Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 2
In sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi (a suo avviso) presenti nella sentenza di secondo grado, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa di essa, quella resa in primo grado.
In tema di imposta di registro, la sospensione, ex art. 57 della legge n. 413 del 1991, del termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 52, comma secondo, del d.P.R. n. 131 del 1986, si applica anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad acquisti immobiliari riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8265 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: sentenza appello
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura GENERALE dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ON DO, ON IN, RR DO, RR AN, rappresentati e difesi dai dott. Avv. Claudio BERLIRI e Alessandro COLIATI DEZZA, elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, via Alessandro Farnese, 7;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della commissione Tributaria Regionale di L'Aquila Sez. 5 n. 91/5/98 del 20/01/1998, depositata il 25/09/1998. Udito l'Avv. Berliri per i controricorrenti;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in Notaio Di Santo del 5/12/1992, IT ID e IT IN, vendevano a Sarricchio MA dei beni immobili ricadenti nei Comuni di Roma, Atri, Silvi e Pineto, per il prezzo dichiarato, di complessive L. 591.405.000.
L'Ufficio del Registro di Pescara, con avviso, ai fini INVIM, notificato il 25/09/1995, elevava a L. 959.100.000 il valore dei beni compravenduti.
L'impugnazione dei contribuenti, veniva accolta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado, che, con decisione n. 204/03/96, annullava l'accertamento perché tardivamente notificato e carente nella descrizione dei beni in valutazione.
La C.T.R. di L'Aquila, adita in appello dall'Ufficio, confermava la sentenza di primo grado, opinando per la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, in quanto esercitato oltre il prescritto biennio.
Con ricorso, notificato il 10/11/1999, ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione della Finanze ha chiesto la cassazione dell'appellata decisione.
Con controricorso, notificato il 20/12/1999, TE ID e TE IN, nonché RR ID e RR AN, questi ultimi eredi di RR MA, hanno chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi la proposta impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 D.P.R. n. 413/1991, come integrato dal D.L. n. 16 del 23/01/1993, convertito in Legge 24/03/1993 n. 75, nonché dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e dei principi di ermeneutica legislativa, in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.. Segnatamente l'operato del giudice di appello viene ritenuto erroneo, per aver offerto della citata normativa, la non condivisa interpretazione, secondo cui la Proroga dei termini di prescrizione e decadenza riguarderebbe esclusivamente i tributi relativi a periodi ed atti condonabili e non potrebbe, quindi, trovare applicazione per gli atti stipulati e registrati dopo il 31/12/1991.
Si sostiene che una interpretazione dell'art. 57 citato rispettosa del significato fatto palese dalla terminologia usata, induce a ritenere applicabile la sospensione anche ad atti ricadenti in periodo successivo al 31/12/1991 e, quindi, oltre i termini di operatività del condono.
I controricorrenti, oltre a chiedere il rigetto del ricorso nel merito, in via preliminare, ne rilevano l'inammissibilità in quanto, con lo stesso, non sarebbe stata mossa doglianza alcuna contro una delle due rationes decidendi poste a base dell'impugnata decisione. Data la natura pregiudiziale, il Collegio deve, anzitutto, farsi carico dell'esame di tale ultima eccezione, con la quale i controricorrenti deducono che la sentenza della C.T.R. sarebbe passata in giudicato, in quanto con il ricorso sarebbero state mosse censure alla decisione di appello solo con riferimento alla ratio relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, mentre nessuna doglianza sarebbe stata formulata nei confronti dell'altra argomentazione che sorreggeva la sentenza di primo grado che, sul punto, pur impugnata, era stata confermata dai giudici dell'appello.
L'eccezione non ha pregio.
In vero, è principio pacifico e condiviso quello per cui con il ricorso per cassazione si impugna la sentenza di appello, la quale costituisce l'unico oggetto del giudizio di legittimità, (Cass. 22/04/1999 n. 3986; 20/03/1999 n. 2607; 21/05/1998 n. 5083;
21/08/1997 n. 7851), potendosi ipotizzare censure contro la sentenza di primo grado(solo nella misura in cui la sentenza di appello abbia fatto integralmente propria la relativa motivazione (Cass. 11/12/1982 n. 6806). Nel caso, la C.T.R., se è, pur vero, che ha confermato la decisione resa in prime cure, è altrettanto incontestabile che, ha autonomamente motivato, peraltro in maniera articolata, con esclusivo riferimento alla questione relativa alla operatività o meno della sospensione dei termini per l'esercizio del potere di accertamento, così, implicitamente, disattendendo, e ritenendo, comunque, superflua la trattazione delle altre questioni relative all'accertamento.
Il ricorso, che espone le ragioni per le quali l'Ufficio non poteva ritenersi decaduto dal potere di accertamento, investe, dunque, con il necessario carattere di specificità, completezza e riferibilità la sentenza impugnata, deve, pertanto, ritenersi ritualmente prodotto.
Risultano fondate e da accogliere le doglianze dell'Amministrazione. Il ricorso, in vero, va deciso alla stregua del consolidato principio (Cass. n. 14199/00; n. 12869/99) secondo cui "La sospensione del termine di decadenza biennale previsto, dall'art. 52, comma 2 Legge n. 131/1986, disposta dall'art. 57 della Legge n. 413/1991, trova applicazione anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad immobili soggetti ad imposta di registro riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 Dicembre 1991".
In vero, le argomentazioni sottostanti all'affermato principio appaiono condivisibili e le prospettate censure non offrono elementi per eventuali riconsiderazioni.
Con specifico riferimento all'imposta di registro è stato, infatti, evidenziato che l'art. 57, comma 2^, seconda parte della Legge n. 413/1991 prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 1993, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione, senza subordinarne l'applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa. Si è pure sottolineato, come tale generica previsione assuma particolare significato ove si consideri che la prima parte dello stesso comma, riguardante la proroga di due anni dei termini non ancora scaduti alla data del 31 dicembre 1991, fa espresso riferimento, invece, "ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa", limitando in tal caso la proroga solo alle ipotesi in cui sia consentita, "ratione temporis", la presentazione della dichiarazione integrativa. Logicamente, se ne è dedotto, che attesa la diversa formulazione delle due ipotesi regolate nell'ambito dello stesso comma veniva a rafforzarsi il convincimento della correttezza di una interpretazione letterale della disposizione, che opinasse per l'applicabilità, della sospensione del termine decadenziale, anche agli atti registrati dopo il 31/12/1991, avuto, oltretutto, riguardo alla "ratio" della disposizione, individuabile nella necessità di consentire agli Uffici Tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative. Alla stregua di tali condivise considerazioni, illegittimamente, nel caso in specie, l'impugnata sentenza non ha ritenuto applicabile la sospensione al termine di decadenza biennale prevista dalla Legge n. 131/1986 per la notifica dell'accertamento in rettifica, dal momento che l'atto era stato registrato in data 23/12/1991, la notifica dell'avviso di accertamento risultava effettuata l'11/04/1994, ed il termine biennale di decadenza era rimasto sospeso fino a tutto il 31/12/1993.
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata la decisione di secondo grado in epigrafe indicata.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, deciderà adeguandosi al richiamato principio di diritto e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.
Così deciso in Roma, il 16 Gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002