Sentenza 10 aprile 2006
Massime • 1
È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, ex art. 410 cod. proc. pen., dal denunciante in qualità di danneggiato dal reato di false dichiarazioni rese al difensore, in quanto persona offesa da tale reato deve ritenersi esclusivamente lo Stato-collettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2006, n. 27385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27385 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2006 |
Testo completo
ШM sf. 371-tez
273 85 /06 Sentenza n. 932
Registro generale n. 21829/2005
Udienza c.c. 10.4.2006
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Luigi SANSONE presidente consigliere Antonio S. AGRO'
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Giorgio COLLA 66
Nello RO 66
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da
Suviro Auroemma Carmela, n. a San Giuseppe Vesuviano il 18.12.1960
nel procedimento nei confronti di
D'SA RA
avverso il decreto di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Termini Imerese, emesso il
18 aprile 2005
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del P.G., che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Carmela Suviro Auroemma, in qualità parte offesa, ricorre per cassazione avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del
Il ricorso è inammissibile, per mancanza di legittimazione del ricorrente ad esercitare diritti e facoltà che competono alla parte offesa dal reato, giacché nella fattispecie penale ipotizzata a carico del D'SA non è configurabile una parte offesa privata.
Nella fattispecie penale prevista dall'art. 371-ter cod. pen. (false dichiarazioni rese al difensore), così come in quella di cui all'art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico ministero) e all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) è tutelato il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria persona offesa è esclusivamente lo Stato- collettività in quanto il privato eventualmente danneggiato dalle false dichiarazioni non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 cod. proc. pen. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all'art. 373 cod. pen..
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di 1.000 (mille) euro in favore della Cassa delle ammende
Roma, 10 aprile 2006 Il consigliere est presidenteten u nove
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 AGO 2006
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Деле