Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Allorché il richiedente dell'affidamento in prova al servizio sociale si trovi in stato di libertà, il tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia. L'unica condizione è che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1999, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28.9.1999
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5223
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 11126/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ER GE n. il 14.01.1956
avverso ordinanza del 05.10.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dott. GIANFRANCO VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5.10.1998 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da ER GE in relazione alla esecuzione della pena di mesi 2 di reclusione, inflittagli dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 2.12.1996 per il reato di oltraggio. Il tribunale ha motivato il rigetto, osservando che, alla luce della personalità del RG, quale era possibile desumere dalle informazioni rese dagli organi di P.G. e dalla relazione del Servizio Sociale - da cui emergeva che non si poteva escludere che lo stesso appartenesse a clan malavitosi, essendo stato oggetto di un attentato ed essendo stati rinvenuti nella sua abitazione titoli per L 5.000.000 ed appunti, e che la cooperativa di taxi, presso cui aveva asserito di lavorare, risultava sciolta da alcuni mesi - la sua pericolosità sociale non si poteva considerare superata, per cui facevano difetto i presupposti necessari per la concessione del suddetto beneficio.
Ricorre il RG, lamentando inosservanza di legge, nonché carenza della motivazione, e sostenendo in particolare:
a) che il tribunale aveva immotivatamente respinto la domanda, facendo esclusivo riferimento alle informazioni fornite dagli organi di polizia, senza procedere ad alcun controllo del loro contenuto, malgrado le stesse fossero da considerare inattendibili, dato che la cooperativa di taxi, presso la quale il condannato aveva asserito di lavorare, era attiva ed operante, omettendo in tal modo di acquisire una prova decisiva ai fini del giudizio;
b) che la prestazione di regolare attività lavorativa costituiva presupposto idoneo per la concessione del chiesto beneficio richiesti e che i modesti precedenti penali non costituivano comunque ostacolo alla praticabilità dell'affidamento in prova.
Ciò premesso, osserva la Corte che le censure sono prive di fondamento e il ricorso va, pertanto, rigettato.
Quanto alla prima doglianza, va rilevato che, quando, come nel caso in esame, si tratta di richiedente che si trova in stato di libertà, il tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia. L'unica condizione è che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare. (In tal senso, v. Cass., Sez. I, sent. n. 4481 del 03-02-1994, Annunziata). Nella specie sono state richiamate circostanze di fatto specifiche, riferibili all'attuale condotta di vita del condannato, e le stesse sono state motivatamente ritenute come delineanti un quadro fortemente negativo della sua personalità, lasciando desumere scarsa possibilità di rieducazione dello stesso e di prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati.
I riferimenti alla sua condotta e all'ambiente in cui egli vive, lungi dall'essere inconducenti, erano nella specie più che rilevanti, dovendo il tribunale prendere in esame una domanda di affidamento in prova presentata da un soggetto in libertà, e dovendo valutare la sua pericolosità e la sua propensione a delinquere sulla base del suo comportamento al di fuori dell'ambiente carcerario. Vanno inoltre considerati più che pertinenti anche i riferimenti alla sua situazione sociale e alla mancanza di una stabile attività lavorativa, posto che quest'ultima attività costituisce presupposto indefettibile ai fini dell'ammissione al regime della semilibertà, che il detenuto aveva richiesto. Il diverso assunto del ricorrente si basa esclusivamente su affermazioni meramente assertive, a fronte di informazioni provenienti da fonte qualificata, come gli organi di polizia.
Il giudizio negativo del tribunale appare quindi ampiamente giustificato, in quanto gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte impedivano di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la possibilità che il condannato si astenesse in futuro dal commettere ulteriori reati. Ugualmente privo di rilievo è il riferimento alla modesta dimensione criminosa del reato commesso e alla sua causale, elementi che sono del tutto estranei al tipo di valutazione che il giudice è chiamato a fare in tema di concedibilità delle misure alternative. Il giudizio deve essere infatti il frutto di una valutazione globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e deve fondarsi essenzialmente sulla valutazione del comportamento del condannato, con riguardo alla possibilità di formulare una prognosi positiva sulle prospettive di un suo concreto reinserimento sociale. Nel formulare le sue conclusioni negative il tribunale si è quindi mosso correttamente in un quadro di coerente valutazione globale della personalità del soggetto, rilevabile dai suoi precedenti penali, e dalla sua situazione socio-lavorativa.
Non bisogna infatti dimenticare che la legge, nel disporre che l'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo solo quando si possa ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni da impartire, "contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati", richiede, di volta in volta, la concreta dimostrazione dell'esistenza di elementi positivi atti a far ragionevolmente ritenere che la misura alternativa possa trovare proficua applicazione, in funzione delle finalità ad essa espressamente attribuite.
Nella specie, sono stati rilevati molteplici elementi negativi, tutti ugualmente significativi e pertinenti, come la esistenza di precedenti penali, il presumibile inserimento in un ambiente criminogeno e la mancanza di un'attività lavorativa capace di offrire sufficienti garanzie di risocializzazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999