Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8265
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi (a suo avviso) presenti nella sentenza di secondo grado, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa di essa, quella resa in primo grado.

In tema di imposta di registro, la sospensione, ex art. 57 della legge n. 413 del 1991, del termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 52, comma secondo, del d.P.R. n. 131 del 1986, si applica anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad acquisti immobiliari riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8265
    Data del deposito : 7 giugno 2002

    Testo completo