Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione (art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.), unico soggetto legittimato ad impugnare essendo il pubblico ministero.
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- 2. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 10877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10877 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/01/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 143
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 23814/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS CE, N. IL 22/09/1936 indagato;
contro
2) MACCHIONI MARIO, N. IL 07/12/1951;
avverso l'ordinanza n. 2059/2009 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del 31/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. SI EL, indagato per il reato di lesioni colpose a seguito di infortunio sul lavoro, proponeva impugnazione contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Viterbo in data 31/1/2011, il quale, svolta l'udienza camerale, aveva respinto la richiesta di archiviazione del P.M. ed aveva disposto, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, la formulazione di imputazione coatta da parte del
P.M. Affermava che l'ordinanza del GIP era priva di adeguata motivazione, ed altresì il provvedimento era stato emesso sulla base di una opposizione proposta dalla parte offesa di per sè inammissibile.
Chiedeva l'annullamento della decisione.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ed anche la parte offesa presentavano memorie.
3.1. Il ricorso si palesa inammissibile.
In primo luogo, va detto che il ricorrente non appare legittimato a dolersi di quanto stabilito dal GIP;
piuttosto, eventualmente unico legittimato ad eventuali doglianze potrebbe essere il P.M. cui l'ordine di formulazione dell'imputazione coatta è diretto;
nel procedimento di archiviazione il rapporto che si instaura riguarda direttamente il GIP ed il P.M, titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, (v. così, Cass. 30/6/2010 n. 29186).
3.2 Inoltre, il provvedimento impugnato, di carattere ordinatorio, neppure può ritenersi abnorme, il che solo consentirebbe l'impugnazione dello stesso al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza in data 26-3-2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all'individuazione del c.d. provvedimento abnorme. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e l'abnormità c.d. funzionale, dall'altro. Nel primo caso, si configura l'ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto:
abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo, ed uno dei casi di "paralisi" del processo è configurabile tra l'altro allorché il P.M. sia tenuto all'esecuzione di un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento. In altre parole, l'atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, (anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato), e se il P.M. possa sempre compiere l'atto senza incorrere in alcuna nullità:
in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. È evidente, nell'anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare contemporaneamente elementi di abnormità c.d. strutturale e funzionale.
4. Nel caso di specie, l'ordinanza adottata dal Giudice dell'udienza preliminare non può qualificarsi come abnorme, perché è stata in ogni modo assunta nell'ambito del potere ordinatorio riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5. Essa può eventualmente ritenersi illegittima, ma il suo contenuto non è sicuramente avulso dal sistema e gli effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo del processo.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012