Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
3268 6 8 9 + C.C. 1 5 / . 4 A / N I 0 - 2 R . B A . REPUBBLICA ITALIANA . T L L . U D A B I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B R A T CORTE PRM 0 04 62/04 I T S A I N 1 E Oggetto R S 1 E I . T A N Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 2125/98 Cron. 856 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Umberto ATRI PALDI Rep. Rel. Consigliere Ud. 22/04/03 Consigliere BIELLIDott. Stefano Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59268 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RE AN;
- intimata avverso la sentenza n. 14/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il * 2003 10/02/97; 1120 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti di EL OS, con atto notificato il 21 gennaio 98, la sentenza della commissione Trib. Regionale di Genova, confermativa di quella di 1° grado, che aveva accolto il ricorso della rifiuto della D.R.E. della EL contro il Liguria di rimborsarle l'ICI del 1993, inerente ad un immobile sito in Camogli. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza della C.T.R. è stata notificata all'ufficio Trib. Il 14.3.97 e il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di 60 gg. da tale notifica. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per decorso del termine breve per impugnare. Vero è che l'art. 21 1 L. CO. 133/99 ha stabilito che l'art. 38 cod. 2 D.Lgs. 546/92 si interpreta nel senso che le sentenze delle Commissioni Trib. Regionali, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 co. 2 c.p.c., vanno notificate all'Amministrazione presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, ma, a seguito della sentenza della Cort. Cost. n. 525/00 (che ha dichiarato illegittimo il predetto art. 21 3 nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia della interpretazione autentica da esso dettata), la notifica della sentenza della Commissione Trib. Reg., eseguita, come nella specie, prima della entrata in vigore della L. 133/99 nei confronti dell'Uff. Trib., che non si è avvalso della facoltà di assistenza ad opera dell'Avvocatura dello Stato, e a far decorrere il idoneaquindiè valida termine breve per l'impugnazione della sentenza. i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 E NN ST KU A E55 M DL E R P U S T R O N A S I Z O CAL ELLIERE C IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NA SA 15 GEN. 2004 E IL CANCELLIERE C1 N 6 O 8 I 9 5 Z 1 Oggi. NA gasang / . A 4 N / R 6 . T 2 A S I B I . .R G . R L E P . L A R D A T . L A U E B D B A D I T I E A R S T I 1 N T 3 E N R 1 S E E . I S T E A N A M