone PR è stata messa in discussione, sul presupposto illogico che una donna straniera non sarebbe stata in grado, come riferito dall'imputato e da suo figlio, di svolgere l'attività di inoltro delle richieste al Ministero del lavoro. 2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 lett. a), del cligs. n. 286 del 1998. La norma incriminatrice in esame configura un reato a consumazione anticipata che include tra i suoi elementi costitutivi una condotta idonea e diretta in modo univoco a. procurare l'ingresso illegale nello Stato. IS, inoltrando le carte di identità ed valori bollati consegnatigli da ON, ha compiuto un'attività che, come risulta dalle linee guida Inps e dall'attestazione dello Sportello unico per 2 b 5i) l'immigrazione dei 9 dicembre 2010, non avrebbe mai potuto consentire l'ingresso di stranieri nel territorio nazionale. D'altra parte, lo stesso ON ha ammesso di non avere implementato la documentazione, così come sollecitatogli dall'autorità amministrativa, per il buon esito del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi del ricorso sono privi di pregio sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato non essendo ravvisabili nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata i vizi logici denunziati. La Corte d'appello, !ungi dall'ignorarle, ha preso in considerazione le testimonianze a discarico di RE IS e LA PR e le ha giustificatamente ritenute recessive rispetto a quella, di segno contrario, di ON, apprezzata come preferibile, non solo perché proveniente da un soggetto disinteressato e privo di intenti calunniatori che aveva sua sponte fatto rilevare le irregolarità poi compendiate nell'imputazione sporgendo denunzia, ma anche perché dettagliata e ampiamente riscontrata dalla documentazione in atti. Al riguardo ha osservato, seguendo un percorso giustificativo nient'affatto illogico o irrazionale, che la versione di ON;
il quale ha affermato di avere interloquito esclusivamente con l'odierno imputato e di non avere nemmeno notato la presenza di LA PR al momento della consegna della documentazione relativa all'avviamento al lavoro di quindici lavoratori di nazionalità marocchina;
- era preferibile a quella contraria de testimoni a discarico, anche sotto un profilo logico, posto che era inverosimile e contrario a qualunque regola organizzativa che AF AI, nella qualità di responsabile del CAF, affidasse l'inoltro burocratico delle domande provenienti da un datore di lavoro italiano, come ON, alla PR, priva di competenze specifiche nel campo amministrativo e normalmente addetta ai rapporti con ì lavoratori extracomunitari per la conoscenza delle lingue straniere. 2. E parímente infondato il secondo motivo relativo alla configurabilità del reato. La giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima espressione, ha ripetutamente affermato che integrano il delitto di cui al primo comma dell'art. 12 d.igs., 25 luglio 1998, n. 286 tutti gli "atti diretti a procurare l'ingresso" illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, 3 A2K finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo per qualunque causa. Conseguentemente il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, addirittura anche non necessaria, purché teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P, Rv. 273937 - 01; Sez. 1, n. 28819 dei 22/05/2014, Scarano, Rv. 259915; Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Pancini, Rv. 259922 - 01). Nel caso di specie, come efficacemente notato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, l'inoltro della richiesta di avviamento al lavoro di trenta cittadini extracomunitari palestinesi (assolutamente illegale perché avulsa da qualsivoglia rispondenza con effettiva richiesta da parte di un datore di lavoro e pretestuosamente inoltrata proprio sulla base di una artificiosa immutazione dì essa) non è un atto sufficiente all'ingresso illegale, ma è certamente una condizione necessaria ad esso. Peraltro, il perfezionamento delle singole pratiche con il rilascio del nulla osta ai lavoratori palestinesi, astrattamente possibile,è stato in concreto impedito dalla scelta del datore di lavoro di interrompere i rapporti con il CAF rendendo impossibile l'inoltro della documentazione prevista dalla normativa, una volta accortosi dell'irregolarità della pratica abusivamente riferita all'assunzione di cittadini stranieri diversi da quelli indicati nell'originaria istanza. 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 12 ottobre 2022.