Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2013, n. 47537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47537 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1716
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 27638/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, nato il giorno 26 dicembre 1948;
avverso la sentenza 19 marzo 2013 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AR IO ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 19 marzo 2013 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza 20 settembre 2012 dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano, in quanto ritenuto responsabile del delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e art. 80, comma 2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancata valorizzazione degli elementi favorevoli alla detta concessione, con violazione della regola del "ne bis in idem sostanziale", posto che i precedenti penali specifici erano già stati considerati per l'applicazione degli aumenti per la recidiva. Con un secondo motivo si lamenta sempre nell'ambito della censura ex art. 62 bis c.p., che il ruolo di "corriere" non era stato invocato per sostenere la marginalità della condotta, ma soltanto per dedurne da essa una attenuazione della risposta sanzionatoria. Nessuna delle due doglianze può essere accolta.
Invero, quanto alla prospettazione del "ne bis in idem sostanziale", va rammentato che per risalente ed immodificata giurisprudenza (cass. pen. sez. 1^, 8857/1977 Rv. 136409), detto principio, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 c.p., non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore, per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento. Ciò che è richiesto, come nel caso di specie, è che il fattore stesso presenti un significato polivalente.
Opera pertanto legittimamente il giudice che, attraverso il riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, neghi la concessione delle attenuanti generiche e, nel contempo, eserciti in senso sfavorevole la facoltà di ritenere la recidiva, applicando, nel quadro della complessiva valutazione della condotta, l'aumento di pena corrispondente, mediante la valorizzazione dei precedenti penali dell'accusato.
Quanto al secondo motivo, concernente il ruolo secondario di corriere, finalizzato, secondo il ricorrente, non tanto al riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., quanto all'effetto di conseguire una riduzione della sanzione, di esso ha comunque tenuto conto la corte distrettuale (cfr. pag. 5 motivazione) con motivazione insindacabile in questa sede, e che ha appunto consentito l'irrogazione di una sanzione in misura "non di molto superiore alla pena edittale".
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013