Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di incentivi all'assunzione dei lavoratori in mobilità, al fine di ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, l. n. 223 del 1991, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato, costituito con un lavoratore in mobilità, da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deve essere comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 9 bis, commi 2 e 5, l. n. 508 del 1996. Il ritardo della comunicazione non comporta la perdita del beneficio contributivo, ma questo può decorrere solo dalla ricezione della medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' M 0 14 46/04 E DEI POPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO agevolazioni contributive 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28628/01 - Presidente MATTONE Dott. Sergio Consigliere Cron. 2727 MERCURIO Dott. Ettore Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. ROSELLI - Rel. Consigliere Ud. 19/09/03 1 Dott. Federico DE RENZIS Consigliere 1 Dott. Alessandro I ha pronunciato la seguente SENTENZA 256 sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, ¡ presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ANTONIETTA rappresentato FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega CORETTI, I in atti;
- ricorrente
contro
SAICO SPA, in persona del legale rappresentante proj domiciliato ROMA VIALE elettivamente in , 2003 tempore, 4645 MEDAGLIE D'ORO N. 157, presso lo studio dell'avvocato -1- lochePELLEGRINI, rappresenta e difende ANTONIO unitamente all'avvocato PAOLO BORRI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 510/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 18/09/01 - R.G.N. 815/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Vincenzo NARDI, che ha concluso per Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 settembre 2001 la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione, resa del dal Tribunale di Arezzo, di accertamento diritto della s.p.a. CO alle agevolazioni l'assunzione dicontributive previste per lavoratori in mobilità dall'art. 8, comma 2, 1. 23 luglio 1991 n. 223. La Corte riteneva non fondata la tesi dell'appellante Inps, secondo cui la società era deceduta dal detto diritto per non avere comunicato la trasformazione di tre contratti di lavoro a in determinato, stipulati con lavoratori tempo mobilità, in contratti a tempo indeterminato, entro cinque giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego: l'art. 8, comma 2, cit. non prevedeva infatti tale comunicazione ma si limitava a prescrivere che fra il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato non vi alcuna soluzione di continuità, com'erafosse avvenuto nel caso di specie. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre la s.p.a. CO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico motivo l'Inps lamenta la violazione degli artt. 8, commi 2 e 4, 1. 23 luglio 1991 n. 223 e 9 bis, commi 2 e 5, d.l. 1° ottobre 1996 n. novembre 510 conv. in 1. 28 1996 n. 608 nonché vizi di motivazione, osservando che l'art. 9 bis cit., imponendo la comunicazione agli organi del collocamento della trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, con corredo di tutti gli elementi necessari per beneficiare delle agevolazioni contributive, commina implicitamente la decadenza delle stesse in caso di ritardo nella comunicazione. Il motivo è in parte fondato. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, 1. n. 223 del 1991 "i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto nel comma 4 (contributo mensile pari al cinquanta 4 per cento della indennità di mobilità che sa rebbe stata corrisposta al lavoratore)". L'art. 9 bis 1. n. 608 del 1996 stabil isce: "Entro cinque giorni dall'assunzione... il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo" (comma 2). "Ove il datore di lavoro intend a beneficiare delle agevolazioni eventualment e previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni" (comma 5). Il diritto soggettivo all'agevo lazione, comunque al beneficio contributivo, è costituito elementi di cui alle disposizionidunque dagli della legge n. 223 del 1991, sopra riportate, e la sussistenza di quegli elementi basta alla nascita del diritto di esso. Il suo esercizio è tuttavia sottoposto alla 5 condizione sospensiva della comunicazione all'ente pubblico, della quale alla legge n. 608 del 1996 cit., comunicazione che rende materialmente possibile la fruizione dei benefici. La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se la comunicazione, da parte del datore di lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, dei suddetti elementi oltre il termine di cinque giorni imposto dall'art. 9 bis, comma 2, cit., comporti la totale perdita dei benefici contributivi. Esattamente la sentenza qui impugnata ha dato risposta negativa alla questione, giacchè le norme sopra riportate non contengono alcuna comminatoria di decadenza. La mancata ricezione dei suddetti elementi da parte della sezione circoscrizionale, e quindi da che "gestisce le agevolazioni" parte dell'ente (questa l'espressione adoperata dal legislatore del 1996; nel caso di specie l'ente è l'Inps), rende tuttavia impossibile la fruizione dell'agevolazione stessa ovvero l'esercizio del relativo diritto. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la decorrenza dell'agevolazione non può essere anteriore alla 6 comunicazione. sentenza deve perciò essere La impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: "Al fine di ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, 1. n.223 del 1991, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato, costituito con un lavoratore a tempo determinato in in mobilità, da rapporto indeterminato, deve essere rapporto tempoa comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque aigiorni, sensi dell'art. 9 bis, commi 2 e 5, 1. n. 508 del 1996. non comporta la Il ritardo della comunicazione perdita del beneficio contributivo, ma questo può decorrere solo dalla ricezione della medesima". Il medesimo giudice di rinvio provvederà in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, anche per le spese. Così deciso in Roma il 19 settembre 2003. Il Presidente forfi's Monkeyмотомафоро Il Consigliere est. Federico Roulli 7 Presidenter ✓ Cone ester sorel IL CANCE RE Kelleria Depositate mi 27 GEN 2004 Oggi ANCELLIERE E R E H