Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., e non con la presentazione della richiesta da parte dell'interessato o col provvedimento che, recependo l'istanza, rimette all'ufficio incaricato della elaborazione del programma di trattamento.
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- 1. Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronunciahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 168-quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 168-quater prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 43645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43645 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
43645-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2017 -Presidente - PAOLO NI BRUNO Sent. n. sez. 989/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.52058/2016 NI SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ UD NI nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 21/11/2016 del TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere NI SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG du RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino ha, con l'ordinanza impugnata (emessa il 21/11/2016), revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta dal medesimo Tribunale in data 26/10/2015 nei confronti di DD TO (carabiniere), imputato del reato di lesioni personali aggravate (artt. 110, 582, 585, comma 1, 61, n. 9 cod. pen.) commesso in Chiomonte (TO) il 3 luglio 2011. La revoca è stata disposta perché DD, dopo la presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento, avvenuta il 25/5/2015, e prima della delibazione sull'istanza (avvenuta, come detto, il 26/10/2015), avrebbe commesso un altro reato ("minaccia ad inferiore": art. 196 c.p.m.p.) in data 16/8/2015, a Porto Cervo, ove era stato, nel frattempo, trasferito;
reato di cui l'imputato non aveva informato il giudice procedente, né l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), che era stato incaricato dell'istruttoria della pratica e della elaborazione del programma di trattamento.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando: a) la violazione dell'art. 168/quater cod. pen. nonché l'illogicità della motivazione con cui è stata disposta la revoca del procedimento di messa alla prova. L'art. 168/quater, deduce, impone la revoca del procedimento in caso di commissione di un nuovo delitto "durante il periodo di prova" e non già in caso di commissione di altro delitto prima o dopo l'espletamento della prova. Nella specie, il delitto sarebbe stato commesso prima dell'ammissione alla prova (disposta il 26/10/2015), per cui si è fuori dell'ipotesi normativa, che non può essere estesa oltre i confini disegnati dal legislatore;
b) la violazione dell'art. 168/quater cod. pen. e dell'art. 464/septies cod. proc. pen., derivante dal fatto che il giudice, pur avendo convocato le parti, ha omesso di pronunciarsi sull'esito della prova, nonostante la relazione positiva svolta dall'ufficio U.E.P.E., ed ha attribuito rilievo ad una notitia criminis non ancora verificata giudizialmente, in violazione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza;
c) l'illegittima e illogica valorizzazione, a carico dell'imputato, del silenzio serbato sulla esistenza del diverso procedimento penale. Deduce, al riguardo, che l'imputato, nel formulare l'istanza di messa alla prova, ha il solo obbligo di allegare alla richiesta gli elementi previsti dall'art. 464/bis cod. proc. pen. e non anche l'obbligo di informare il giudice circa i procedimenti pendenti a suo carico;
assenza che è bilanciata dal potere, conferito al giudice, di acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Ragionando diversamente si 2 ои violerebbe il principio del nemo tenetur se detergere. Tanto, senza considerare che "è del tutto mancato qualsivoglia approfondimento circa l'eventuale coscienza in capo all'imputato del fatto che la segnalazione, fosse comunque scattata a prescindere dalla sua stessa attivazione, come in effetti è accaduto". CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato il primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente rispetto agli altri. Secondo l'espresso dettato normativo (art. 168/quater cod. pen.), la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Viene in rilievo, nella specie, la commissione, "durante il periodo di prova", di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. E' necessario, pertanto, per risolvere la problematica posta dal ricorso, stabilire quando inizia il periodo di prova, perché i reati commessi in detto periodo sono ostativi alla definizione del procedimento in senso favorevole all'imputato. Ebbene, il periodo di prova ha inizio, ex art. 464/quater cod. proc. pen., con ordinanza del giudice, emessa dopo l'audizione delle parti processuali e dopo la formulazione del programma di trattamento redatto ai sensi dell'art. 464/bis e ritenuto idoneo dal giudice. Tale ricostruzione è coerente con l'ulteriore disciplina dell'istituto, che, nello stabilire la durata massima della sospensione del procedimento (variabile, a seconda della sanzione edittale), sancisce la decorrenza della sospensione "dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato" (art. 464-quater, comma 6); il che comporta che il periodo di prova non può avere durata superiore a quella stabilita dall'art. 464-quater: periodo che verrebbe spesso superato ove venisse computato anche il tempo intercorrente tra la richiesta di messa alla prova e quello di emanazione dell'ordinanza (di sospensione con messa alla prova) da parte del giudice (ordinanza che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere emanata in udienza e consacrata "dalla sottoscrizione del verbale" da parte del giudicante). La suddetta ricostruzione è coerente, altresì, con la disciplina della prescrizione, che rimane sospesa "durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova" (art. 168-ter cod. pen.): periodo che, per quanto detto, decorre dalla "sottoscrizione del verbale". Non è condivisibile la tesi espressa nel provvedimento impugnato, secondo cui il periodo di prova ha inizio già con la richiesta di messa alla prova, ovvero col provvedimento che, recependo l'istanza di messa alla prova, rimette 3 ли all'U.E.P.E. la formulazione del programma, atteso che, in tal modo, verrebbe stravolto il dettato normativo - che collega strettamente la messa alla prova e la sospensione del procedimento, da disporre col medesimo provvedimento e --w verrebbe esteso l'arco temporale di osservazione e di valutazione della condotta di vita dell'imputato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino per il corso ulteriore. Il giudice del rinvio, nel rivalutare l'esito della messa alla prova, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino. Così deciso il 14/7/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Paolo Bruno) (TO ttemb ☐ addi 2.1 SET 2017 IL FUNZIONARIO BULLSC ми 4