Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2008, n. 28229
CASS
Sentenza 9 maggio 2008

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In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purchè siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2008, n. 28229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28229
    Data del deposito : 9 maggio 2008

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