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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 16802/2025
tra (30.10.84), rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Parte_1
Cacciapuoti con cui elett. domicilia come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, - , rapp.to e dif. ex art 417 bis Controparte_2
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver ottenuto con Sentenza n. 1064/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.02.2023, divenuta definitiva in quanto non impugnata, l'accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2019-2020 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti nel ricorso introduttivo. Deduceva:
- che nel periodo oggetto del predetto giudizio (a.s. 2019-2020) aveva svolto il proprio servizio sulla base di contratti a tempo determinato, percependo sempre la retribuzione, ma di non aver percepito la retribuzione professionale docenti;
- pertanto, di avere diritto ad ottenere il pagamento della somma corrispondente alla indennità in parola, somma che viene quantificata in € 1.454,17 così come risulta dai conteggi allegati al ricorso. Tanto premesso, e lamentando il perdurante inadempimento della resistente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle differenze spettanti oltre accessori come per legge. Vinte le spese con attribuzione. La amministrazione convenuta resisteva alla domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa veniva per la prima comparizione innanzi al sottoscritto giudice istruttore all'udienza del 13.11.2022 ed alla odierna udienza del Parte 18.12.2025, autorizzata la notifica all , veniva decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
******* Il ricorso è fondato. Va in proposito chiarito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n. 1064/2023 del 16/02/23, invocata in questa sede dalla parte istante, fondi la pronuncia di condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1 conseguenti al riconoscimento del diritto “della parte ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il periodo indicato in premessa (anno scolastico 2019-2020) in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti”. I conteggi elaborati dalla parte ricorrente, al netto degli accessori, possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti criteri contabili. La domanda va pertanto accolta e la convenuta condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della parte ricorrente. Su detti importi saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione delle spettanze al saldo in ragione di quanto disposto dall'art. 22, co. 36, L. 724/94. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ed altresì alla serialità della lite, con distrazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) condanna il , in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, al pagamento, a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il periodo dal 02.10.2019 al 10.06.2020, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 1.454,17 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli importi al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 750,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, con attribuzione al difensore istante.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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