Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 43645
CASS
Sentenza 14 luglio 2017

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Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., e non con la presentazione della richiesta da parte dell'interessato o col provvedimento che, recependo l'istanza, rimette all'ufficio incaricato della elaborazione del programma di trattamento.

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  • 1Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 168-quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 168-quater prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 43645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43645
Data del deposito : 14 luglio 2017

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