Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il disposto dell'art. 20 comma terzo della legge 865/71 ("l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso) rende del tutto legittima una clausola che fissi il periodo dell'occupazione legittima con decorrenza iniziale dalla data di immissione in possesso, anziché dalla data di emanazione del provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza (senza che possa, in contrario, sostenersi che la deliberazione di occupazione d'urgenza determina già immediatamente, dalla data della sua emissione, la compressione del diritto del privato sulla "res", atteso che tale principio attiene esclusivamente al termine della decorrenza degli effetti dell'occupazione legittima, e non incide in alcun modo sul distinto tema della durata dell'occupazione stessa, regolato, in modo autonomo ed esaustivo, dal ricordato terzo comma dell'art. 20 legge 865/71). Ne consegue che, in tal caso, il "dies a quo" del termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto al risarcimento del danno decorre non dalla data del provvedimento dispositivo dell'occupazione legittima, ma dalla data di immissione in possesso del bene da parte dell'Amministrazione occupante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. IO GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 13893 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
RR ON, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Medaglie d'oro n. 72, presso lo studio dell'avvocato Claudio Ciufo, rappresentato dall'avvocato Vittorio Signore in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dallo steso difeso, ricorrente contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA, in persona del suo Presidente in carica, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta Provinciale n.1013 del 18 novembre 1997, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.38, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Di Battista, che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e la difende, controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2953 del 16 settembre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 13 gennaio 1999, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olia;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Vittorio Signore;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Giovanni Di Battista;
udito, per il Pubblico ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con delibera 3 ottobre 1980 n. 1975, la Giunta Provinciale di Latina dispose l'occupazione d'urgenza "per un periodo massimo di anni tre dall'immissione in possesso", di un fondo, dell'estensione di mq. 3496, di proprietà di IO CO, sito in territorio del Comune dei SS. Cosma e Damiano, occorrente per la realizzazione di una variante di una strada provinciale.
L'immissione della Amministrazione occupante nel possesso del fondo CO avvenne il 3 dicembre 1980.
A seguito dell'occupazione e della realizzazione dell'opera pubblica, il fondo risultò irriversibilmente trasformato. Peraltro, nè nel periodo dell'occupazione, ne' successivamente, è stato pronunciato un formale provvedimento di espropriazione. 2.- Con atto notificato il 21 novembre 1988 il CO, dopo aver richiamato le circostanze fin qui esposte, e dopo aver dedotto che, di conseguenza, si era verificata l'espropriazione sostanziale del suo fondo, convenne l'Amministrazione Provinciale di Latina davanti al locale Tribunale perché fosse condannata al risarcimento del danno da lui subito per effetto della perdita del proprio diritto dominicale sul predio.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò la domanda ed eccepì, tra l'altro, che il diritto dell'attore s'era estinto per prescrizione stante il decorso del quinquennio dalla data del provvedimento di occupazione.
Il Tribunale adito, decidendo con sentenza depositata il 13 gennaio 1994, accolse l'eccezione preliminare dell'Amministrazione Provinciale, dichiarò estinto il diritto del CO e rigettò la sua domanda.
A sostegno della pronuncia osservò: che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dal proprietario a seguito della occupazione acquisitiva di un suo immobile verificatasi durante il periodo della occupazione legittima, inizia a decorrere dal giorno della cessazione di quel periodo;
che il periodo legale dell'occupazione legittima inizia a decorrere dalla data del provvedimento che l'ha disposta e non dalla data di immissione in possesso della Amministrazione occupante, che, pertanto, nella specie - fermo restando che l'occupazione era stata disposta per il periodo di anni tre - l'occupazione legittima del fondo CO era cessata il 3 ottobre 1983, e non il 3 dicembre 1983 come sostenuto dall'attore; e che, di conseguenza, l'azione per cui è causa (proposta con atto notificato il 21 novembre 1988) è stata introdotta dopo che il diritto del CO s'era già prescritto. 3.- IO CO propose appello convenendo l'Amministrazione Provinciale di Latina davanti alla Corte d'appello di Roma con atto di citazione notificato l'11 febbraio 1995, nel quale sostenne che a mente del disposto del decreto 3 ottobre 1980 n. 1975, l'occupazione d'urgenza del proprio fondo doveva avere una durata legale pari alla somma dei lassi di tempo intercorrenti tra la sua data e quella di immissione in possesso e tra la data di immissione in possesso e la scadenza di un triennio, sicché il periodo di occupazione legale era comunque scaduto solo il 3 dicembre 1988, con tutte le necessarie conseguenze.
L'Amministrazione appellata resistette al gravame. La Corte di Roma, decidendo con sentenza depositata il 16 settembre 1996, ha respinto l'appello ed ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Il giudice d'appello ha fondato la pronuncia su una duplice ragione.
In una prospettiva principale, ha escluso che il decreto 3 ottobre 1980 n. 1975 potesse essere interpretato nel senso proposto dall'appellante. A suo avviso, infatti, la clausola di quel provvedimento relativa alla durata della occupazione legittima deve essere intesa nel senso che la stessa si limita a stabilire che alla scadenza del termine di tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso, il periodo di occupazione avrebbe potuto essere prorogato, con altro formale provvedimento, per il periodo corrispondente al lasso di tempo precedente l'immissione in possesso. Ne ha tratto, che poiché questo secondo provvedimento non era stato pronunciato, l'occupazione legittima era cessata il 3 ottobre 1983.
In una prospettiva subordinata ha affermato che - diversamente opinando -ne conseguirebbe che, di fatto, il decreto 3 ottobre 1980 n. 1975 avrebbe disposto la decorrenza del periodo di occupazione legittima dal giorno di immissione in possesso e da quello della sua pronuncia;
ma che una siffatta prescrizione sarebbe illegittima stante la violazione del principio che il provvedimento di occupazione determina, per la sua sola emanazione, "la immediata ed automatica compressione delle facoltà del proprietario del fondo", di modo che la stessa non potrebbe che essere disapplicata, con la conseguenza che, comunque, sul piano formale l'occupazione legale del fondo CO sarebbe comunque cessata il 3 ottobre 1983. 4.- IO CO ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo di annullamento, illustrato da memoria. L'intimata Amministrazione Provinciale di Latina resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla precedente esposizione emerge in modo immediato che durante la vicenda processuale l'indagine relativa all'individuazione del giorno in cui è cessato il periodo legale dell'occupazione legittima del fondo di IO-CO disposta con il decreto della Giunta Provinciale di Latina 3 ottobre 1980 n. 1975 (decisiva ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto del CO al risarcimento del danno da espropriazione sostanziale) si è incentrata sulla interpretazione della clausola, contenuta in quel provvedimento, per la quale detta occupazione era prevista "per un periodo massimo di anni tre dall'immissione in possesso". 2.- Con l'unico motivo di annullamento il ricorrente denuncia che le ricostruzioni del contenuto di quella locuzione proposte ed accolte in via alternativa dalla Corte d'appello di Roma, violano l'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865, applicano l'art. 73 L. 25 giugno 1865 n. 2359 e violano, infine, gli artt. 1363 e 1371 Cod. civ.
Infatti, sostiene, da un canto, sul piano letterale, logico e sistematico, quella locuzione non può che essere intesa nel senso che con la stessa è stato stabilito che l'occupazione legittima era consentita per il periodo di anni tre dalla data di immissione in possesso;
dall'altro, sul piano giuridico, una siffatta prescrizione è del tutto legittima, stante il disposto dell'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865 al cui regime rimane assoggettata l'occupazione per cui
è controversia.
3.- Come è del tutto palese, il motivo investe le premesse di fatto di entrambe le rationes sulle quali la Corte di Roma ha fondato la propria decisione, sicché - diversamente da quanto eccepisce la controricorrente - nessuna di esse è divenuta definitiva per non essere stata censurata, il che esclude che il CO non abbia interesse all'impugnazione che ne occupa.
Il ricorso, perciò, è ammissibile.
4.- La censura formulata nel motivo è fondata, posto che le conclusioni della Corte territoriale sulla questione relativa all'interpretazione della clausola risultano sorrette da una motivazione invalida sotto più profili.
Per vero, non enuncia le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal dato letterale, alla cui stregua detta clausola non può che essere letta nel senso che la stessa stabilisce che l'occupazione legittima doveva avere una durata di tre anni a decorrere dal giorno della immissione della Amministrazione occupante nel possesso del predio CO: vale a dire, in ordine al caso di specie, dal 3 dicembre 1980
Nel contempo, non si individuano ragioni che sul piano dialettico o su quello giuridico, possano essere valorizzate al fine di paralizzare la lettura emergente dal dato letterale. Tanto anche perché, stante il disposto dell'art. 20 comma 3 L. n. 865/1971 ("l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso") da applicarsi nella specie, risulta del tutto legittima una clausola che, come quella della quale si tratta, fissi il periodo della occupazione legittima con decorrenza dalla data di immissione in possesso, anziché da quello della data di emissione del provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza. Nè in contrario può valere il principio secondo cui la deliberazione che dispone l'occupazione d'urgenza determina immediatamente già dalla data della sua emanazione, la compressione delle facoltà del privato sul fondo, posto che siffatto principio attiene esclusivamente al tema della decorrenza degli effetti della occupazione legittima e non incide in alcun modo sul distinto tema della durata della occupazione stessa, che è regolato in modo autonomo ed esaustivo dal richiamato terzo comma dell'art. 20 L. n.865/1971. Il motivo, pertanto, deve essere accolto.
5.- Ne discende l'accoglimento del ricorso: la cassazione della sentenza impugnata;
ed il rinvio ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello di Roma, diversa Sezione - per il nuovo esame sulla base dei principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per cassazione proposta da IO CO
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2953 del 16 settembre 1996; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, diversa Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999