Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A / - A R 6 I 2 B T S R . . I R L . A G L 03970/ 02 P . T E A D R . U B L B E A I A D T D R I Oggetto: IRPEF - Rimborso A 1 T S E I 3 N T 1 OPOLO ITALIANO R E S N E . E I N T S A E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22080/1999 Cron. 9255 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Pasquale Reale Consigliere Ud. 19.10.2001 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor GI IG, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello A- dornato e Domenico Cavaliere, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Corvisieri, n. 46, per delega a margine del ricor- so;
- ricorrente -
contro
: la DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE, in persons del Direttore regional pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte 2 dicembre 1998, n. 256/3/98, depositata il 27 maggio 1999; 2071 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 19 ottobre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor GI IG ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 2 dicembre 1998, n. 256/3/98, depositata il 27 maggio 1999, che, ritenuta la nullità della decisio- ne di primo grado, ha ordinato la trasmissione degli atti alla competente Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riassunzione nel ter- mine di mesi sei dalla comunicazione della decisione d'appello.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti. - il signor GI IG impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino il silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione finan- ziaria sulla sua istanza di rimborso di lire 5.247.430, corrispondente alle ri- tenute calcolate sull'intero ammontare della somma ricevuta dalla Cassa di previdenza integrativa dirigenti Olivetti, piuttosto che su una parte di essa, come previsto dall'art. 17 TUIR;
- l'ufficio, in sede di costituzione in giudizio, non entrava nel merito della contestazione ed eccepiva la propria incompetenza territoriale;
la Commissione tributaria adita ha accolto il ricorso, respingendo la pre- liminare eccezione dell'Ufficio di incompetenza territoriale e ritenendo compatibile l'invio dell'istanza presso la competenza territoriale della pro- vincia di Torino, luogo di residenza provinciale del datore di lavoro Olivetti Spa, comune di Ivrea, competente per territorio e la Commissione tributaria h 2 i. provinciale di Torino;
- la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte-Sezione di To- rino ricorre in appello contro la sentenza della Commissione tributaria pro- vinciale di Torino n. 37/19/97. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale 2 dicembre 1998, n. 256/3/98, accoglie l'appello dell'Ufficio con la seguente motivazio- ne: il tenore letterale dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, è inequivo- co e non lascia adito a dubbi;
come esattamente sottolineato dall'Ufficio, soltanto laddove sia il sostituto di imposta a presentare l'istanza di rimborso, competente a ricevere tali istanze è l'Intendenza di finanza nella cui circo- scrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento;
l'appello va, quindi, accolto e la Commissione tributaria regionale, ritenuta la nullità di primo grado, dispone la trasmissione degli atti al giudice di pri- : me cure competente, cioè alla Commissione tributaria provinciale di Mila- no.
2.1. Il ricorso per cassazione del signor GI IG è indirizzato contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte ed è stato notifi- cato allo stesso organo, in persona del Direttore pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. 2 Il ricorso è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata senza rinvio la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale del Piemonte, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio, da porsi a carico della parte resistente, o, in diversa subordinata ipotesi ed occorrendo, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione الله 3 h tributaria regionale del Piemonte, ovvero ad altra Commissione tributaria regionale.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione del si- gnor GI IG è indirizzato contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte ed è stato notificato allo stesso organo, in persona del Diret- tore pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. 4.2. Il ricorso è inammissibile.. Infatti, il ricorso per cassazione con- tro una sentenza della Commissione tributaria regionale dev'essere indiriz- zato, non ad un ufficio periferico, che è privo di soggettività con rilievo e- sterno in sede di legittimità e che, pertanto, non può intervenire nel giudizio di cassazione, ma al Ministero delle finanze, in persona del Ministro in cari- ca, che è l'unico organo dotato di soggettività sostanziale e processuale nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie. Poiché il ricorso destinato a soggetto che non può resistere e che manca di legittimazione so- stanziale è insanabilmente nullo, esso è inammissibile.
5. Poiché l'Amministrazione finanziaria non si è costituita in giudi- zio, non esistono i presupposti per una pronuncia sulle spese processuali re- lative al giudizio di cassazione.
PQM
La CO dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001. думи коиTher Il Presidente Il relatore ed estensore Surfoneill IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O 6 I 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / T N 6 IS - 2 . G B A .R E I . .P L R R L D A A A L . T D E B D U A E I B T T S I A N 1 N R E I 3 E T S 1 S R I E . E A N T A M