CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22589 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 29/6/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere IA IE;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO CI SE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 29/6/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione di una imbarcazione provento di furto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22589 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/03/2023 Eccepisce con il primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta in termini di ricettazione ( artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Deduce l'inutilizzabilità ella testimonianza del verbalizzante ON che riferì quanto dichiarato dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. per la quale occorre avere riguardo a tutte le componenti del fatto e non solo alla qualità della res ricettata. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche posto che il giudice avrebbe dovuto tener conto, a tal fine, anche della condotta susseguente al reato e della giovanissima età dell'imputato al momento dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati . Come è stato più volte puntualizzato da questa Corte, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato, previsto dall'art. 62 c.p.p., opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso ( SeZ. 2, n. 2231 del 16/12/2010, Rv. 249198; Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093; Sez. 2, 19/11/2009 n. 46607). Non può ritenersi vietata la testimonianza sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, in quanto in tal caso la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal teste, liberamente valutabile dal giudice di merito. Il divieto, quindi, non opera quando le dichiarazioni oggetto di testimonianza siano state rese, seppure ad un soggetto che abbia la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, al di fuori del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 2, n. 4439 del 02/12/2008, IRv. 243274) In coerenza con i principi innanzi enunciati, deve escludersi che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrent9 che rivendicava la proprietà del natante / al maresciallo ON, quando questi in abiti borghesi sulla spiaggia di Messina, attenzionava un'imbarcazione perché insospettito dalla targhetta identificativa del mezzo, siano inutilizzabili. Si è trattato, infatti, di dichiarazioni rese di propria iniziativa e al di fuori di ogni specifico contesto procedimentale di acquisizione da soggetto che, non era stato sentito, né come indagato, né come persona informata sui fatti di modo che la deposizione del verbalizzante, circa il fatto che questi avesse rivendicato la proprietà dell'imbarcazione, non aveva ad oggetto dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 350 o 351 c.p.p., rispetto alle quali sono applicabili i divieti di cui agli artt. 62, 63 e 195 c.p.p. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè generico, il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha valorizzato quale dato decisivo escludente la lieve entità della ricettazione, il valore non certo esiguo del bene (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340). Altrettanto generica la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha motivato in merito avendo riguardo ai parametri legali di cui all'art. 133 c.p., sottolineando che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali. Va ricordato peraltro che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 31 marzo 2023 Il Consigliere estensore IA IE fl
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere IA IE;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO CI SE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 29/6/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione di una imbarcazione provento di furto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22589 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/03/2023 Eccepisce con il primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta in termini di ricettazione ( artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Deduce l'inutilizzabilità ella testimonianza del verbalizzante ON che riferì quanto dichiarato dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. per la quale occorre avere riguardo a tutte le componenti del fatto e non solo alla qualità della res ricettata. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche posto che il giudice avrebbe dovuto tener conto, a tal fine, anche della condotta susseguente al reato e della giovanissima età dell'imputato al momento dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati . Come è stato più volte puntualizzato da questa Corte, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato, previsto dall'art. 62 c.p.p., opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso ( SeZ. 2, n. 2231 del 16/12/2010, Rv. 249198; Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093; Sez. 2, 19/11/2009 n. 46607). Non può ritenersi vietata la testimonianza sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, in quanto in tal caso la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal teste, liberamente valutabile dal giudice di merito. Il divieto, quindi, non opera quando le dichiarazioni oggetto di testimonianza siano state rese, seppure ad un soggetto che abbia la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, al di fuori del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 2, n. 4439 del 02/12/2008, IRv. 243274) In coerenza con i principi innanzi enunciati, deve escludersi che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrent9 che rivendicava la proprietà del natante / al maresciallo ON, quando questi in abiti borghesi sulla spiaggia di Messina, attenzionava un'imbarcazione perché insospettito dalla targhetta identificativa del mezzo, siano inutilizzabili. Si è trattato, infatti, di dichiarazioni rese di propria iniziativa e al di fuori di ogni specifico contesto procedimentale di acquisizione da soggetto che, non era stato sentito, né come indagato, né come persona informata sui fatti di modo che la deposizione del verbalizzante, circa il fatto che questi avesse rivendicato la proprietà dell'imbarcazione, non aveva ad oggetto dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 350 o 351 c.p.p., rispetto alle quali sono applicabili i divieti di cui agli artt. 62, 63 e 195 c.p.p. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè generico, il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha valorizzato quale dato decisivo escludente la lieve entità della ricettazione, il valore non certo esiguo del bene (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340). Altrettanto generica la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha motivato in merito avendo riguardo ai parametri legali di cui all'art. 133 c.p., sottolineando che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali. Va ricordato peraltro che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 31 marzo 2023 Il Consigliere estensore IA IE fl