Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME L P0707 / 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 1224/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere 2172/00 Dott. Mario IO MORELLI Consigliere Cron. 23325 SALME' Consigliere Rep. 3649 Dott. Giuseppe Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 04/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 1200l MU US, Curatore del FALLIMENTO SICILIANA SGO. 2001 E TURISMO SSI.CO.T. SpA, elettivamente 1 0 3 5 COMMERCIO domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso E VARIE DEV l'avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PIACENTINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CU AN, RA IG, ST NC, LL ROSARIO;
2001 intimati e sul 2° ricorso n° 02172/00 proposto da: 984 -1- CU AN, RA IG, ST NC, LL ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 9, presso l'avvocato NC NAPOLITANO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
MU US, Curatore del FALLIMENTO SICILIANA COMMERCIO E TURISMO SSI.CO.T. SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PIACENTINO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 807/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 14/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Adragna, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, 1'Avvocato Napolitano, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso -2- incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 16.1.1986 il curatore del fallimento della SI.CO.T. s.p.a., dopo aver ottenuto dal giudice delegato ai sensi dell'art. 146 L.F. il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di £ 80.000.000, dei beni mobili immobili di TI RI, già ed unico dal 22.3.1979 al 18.5.1983 amministratore denominazione era della CIF MATIC s.p.a. la cui stata mutata in quella di SI.CO.T. s.p.a., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trapani lo RI nonché i sindaci in carica nel periodo predetto LU AR, IO EL e RA TI, chiedendo la convalida del sequestro conservativo e la loro condanna in solido al risarcimento dei danni provocati alla società ed ai creditori sociali dalle seguenti operazioni irregolari: ingiustificata iscrizione а debito, nel bilancio della società, della somma di £ 26.000.000 per lavori di consolidamento di immobili della società, mai eseguiti;
restituzione ai soci, in data 31.12.1982, di conferimenti per il complessivo importo di £ 39.000.000 senza previa delibera del capitale مبارا } 1 3 sociale, con conseguente incremento del capitale non ancora liberato da £ 55.000.000 a £ 94.000.000; alienazione, in data 17.5.1983, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello reale, di un'autovettura acquistata solo tre mesi prima al prezzo di £ 14.000.000. Si costituiva lo RI, eccependo pregiudizialmente sia l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in quanto la società aveva la sua sede in Palermo ove gli asseriti danni dovevano considerarsi verificati ed ove doveva quindi ritenersi radicata la competenza in base ai criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 C.P.C. e sia l'inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta ex art. 2394 C.C. in quanto fino alla data del 18.5.1983, in cui egli aveva alienato la propria quota sociale ed era cessato dalla carica, non vi erano creditori sociali che potessero considerarsi pregiudicati dalle asserite irregolarità. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo che la somma di £ 26.000.000 era stata effettivamente versata all'impresa SS che aveva eseguito i lavori per il restauro degli immobili sociali, che il deprezzamento del veicolo 4 alienato era dipeso dai danni dallo stesso riportati a seguito di un incidente e che la somma di £ 39.000.000 gli era stata corrisposta a titolo di rimborso di anticipazioni e finanziamenti temporanei da lui effettuati in conto di un possibile futuro aumento di capitali mediante la cessione di alcuni suoi crediti professionali. Chiedeva in ogni caso la compensazione degli asseriti crediti con il debito contratto nei suoi confronti dalla società che non aveva mai corrisposto i compensi dovuti per la sua attività di amministratore. Il AR, il TI ed il EL non si costituivano. Con sentenza del 12.12.1996-2.4.1997 il Tribunale di Trapani disattendeva l'eccezione d'incompetenza per territorio, convalidava il sequestro conservativo eseguito nei confronti dello RI e condannava tutti i convenuti in solido al pagamento della somma di £ 60.166.000 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento. Proponevano impugnazione lo RI e gli altri convenuti rimasti contumaci in primo grado ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la ich 5 curatela, la Corte d'Appello di Palermo con 25.6-14.9.1999, in parziale riforma sentenza del della sentenza del Tribunale, condannava i convenuti in solido al pagamento della minore somma di £ 9.166.000 con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del fallimento. Dopo aver precisato che la questine relativa all'incompetenza per territorio era ormai preclusa al AR, al TI ed al EL che non l'avevano eccepita in primo grado ove non si erano costituiti, rilevava la Corte d'Appello per quanto riguarda lo RI che l'azione di responsabilità h proposta ai sensi dell'art. 146 L.F., in cui vengono cumulate sia l'azione di cui all'art. 2393 C.C. che quella di cui all'art. 2394 C.C., pur non rientrando fra quelle assegnate alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare in quanto già nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura fallimentare, doveva ritenersi ritualmente esercitata, in applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 20 C.P.C., nel luogo in cui si era verificato il danno in considerazione della natura extra_contrattuale del profilo derivantele dall'art. 2394 C.C.. di inammissibilità, Quanto all'eccezione ch 6 Osservava che nella prospettiva della responsabilità extracontrattuale un danno per la lesione del credito prodotto da un'irregolare gestione è astrattamente configurabile solo per i crediti già esistenti, ma che, comprendendo, come già si è detto, l'azione di cui all'art. 146 L.F. esercitata dal curatore sia l'azione prevista dall'art 2393 C.C. che quella dell'art. 2394 C.C., non v'è dubbio che la prima delle due, in quanto funzionale alla tutela del diritto della società per i danni prodotti al suo patrimonio dall'infedele esecuzione del mandato, prescinde dalla presenza dei creditori sociali. Nel merito osservava, in ordine al pagamento 26.000.000 all'impresa SS, della somma di ritenuto fittizio dal Tribunale in mancanza di prove sull'avvenuta esecuzione dei lavori, che tale spesa, come era stato chiarito nell'atto di appello, non si riferiva a veri e propri lavori di restauro, malgrado tale fosse la causale risultante dalle due fatture, ma a studi tecnici predisposti per la fattibilità dell'opera, come era precisato nella copia informe della relazione illustrativa redatta dalla ditta SS, il cui titolare aveva confermato la circostanza ed il pagamento. { 7 Per quanto riguarda l'importo di £ 39.000.000, riteneva che si era verificata un'effettiva restituzione dei conferimenti ai soci, da considerarsi illegittima in quanto disposta in violazione dell'art. 2623 n.2 C.C. essendo mancata una contestuale riduzione del capitale sociale, senza peraltro che ricorresse l'ipotesi di riduzione di capitale prevista dall'art. 2445 C.C., ma che, essendosi nel contempo incrementato il credito della società per un uguale importo, l'unico danno presumibile era solo quello legato alla perdita dei frutti civili delle somme restituite, liquidabili con criteri equitativi nella misura che riteneva di determinare in £ 8.000.000, pari al tasso di interesse normalmente praticato negli anni 1982-1985. Relativamente ai danni conseguenti alla vendita del veicolo ad un prezzo inferiore a quello reale, rilevava la Corte di merito che correttamente il Tribunale aveva ritenuto ingiustificata la notevole differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita in considerazione del breve lasso di tempo intercorso fra le due operazioni (tre mesi), del fatto che l'acquirente fosse un'altra società amministrata dallo RI, 8 صدا della concomitanza di tale operazione con la cessazione dello RI dalla carica di amministratore e del fatto infine che non era stata fornita la prova sui danni riportati dall'autovettura a seguito del dedotto incidente. Riteneva infine corretta la liquidazione del compenso allo RI nella misura di £ 8.000.000 per l'attività di amministratore, non essendo il giudice, cui compete la liquidazione in mancanza di un'espressa determiazione nell'atto costitutivo da parte dell'assemblea, vincolato dalle tariffe professionali. Determinava quindi il credito complessivo in £ 17.166.000 ed, operata la compensazione con il credito riconosciuto allo RI per l'importo di £ 8.000.000, condannava gli appellanti al pagamento della somma residua di £ 9.166.000 con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data del fallimento. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il curatore del fallimento della quattro motivi di SI.CO.T. s.p.a., deducendo censura. Resistono controricorso TI con RI, LU AR, RA TI e IO 19 9 EL che propongono anche ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Prioritario è l'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale con cui 1'impugnata sentenza viene censurata in ordine ad altrettante questioni di ordine processuale, vale a dire nella parte in cui è stata confermata la competenza territoriale del Tribunale di Trapani e l'ammissibilità dell'esperita azione di responsabilità. Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, TI RI, LU AR, RA TI e IO EL denunciano violazione degli artt 18 e 20 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.2 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello, pur che l'azione prevista dall'art. 146riconoscendo L. F. non appartiene alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare, ha ritenuto ugualmente la ہلا competenza territoriale del Tribunale di Trapani 10 erroneo che l'azione esercitata sul presupposto mentre avrebbe fosse di natura extracontrattuale, dovuto considerarla trattandosi di contrattuale, una violazione ad un obbligo specifico e non essendo necessario provare l'ingiustizia del danno né la colpa degli amministratori ai sensi dell'art. 1218 C.C.. La censura è infondata. L'art. 146 comma 2 L.F., nel trasferire al curatore l'esclusiva legittimazione ad esercitare unitariamente nei confronti degli amministratori l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 C.C. che prima del fallimento spettava disgiuntamente alla società ai sensi dell'art. 2393 C.C. ed ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 C.C., cumula i vantaggi di entrambe le azioni, da intendersi contemporaneamente proposte, con la conseguenza che la loro responsabilità può essere dedotta ed affermata sia con riferiento all'azione proponibile dalla società in relazione al danno cagionato al patrimonio sociale a seguito di un comportamento doloso colposo e sia con riferimento all'azione proponibile dai creditori sociali per la conservazione del patrimonio sociale Ц reso insufficiente dall'inosservanza dei relativi 11 obblighi ed inidoneo quindi ad assolvere alla generica funzione di garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 C.C.. Privilegiando ai fini in esame tale secondo profilo e quindi l'azione proposta ai sensi dell'art. 2394 C.C., ritiene questa Corte che la relativa responsabilità, fatta valere in concreto unitamente all'altra, sia di natura extracontrattuale. E' noto al collegio il contrasto sorto al di merito ed in riguardo nella giurisprudenza dottrina. Non potendosi però ipotizzare fra i creditori sociali e gli amministratori la preesistenza di un vincolo obbligatorio, sia esso di natura legale o contrattuale, - ravvisabile invece nei confronti della società e non degli amministratori da -considerarsi terzi rispetto ai creditori sociali deve ritenersi che la responsabilità prevista dall'art. 2394 C.C. abbia natura extracontrattuale, confermandosi e dandosi così continuità al recente orientamento espresso da questa Corte (Cass. 10488/98). Così qualificato il profilo dell'azione riferibile all'art. 2394 C.C. e pur escludendo, 12 d'altra parte, che il giudizio possa ritenersi attratto dal foro fallimentare ai sensi dell'art. 24 L.F. in quanto l'azione non nasce dal fallimento ma poteva essere esercitata, sia pure disgiuntamente, anche prima, correttamente la Corte d'Appello ha individuato la competenza territoriale del Tribunale di Trapani con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 20 C.P.C., vale a dire al luogo in cui si sarebbero verificati i danni denunciati ed ove deve eseguirsi S l'obbligazione. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione degli artt. 2393 e 2394 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostengono che erroneamente il Tribunale non ha ritenuto inammissibile l'azione, nonostante non sussistessero né i presupposti dell'art. 2393 C.C., in mancanza di una lesione all'interesse della società e dei soci, costituiti dallo stesso RI e dalla moglie, né quelli dell'art. 2394 C.C. in mancanza di creditori sociali fino all'epoca in cui lo RI cessò dalla carica di amministratore. Deducon altresì, che in analoga violazione era incorsa la Corte di merito in ordine all'alienazione del veicolo, avendo in tal modo Wh 13 inammissibilmente sindacato le scelte validitàimprenditoriali e negato, oltre tutto, probatoria alla documentazione prodotta sui danni. Anche tale censura è infondata. Cumulando, l'azione esercitata dal curatore, i vantaggi di entrambe le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 C.C., come è stato già sottolineato in relazione al precedente motivo, e potendosi privilegiare ai fini specifici quello proponibile dalla società ai sensi dell'art. 2393 f C.C., viene meno l'elemento preclusivo della necessaria preesistenza dei creditori sociali dedotto con riferimento all'azione di cui all'art. 2394 C.C.. Privo di rilievo giuridico è poi l'assunto, prospettato in relazione all'azione proponibile dalla società, circa la mancanza di una lesione dell'interesse della società e dei soci per essere la stessa formata dallo stesso amministratore (10 RI per il 90%) e dalla moglie (per il 10%). Non tengono conto, infatti, i ricorrenti che la responsabilità cui sono tenuti gli amministratori ed i sindaci ai sensi degli artt. 2392 e 2393 C.C., in relazione al danno cagionato dall'inosservanza degli obblighi a loro carico, si configura non già (6) 14 verso i singoli soci ma nei confronti della società, vale a dire di un soggetto da loro distinto, i cui poteri, a seguito del fallimento, sono trasferiti al curatore che conseguentemente può esperire tutte le azioni di carattere patrimoniale a tutela della stessa. In tale ambito vanno collocate, quindi, quelle operazioni compiute con dolo о colpa dagli amministratori e che hanno comportato un danno per la società, fra cui rientra certamente la vendita dell'autovettura, avvenuta, secondo le valutazioni operate dalla Corte d'Appello, ad un prezzo notevolmente ridotto rispetto al suo effettivo valore. Non si nega con ciò il potere dell'amministratore di operare le scelte discrezionali ritenute necessarie per le finalità dell'impresa, ma si intende solo riaffermarne la responsabilità e l'ammissibilità della relativa azione in presenza di comportamenti, quali quello della vendita del veicolo, in cui i giudici di merito, attraverso la valutazione di varie risultanze emerse, hanno addirittura ravvisato il sospetto di un comportamento doloso volto а favorire altra società dello stesso amministratore. 15 Esaurite le questioni di natura processuale con l'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale, deve essere ora esaminato il ricorso principale proposto dalla curatela. Con il primo motivo del ricorso principale il curatore del fallimento della SI.CO.T. s.p.a. denuncia insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2704 C.P.C. e 116 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la somma di £ 26.000.000 fosse stata pagata а fronte di un semplice studio di fattibilità dei lavori, senza considerare che dalle fatture emesse dalla ditta SS risultava che l'importo stato pagato invece "per lavori di eliminazione di infiltrazioni di umidità e consolidamento strutture" e non per progettazioni e studio%;B che il documento da cui risultava tale studio non era sottoscritto;
che esso, essendo privo di data certa, non era opponibile ai sensi dell'art. 2704 C.C. al curatore, quale terzo;
che la Polizia Tributaria non aveva direttamente accertato l'asserito pagamento delle fatture ma si era limitata ad assumere l'imprenditore che non poteva 16 smentire il documento da lui stesso certamente che infine lo stesso RI, nel emesso e costituirsi, aveva sostenuto, prima di essere smentito dalla prova testimoniale, che i lavori di cui alle fatture fossero stati effettivamente eseguiti. La censura è infondata, essendo basate le conclusioni della Corte d'Appello, circa la veridicità della spesa in questione, su valutazioni di merito delle risultanze di causa, insindacabili in questa sede (di legittimità). documento - da cui risulta che Lo stesso stato pagato а titolo di l'importo era progettazione e studio di fattibilità dei lavori eliminare le infiltrazioni diper umidità e consolidare le strutture e non а seguito dell'esecuzione dei lavori non può essere esaminato sotto il profilo di legittimità dedotto dal ricorrente che ne ha sostenuto l'inopponibilità nei suoi riguardi ai sensi degli artt. 2702 e 2704 C.C. in quanto privo di data e di sottoscrizione. Tale documento infatti, proprio per la mancanza di detti requisiti e per l'impossibilità quindi di attribuire ad esso gli effetti previsti dalle citate norme, è stato considerato dalla Corte 17 Ir d'Appello, che ha evidenziato la descrizione analitica in esso contenuta, alla stregua di una prova atipica, liberamente valutabile, come tale, dal giudice unitamente alle altre risultanze, costituite dalla deposizionesoprattutto testimoniale del soggetto che ha confermato lo studio di fattibilità e l'avvenuta riscossione della relativa somma. Non si esclude che le risultanze di causa avrebbero potuto prestarsi anche a diverse conclusioni, ma non è certamente compito di questa Corte ricercare altre soluzioni attraverso una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo consentito solo verificare se quella adottata incorra negli specifici vizi previsti per il giudizio di legittimità. La Corte d'Appello, del resto, ha fornito una sufficiente motivazione, evidenziando gli elementi che а suo giudizio depongono per la veridicità della spesa e che relegano nell'ambito dell'errore l'iniziale indicazione della spesa come pagamento di lavori effettivamente eseguiti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C. nonché violazione 18 degli artt. 2623 e 2445 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, pur ritenendo illecita l'avvenuta restituzione dei conferimenti ai soci nella misura di £ 39.000.000, abbia poi commisurato tale perdita ai frutti civili conseguibili con tale somma e non abbia considerato che tutto ciò, comportando un'anomala riduzione del sociale, preclude la possibilitàcapitale di versamento ai soci e che richiederne il conseguentemente il danno corrisponda all'intero s ammontare illecitamente sottratto. La censura è fondata. L'art. 2623 n.2 C.C. considera come illecita, configurandola addirittura come reato, la restituzione ai soci di conferimenti fuori dall'ipotesi di restituzione del capitale sociale. Evidente è la sua finalità, volta а tutelare l'intangibilità del capitale a garanzia dei creditori sociali e della stessa potenzialità economica e solvibilità della società nella sua attività operativa. La Corte d'Appello ha accertato in punto di fatto che vi era stata una vera e propria restituzione di conferimenti, ma non ha tratto poi le dovute conseguenze, sostenendo che il danno deve 19 ritenersi limitato alla perdita dei relativi frutti civili in quanto, a fronte di tale riduzione, si un incremento del credito della era verificato società. Non ha considerato però la Corte di merito che, con il venir meno di tale funzione di garanzia, il danno, scaturente direttamente dalla violazione del precetto che impone l'integrità del capitale, consiste proprio nella mancata disponibilità della parte di capitale illecitamente sottratta, con la conseguenza che la sua reintegrazione non può che avvenire in forma specifica attraverso la sua restituzione. Sul punto l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in ordine all'ammontare di tale danno, pari all'importo di £ 39.000.000 illecitamente restituito, ricorrono le condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma C.P.C., con la conseguente condanna dei ricorrenti incidentali al pagamento in solido di tale somma oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data del fallimento, come riconosciuti dalla Corte d'Appello in ordine all'importo liquidato, senza che fosse stata proposta sul punto alcuna censura. 2 020 L'accoglimento del presente motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo e del quarto, riguardanti ulteriori motivi di censura relativi alla stesso credito derivante dall'illecita restituzione di conferimenti. Rimangono da esaminare il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione degli artt. 2389 e 1709 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia liquidato il compenso allo RI solo in £ 8.000.000 e non abbia considerato che in base all'art. 1709 C.C., previsto in tema di mandato ed applicabile anche agli amministratori delle società, la determinazione del giudice consentita unicamente se non risulti dalle tariffe professionali e che nel caso specifico il compenso spettante avrebbe dovuto essere conseguentemente liquidato sulla base di dette tariffe in £ 147.571.230. La censura è infondata. Il compenso dell'amministratore di una società per azioni è disciplinato dagli artt. 2364 e 2389 C.C. i quali prevedono che esso venga stabilito dall'atto costitutivo o dall'assemblea. 21 Malgrado nulla sia previsto per l'ipotesi in cui manchi una tale determinazione, non v'è dubbio che, trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, l'interessato possa ricorrere al giudice il quale, in mancanza di riferimenti normativi diretti, non può che avvalersi di criteri discrezionali, la cui applicazione, se sufficientemente motivata con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte. Contrariamente а quanto sostengono i ricorrenti incidentali, il giudice non ha quindi alcun obbligo di applicare le tariffe professionali cui fa riferimento l'art. 1709 C.C. in tema di mandato, dovendosi riconoscere al riguardo che egli possa sopperire con proprie valutazioni di merito, purchè dia, come già sottolineato, sufficiente ragione delle sue scelte. riconoscimento delle tariffe Peraltro il professionali non potrebbe prescindere dall'effettivo esercizio della relativa attività che nel caso in esame è stato sostanzialmente escluso, avendo la Corte d'Appello, nel confermare la valutazione del Tribunale, evidenziato la mancanza di un'attività operativa della società, riscontrata dai bilanci del periodo in questione 22 ch (1979-1983). Con il quarto motivo infine ricorrenti denunciano violazione dell'art. 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C., sostenendo che il Tribunale di Trapani aveva condannato i convenuti al pagamento degli interessi nella misura fissa del 5%, mentre la Corte d'Appello, pur in mancanza di impugnazione sul punto da parte della curatela, aveva riconosciuto gli interessi al tasso legale che nel periodo tra il 16.12.1990 ed il 31.12.1996 era fissato nella misura del 10%. Anche tale censura è infondata, basandosi su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Deve ritenersi, infatti, che la Corte d'Appello abbia interpretato la liquidazione degli interessi operata dal Tribunale nella misura del 5% come mera applicazione dell'interesse legale (quale appunto all'epoca) e che sotto tale profilo (legale)era interessi nelabbia poi liquidato gli ulteriori frattempo maturati, la cui determinazione è per definizione fissata dalla legge. Ciò trova riscontro peraltro nell'impugnata sentenza che, nel riportare, nella parte relativa allo svolgimento del processo, la decisione del ch Tribunale, fa espresso riferimento agli interessi 23 legali e non alla percentuale del 5%. Interpretata in tali termini la sentenza ultrapetizione può impugnata, nessun vizio di pertanto ravvisarsi sul punto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 109T 250.000 come in dispositivo. 456T 120000
P.Q.M.
OT. 37000- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo edel ricorso principale. Accoglie il secondo dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata 2 in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna in solido i ricorrenti incidentali alla restituzione della somma di £ 39.000.000 a favore della curatela del fallimento della SI.CO.T. 1 0 s.p.a. con la rivalutazione e gli interessi dalla data del fallimento. Condanna in solido ricorrenti incidentali al pagamento delle spese che, compensate per metà, liquida in £ 5.000.000 per onorario e £. 125090 per quelle effettive. Roma, 4.4.2001 Il Presidente Il Consigliere est. Mgo RicenseMy b y 2001 Qu