Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di estorsione la condotta del legale di un istituto di patronato che pretenda dagli assistiti, senza averne alcun diritto, una percentuale delle somme ad essi corrisposte, prospettando altrimenti la definitiva perdita degli emolumenti ad essi spettanti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2009, n. 24851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24851 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 05/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1929
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 7770/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR nato il [...];
avverso la sentenza del 30/06/2003 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI OV che ha concluso per annullamento senza rinvio per il reato di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste;
rigetto nel resto;
Uditi i difensori avv.ti De Blasis Dario e Coppi Franco i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 30/6/2003, la Corte di Appello di Roma dichiarava l'avv. LE Marco responsabile del delitto di associazione a delinquere, tentata estorsione (nei confronti di CR ZE e ON IO), estorsione (nei confronti di AR AR OR - GI LA - VA CH - De AB QU - GA OR - UD GI - Di IL OV - CA AR ID - RE NE) e, per l'effetto, lo condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuatiti comuni di cui all'art. 62 c.p., n. 6, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 517,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione. In particolare, il ricorrente veniva dichiarato responsabile dei suddetti reati perché, in qualità di legale del patronato ACAI di Via Cusano Milanino n. 10 di Roma e delegato alla definizione delle pratiche relative alla liquidazione delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento, si associava con AV LB e NT SA, quali responsabili del patronato, allo scopo di commettere diverse estorsioni, consistite nel costringere le persone offese a farsi elargire indebiti pagamenti dietro minaccia di non consegnare loro le somme erogate dall'Ente competente, per fatti risalenti fino alla primavera del 1995. La Corte perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: "Dalle risultanze processuali emerge una stretta interdipendenza del ruolo svolto dal AV e dal NT che operavano nell'ambito del Patronato, con quello del LE, quest'ultimo quale legale del medesimo Patronato, incaricato di seguire le pratiche pensionistiche in sede amministrativa e giudiziaria, ruoli destinati ad integrarsi, finalizzati tutti al perseguimento del risultato economico desiderato. Il coinvolgimento dell'odierno appellante nei medesimi fatti estorsivi contestati al AV ed al NT e la sua compartecipazione all'attività criminosa risulta chiaramente dalle concordi dichiarazioni delle parti offese. In primo luogo è da precisare che gli stessi esponenti del Patronato hanno sempre giustificato nei confronti degli assistiti, che lamentavano l'esosità delle pretese di carattere economico, affermando che gli importi richiesti erano necessari per far fronte alle spese legali relative ai procedimenti finalizzati al riconoscimento degli emolumenti e che di tali importi era destinatario l'Avv. LE, officiato a seguire le pratiche dei ricorrenti". In particolare, la Corte, dopo avere analizzato le risultanze istruttorie (dichiarazioni rese dagli stessi imputati - dalle parti offese - riscontri documentali), così riassumeva gli indizi che l'avevano indotta a ritenere provato il reato associativo:
- "negli iniziali contatti tenuti dal LE, talora da lui autonomamente stabiliti (AC), con le persone assistite, che venivano invitate a rivolgersi al AV ed al NT. Quest'ultimi informavano gli interessati sulla complessità della causa ("un intero Studio legale ha lavorato per la pratica"), prospettando la necessità di dover corrispondere, per coprire le spese legali, una percentuale degli emolumenti attribuiti, nella misura del 30/35% ovvero del 50%;
- nell'informare successivamente i beneficiari dell'avvenuta liquidazione degli importi attribuiti e sulle modalità della loro riscossione, rinviandoli quindi agli esponenti del patronato. Costoro provvedevano alla consegna degli assegni, esigendo, talora previamente, il compenso per l'attività svolta nell'entità e con le modalità di cui sopra è stato detto;
- nel sollecitare, talora, la corresponsione di precise somme di denaro (Agapiti), nel formulare richieste generiche di pagamento (UD), invitando gli assistiti a rivolgersi al AV ed al Costantini, i quali provvedevano a determinarne il preciso importo;
nell'indicare il nome dell'avv. LE sugli assegni rilasciati dalle parti offese (CH - UD - GA) in pagamento dell'opera svolta;
nei rapporti economici intercorsi con il AV;
nell'iniziativa assunta dal LE, a seguito dell'arresto del AV, di prendere contatti con le parti offese
(Cornacchiaola - UD - GA), nella prospettiva assai probabile che fossero sentite in merito ai rapporti economici con il patronato, impartendo loro precise istruzioni sulle dichiarazioni da rendere alla Guardia di Finanza onde evitare di rimanere coinvolto nelle indagini in corso;
nel restituire all'GA, dopo l'arresto del AV, una parte della somma riscossa, e nell'assumere l'iniziativa di sollecitare il NT a restituire alla CA" parte della somma dell'importo ricevuto. Sulla base delle suddette risultanze processuali, la Corte concludeva affermando che le emergenze processuali avevano evidenziato "un apparato organizzativo stabile di cui facevano parte il LE, il AV ed il NT, i quali, utilizzando una struttura assistenziale lecita, quale l'Istituto di patronato ACAI di via Cusano Milanino, operavano a margine della sua attività istituzionale per la realizzazione di un programma delinquenziale, volto al conseguimento di un illecito arricchimento personale ai danni degli assistiti. L'accordo criminoso contemplava una suddivisione dei compiti e dei ruoli nella fase preparatoria .... ed era caratterizzata da assoluta stabilità in quanto non circoscritto alla perpetrazione di uno o più reati determinati, bensì potenzialmente indirizzata alla consumazione di una serie indefinita di estorsioni nei confronti di coloro che avessero richiesto l'assistenza del patronato per la trattazione di pratiche pensionistiche, attività criminosa interrotta soltanto dall'arresto del AV";
SINGOLI reati di ESTORSIONE: la Corte Territoriale, dopo avere precisato che le richieste di denaro dovevano considerarsi giuridicamente illecite in quanto gli istituti di patronato e di assistenza devono svolgere la loro opera gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, essendo finanziati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rilevava che, nei singoli episodi contestati, era ravvisabile il delitto di estorsione in quanto "le utilità patrimoniali conseguite costituiscono un ingiusto profitto, con conseguente pregiudizio economico delle parti offese, posto che gli esponenti del patronato hanno prospettato ai ricorrenti, nel caso di mancata corresponsione di una percentuale della somma liquidata, la definitiva perdita degli emolumenti".
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, il LE, adducendo il seguente unico motivo:
Inosservanza ed erronea applicazione delle norme di legge (artt. 416 e 629 c.p.). Insussistenza del delitto di associazione a delinquere e di estorsione. Carenza dei requisiti. Omessa e/o erronea valutazione delle prove raccolte. Travisamento dei fatti. Il ricorrente, infatti, dopo avere confutato punto per punto la motivazione addotta dalla Corte, conclude affermando che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta, carente e lesiva dei suoi diritti "perché fondata su elementi probatori privi di pregio, consistenti esclusivamente in mere illazioni senza alcun riscontro documentale o storico attendibile, non avendo dato prova concreta dell'esistenza dell'accordo associativo criminoso basato sulla chiara e certa dimostrazione della volontà del soggetto di partecipare all'associazione e contribuire a realizzare il programma delinquenziale per cui l'associazione era stata costituita. Non vi è traccia del fine economico perseguito dall'imputato; non vi è traccia della spartizione del provento delinquenziale;
non vi è traccia del pactum sceleris tra il professionista e i membri del Patronato;
non vi sono prove testimoniali che indichino nell'Avv. LE il richiedente le somme illecite. Di fronte alla mancanza di elementi così importanti e qualificanti per l'esistenza del reato contestato, non si poteva pervenire alla sentenza di condanna dell'imputato sulla base di elementi fondati semplicemente su inconsistenti illazioni. Noterà infatti la Suprema Corte che gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata sono costituiti da presunzioni di colpevolezza non suffragate da alcun principio di prova. L'accordo scellerato si presume semplicemente sul fatto che il Patronato chiedeva denari per le spese legali e siccome il LE era avvocato e frequentava il Patronato, tra costoro doveva esserci necessariamente connivenza. Questa è la base dell'impianto accusatorio che viene corroborata con l'utilizzo della prova documentale rappresentata dagli assegni intestati all'Avv. LE, assegni mai a lui pervenuti e da questi, comunque, disconosciuti nella firma. A tale impianto è stato poi aggiunto il caso GA per confermare le prove raccolte intorno all'imputato e poi le dichiarazioni rese dalle parti offese, davvero inconsistenti. Ma la realtà processuale è ben altra e l'impianto accusatorio mostra tutta là sua debolezza quando viene posto al vaglio critico. Le presunzioni non sono di per sè sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza se non sono corroborate da elementi di prova o da indizi gravi precisi e concordanti. 1) L'avv. LE frequentava il Patronato perché ne era il legale e la sua permanenza (due volte al mese) negli uffici di Via Cusano Milanino è giustificata dalla attività di lavoro che svolgeva. La sua presenza presso il Patronato non è, dunque, idonea a generare sospetti. 2) Risulta agli atti che l'Avv. LE non ha mai chiesto denari alle parti lese in ragione del lavoro da lui svolto. 3) Risulta agli atti che le parti lese hanno sempre versato le somme richieste direttamente al AV o al NT. 4) Risulta agli atti che il AV e il NT non hanno mai consegnato somme di denaro all'Avv. LE, posto che nei due assegni a lui intestati sono state disconosciute le firme. 5) Non risulta agli atti l'acquisizione di alcun elemento che possa condurre all'esistenza di un rapporto economico tra il AV, il NT e il LE, nessuna dazione di denaro e nessuna spartizione all'interno del Patronato è emersa o è stata accertata. 6) Risulta agli atti che le somme elargite dalle parti lese sono state rinvenute nei conti correnti personali del AV e del NT. 7) Risulta agli atti che l'unico movimento economico tra il AV e l'Avv. LE è costituito dall'assegno non trasferibile di L. 10.434.000 emesso da quest'ultimo in suo favore nel 1993 e non può, quindi, essere imputato ad alcuna spartizione illecita di denaro, ne' può essere considerato elemento di prova della esistenza dell'accordo criminoso. 8) Risulta agli atti che l'unica pratica trattata direttamente dall'Avv. LE è quella relativa all'GA, nella quale tra l'altro, i rapporti intercorsi si sono susseguiti in maniera assolutamente diversa da quelli che erano soliti usare il AV e il NT con i loro iscritti. All'esito di tali risultanze i Giudici di merito non avevano elementi di prova sufficienti e certi da cui poter desumere l'illecito comportamento dell'Avv. LE". DIRITTO
Associazione a delinquere:
Ritiene questa Corte che il ricorso (relativamente al reato di associazione a delinquere), nei termini in cui è stato proposto, debba essere dichiarato manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, in quanto, a ben vedere si limita ad offrire una versione dei fatti meramente alternativa a quella prospettata dalla Corte territoriale la cui decisione, pertanto, non si rivela, come sostiene il ricorrente, affetta ne' da erronea valutazione delle prove raccolte ne' da travisamento dei fatti.
Infatti, ripercorrendo (testualmente) le singole doglianze del ricorrente (pag. 8 ss.), va osservato:
1. "Iniziali contatti tenuti dal LE, in veste di legale del patronato, con i soggetti beneficiari, e da lui invitati a rivolgersi al AV ed al NT". Ad avviso del ricorrente, il suddetto indizio sarebbe del tutto inesistente perché gli illeciti denunciati dalle parti offese avvenivano dopo che esso ricorrente, avendo portato a termine la pratica, si era spogliato dell'incarico ed aveva materialmente affidato al Patronato la consegna degli assegni non trasferibili ai propri iscritti. Le dichiarazioni rese dal NT e dal AV, d'altra parte, sarebbero poco attendibili essendo finalizzate a difendere la propria posizione anche a costo di coinvolgere persone estranee. La censura è inconsistente perché la Corte, a pag. 15, ha ampiamente spiegato che un oggettivo riscontro di quanto affermato lo si doveva rinvenire nell'episodio RN le cui dichiarazioni si trovano sintetizzate nella sentenza di primo grado nei seguenti termini:
RN GI: contattato dallo studio associato degli avvocati LE e Cesario in merito alla pratica della suocera Paolacci AR per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, veniva indirizzato al patronato, ove la donna sottoscriveva una procura in favore dei due legali;
nel frangente, esso AC veniva informato dagli impiegati addetti all'ufficio del pagamento da effettuare agli avvocati, nella misura del 30 - 35% della somma liquidata;
successivamente, in data 17.3.95, in occasione di una visita presso lo studio sito in Via Caio Mario, uno dei due legali, probabilmente il LE, accennando a non meglio precisate irregolarità commesse da uno degli impiegati ed alla eventualità che egli venisse convocato dalla Guardia di Finanza per rendere dichiarazioni sui suoi rapporti con il patronato, gli faceva presente che nulla era dovuto allo studio legale per l'opera svolta". Secondo la Corte territoriale, il suddetto episodio rivelava con chiarezza "il pieno accordo fra il LE e gli esponenti del Patronato" ne gestire, con le stesse modalità operative, le pratiche che si concludevano tutte con la richiesta fissa della corresponsione di una percentuale oscillante fra il 30-35% ovvero 50% dell'importo percepito dalle parti offese, ossia con modalità operative che non potevano essere il frutto di una mera casualità. La Corte territoriale, ha poi chiarito che le dichiarazioni rese dal NT e dal AV (i quali giustificavano le loro richieste di denaro alle parti offese, dicendo loro che si trattava di denaro necessario per far fronte a spese legali) erano state riscontrate non solo dalle convergenti dichiarazioni rese dalle parti offese (cfr pag. 14 ss sentenza) ma anche da dati oggettivi (assegni rilasciati dalle parti a nome dell'avv. LE su questi fatti, cfr. infra). La Corte, quindi, non è incorsa in alcun travisamento del fatto ne' in erronea valutazione delle prove. Al contrario, è il ricorrente che critica la sentenza utilizzando la ben nota tecnica retorica della frammentazione dei vari argomenti (come desumibile dal fatto che dell'episodio AC non vi è traccia nel pur ponderoso ricorso), tecnica che questa Corte ha reiteratamente stigmatizzato perché la motivazione è costituita da una serie di argomenti che s'integrano a vicenda sicché va censurata nel suo insieme (tenendo conto di tutta ratio decidendi) e non isolando i vari indizi per criticarli avulsi dal contesto in cui sono stati inseriti.
2. "Attività consistita nell'informare successivamente i beneficiari dell'avvenuta liquidazione degli importi attribuiti e sulle modalità della loro riscossione, rinviandoli quindi agli esponenti del patronato. Costoro provvedevano alla consegna degli assegni, esigendo, talora previamente, il compenso per l'attività svolta nell'entità e con le modalità di cui sopra è stato detto". Secondo il ricorrente, solo perché non sarebbero stati eseguiti accertamenti sul proprio conto corrente (al fine di verificare se avesse o meno incassato somme provenienti dalla attività illecita di cui è accusato), mancherebbe "la prova principe dell'esistenza dell'associazione a delinquere, ovvero l'ingiusto profitto con altrui danno". Sennonché va replicato che: a) la "prova principe" dell'associazione a delinquere non consiste affatto nel conseguimento dell'ingiusto profitto alla quale l'associazione era finalizzata, ma, nella prova, appunto, della costituzione del sodalizio criminoso. Altra e ben diversa cosa, sotto il profilo penale, è il conseguimento della finalità per la quale l'associazione era stata costituita, che, invece, coincide con la realizzazione dei singoli reati fine (nella fattispecie, estorsioni); b) ancora una volta il ricorrente, trascura ogni commento sull'episodio GA che dimostra, contrariamente a quanto sostenuto, che egli intascò, per l'espletamento delle pratiche, somme non dovute (su questo specifico episodio, cfr. infra);
3. "Indicazione del nome dell'avv. LE sugli assegni rilasciati dalle parti offese (CH - UD - GA) in pagamento dell'opera svolta". Sostiene il ricorrente di avere sempre negato di avere incassato gli assegni intestati da UD e CH a suo nome su richiesta esplicita del NT e del AV e consegnati a quest'ultimi, tant'è che aveva disconosciuto la firma di girata perché non apposta dalla sua mano. Di Conseguenza, nessun elemento di accusa avrebbe potuto trarre la Corte dai suddetti assegni. Il rilievo, in sè, è corretto ma, occorre dire che la Corte non ha mai sostenuto che quegli assegni furono incassati dal ricorrente. Al contrario, la Corte: a) quanto all'episodio UD, rileva che era stato lo stesso LE a sollecitare un compenso (non precisato) e, quando arrivò la seconda rata della pensione, fu invitata, sempre dal LE, a recarsi presso il Patronato per ritirarla. Qui giunta, la UD si sentì richiedere L.
4.000.000 da destinare agli avvocati: cosa che la UD fece come risulta, appunto, dall'assegno in questione contestato. Il fatto (pacifico) che, quindi, la Corte stigmatizza è che il LE sollecitò un compenso non dovuto, avvisò la donna dell'arrivo della seconda rata della pensione invitandola a recarsi presso il Patronato, dove le fu richiesto di emettere un assegno di L.
4.000.000 a favore dell'avv. LE. Il fatto che, poi, s'ignori chi sia stato ad incassare l'assegno, non fa venir meno la valenza negativa del comportamento tenuto precedentemente dall'avv. LE (invito a corrispondere una somma non dovuta), tanto più ove si consideri che si trattava di un comportamento connotato dalle stesse modalità operative di altri analoghi episodi;
b) quanto all'episodio CH, la Corte (pag. 14 sentenza) non ha mai sostenuto che il LE avesse incassato l'assegno: molto più semplicemente ha rilevato che la dichiarazione resa dal CH trovava un riscontro oggettivo nell'assegno intestato al LE;
c) ben più rilevante, invece, è l'episodio GA le cui dichiarazioni si trovano sintetizzate nella sentenza di primo grado nei seguenti termini: "GA OR: si era avvalso delle prestazioni del patronato in vista della definizione della pratica di invalidità relativa alla moglie MO LI, avendo contatti esclusivamente con l'avv. LE, con l'intermediazione del SA (NT); quest'ultimo in particolare lo informava del fatto che metà della somma liquidata doveva essere versata al patronato;
riscossa là somma di L. 61.000.000 a titolo di arretrati, a fronte di tale importo l'avv. LE aveva preteso il rilascio di un assegno bancario di L. 17.000.000, cifra questa cui si era giunti dopo una serie di trattative, essendosi il legale inizialmente attestato su una percentuale pari al 30% della somma liquidata;
di recente era stato peraltro convocato presso lo studio degli avvocati LE e Cesario, ove il LE, in presenza del collega Cesario, gli aveva impartito specifiche istruzioni circa le dichiarazioni da rendere alla Guardia di Finanza in caso di convocazione, nel senso che egli avrebbe dovuto sostenere di aver "regalato" allo stesso Avv. LE - in luogo della somma effettivamente corrisposta, di L. 17.000.000 - un apparecchio televisivo e l'importo di L. un milione a titolo di rimborso spese;
nella medesima circostanza, i due professionisti gli avevano inoltre restituito 8.000.000 di L. in contanti, assumendo che la somma da loro in precedenza pretesa era eccessiva". Il ricorrente (pag. 14 ss): a) sostiene che fu l'GA ad offrirgli "il 30% della somma che avrebbe riscosso, purché la pratica, ancorché complessa, fosse portata a compimento nel più breve tempo possibile"; b) rileva che si tratta di una prassi alquanto comune nell'ambito della professione forense;
c) osserva che, al più, nell'episodio potrebbe essere ravvisabile un illecito amministrativo, deontologico o civilistico ma mai un illecito penale;
d) conclude che percepì solo il 10% dell'importo globale. I suddetti motivi di censura sono, in pratica, identici a quelli proposti in sede di appello (pag. 13 ss.) ai quali la Corte territoriale ha così replicato: "Non vi è prova che sia stato l'GA ad offrire al legale il 30% della somma liquidata come sostenuto nei motivi di appello. In verità, al contrario, la parte offesa, avendo ritenuto eccessiva la richiesta, intavolò una lunga trattativa con il legale, al termine della quale questi addivenne a pretendere L. 17.000.000 che l'GA accettò di pagare a causa delle sue condizioni economiche precarie. Soltanto successivamente alla sua deposizione ..., la parte offesa ebbe a riscuotere una seconda rata di arretrati, onde ad essa la predetta non poteva far riferimento, ed il compenso per le spese legali di L. 17.000.000 era stato commisurato alla propria rata di arretrati di L. 67.000.000, tenuto conto che la relativa minore fattura di L. 1.000.000 è stata emessa nell'anno precedente in data 18/4/1994. Pertanto infondate sono le censure espresse nell'atto di impugnazione di travisamento dei fatti ...". Come si può notare, quindi, la Corte ha ampiamente spiegato, con motivazione congrua e logica, le ragioni per le quali la tesi difensiva doveva ritenersi infondata. Di conseguenza, le stesse censure, riproposte, in pratica, in questa sede, non possono trovare accoglimento, non solo perché le motivazioni con le quali la Corte territoriale le ha disattese sono logiche ma anche perché, a ben vedere, in questa sede, il ricorrente si è limitato a prospettare non errori logici o travisamenti di fatti ma solo una mera ricostruzione alternativa a quella della Corte territoriale che, però, non è tale da inficiarne l'esito.
4. Rapporti economici intercorsi con il AV. Uno dei fatti che aveva indotto il Tribunale a ritenere provato il rapporto economico che intercorreva fra gli imputati, è l'assegno bancario di L. 10.434.000 emesso dall'avv. LE in favore del AV. Sul punto il ricorrente propose appello sostenendo che si trattava di un "contributo per la gestione della nuova sede zonale del patronato di via Cusano Milanino". La Corte territoriale, fattasi carico del gravame, replicò che la suddetta causale doveva ritenersi "inattendibile non potendosi ritenere verosimile che il legale incaricato della trattazione di pratiche affidategli da un ente o ufficio possa essere chiamato a partecipare alle spese di gestione di quest'ultimo, nel cui interesse svolge l'attività professionale". In questa sede, il ricorrente ripropone la sua tesi difensiva giustificandola con la consuetudine negli ambienti professionali di elargire ricompense varie a quelle fonti di lavoro ricorrenti che procacciano periodicamente clienti nell'arco dell'anno. Peraltro, secondo il ricorrente, anche a voler accedere alla tesi che l'assegno in questione fosse riconducibile all'episodio GA, "non corrisponderebbero le date dei titoli, nel senso che l'assegno non trasferibile di L. 10.434.000 è stato emesso nel dicembre 1993, mentre l'assegno di L. 17.000.000 emesso dall'GA è dell'aprile 1994". Anche la suddetta censura, nei termini in cui è stata proposta è manifestamente infondata: quanto alla pretesa consuetudine è sufficiente nuovamente ribadire che si tratta di un argomento meramente alternativo che non inficia minimamente il congruo e corretto ragionamento della Corte territoriale. Quanto al fatto che l'emissione del suddetto assegno non sarebbe compatibile con quello della pratica GA, è da rilevare che la Corte territoriale non ha mai sostenuto che si trattasse di una parte del provento dell'assegno GA. La Corte, molto più semplicemente, ha rilevato che non era affatto vero che fra gli imputati non vi fosse alcun rapporto economico (come sosteneva il ricorrente) e che la prova positiva del suddetto rapporto (testimoniata appunto dal suddetto assegno del quale il ricorrente non aveva saputo giustificare la causale in modo plausibile) costituiva un indubbio indizio che, valutato insieme a tutti gli altri" portava a ritenere provata la sussistenza del sodalizio criminoso. 5. "Iniziativa assunta dal LE, a seguito dell'arresto del AV di prendere contatti con le parti offese (AC - UD - GA), nella prospettiva assai probabile che fossero sentite in merito ai rapporti economici con il patronato, impartendo loro precise istruzioni sulle dichiarazioni da rendere alla Guardia di Finanza onde evitare di rimanere coinvolto nelle indagini in corso". Lamenta il ricorrente che anche questo elemento di prova sarebbe inconsistente atteso che, essendo stato l'ufficio del Patronato chiuso a seguito dell'arresto del AV, esso ricorrente contattò i propri assistiti sull'accaduto prima che questi avessero conoscenza dei fatti per altra via. Si tratta, anche in tal caso, di una versione dei fatti meramente alternativa a quella prospettata dalla Corte che non solo non risulta smentita da alcunché ma si presenta logica e coerente con le inequivoche dichiarazioni rese dalle suddette parti offese;
6. "Restituzione all'GA, dopo l'arresto del AV, di una parte delle somme riscosse, ed assunzione dell'iniziativa di sollecitare il NT a restituire alla CA una parte dell'importo preteso onde tacitare le medesime". Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe travisato la vicenda della CA e denoterebbe "un'accanita ricerca degli elementi di colpa a carico del LE anche per quei frangenti che appaiono inequivocabilmente a suo favore". La suddetta doglianza, nei letterali termini in cui è stata proposta, è generica, meramente assertiva e, quindi, inammissibile. Infatti, la censura, lungi dall'evidenziare pretesi travisamenti dei fatti, illogicità o contraddizioni, si limita a sostenere, da una parte, in modo del tutto apodittico, che la motivazione delle Corte sarebbe errata perché improntata ad un'accanita ricerca degli elementi di colpa, dall'altra, ad offrire una ricostruzione meramente alternativa (secondo la quale esso ricorrente, in realtà, essendo rimasto "allibito" dal comportamento del Patronato, si sarebbe attivato per aiutare la CA) alla ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla Corte territoriale, che, però, non ne inficia, minimamente, il ragionamento che, quindi, va ritenuto corretto ed immune da qualsiasi vizio.
In conclusione, quanto al reato di associazione a delinquere, deve ritenersi che la Corte abbia correttamente individuato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del predetto reato. In proposito, è sufficiente rammentare che, sotto il profilo oggettivo, tre sono gli elementi oggettivi che caratterizzano l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.:
1. un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati: Cass. 14.6.1995, Montani, CED 203642 - Cass. 22.9.1994, Platania, CED 199581 - Cass. 8.6.1984, Vessichelli, CED 166189 - Cass. 26.3.1984, Zappia, CED 164913 - Cass. 20.3.1984, Caruso, CED 164814. Va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dovere dare continuità, quanto al criterio della stabilità, ha precisato, che "non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo":
Cass. 5^ 28/6/2000, Buscicchio, RV 217459);
2. l'indeterminatezza del programma criminoso che è elemento distintivo rispetto all'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato: ex plurimis Cass. 1^ 22/9/1994, Platania, RV. 199581 - Cass. 114/7/1998, Rossi, RV 211403;
3. una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira: ex plurimis Cass. 1^ 5/12/1994, Semeraro, RV 200684. L'elemento soggettivo, invece, per costante giurisprudenza di questa Corte, consiste nella volontà di associarsi e, quindi, "nella coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere a tempo debito i delitti programmati": ex plurimis, Cass. 11/12/1992, Beni, rv 192790. Orbene, la Corte territoriale, bene tenendo presenti i suddetti principi di diritto, sulla base dei riscontri processuali in atti (e di cui ha dato ampiamente e coerentemente conto), ha evidenziato che era stato individuato "un apparato organizzativo stabile di cui facevano parte il LE, il AV ed il NT, i quali, utilizzando una struttura assistenziale lecita, quale l'Istituto di patronato ACAI di via Cusano Milanino, operavano a margine della sua attività istituzionale per la realizzazione di un programma delinquenziale, volto al conseguimento di un illecito arricchimento personale ai danni degli assistiti. L'accordo criminoso contemplava una suddivisione dei compiti e dei ruoli nella fase preparatoria .... ed era caratterizzata da assoluta stabilità in quanto non circoscritto alla perpetrazione di uno o più reati determinati, bensì potenzialmente indirizzata alla consumazione di una serie indefinita di estorsioni nei confronti di coloro che avessero richiesto l'assistenza del patronato per la trattazione di pratiche pensionistiche, attività criminosa interrotta soltanto dall'arresto del AV". La suddetta conclusione, per quanto ampiamente illustrato, deve ritenersi oltre che conforme agli enunciati principi di diritto logica, coerente e del tutto aderente ai fatti processuali così cornei puntualmente evidenziati nella impugnata sentenza la quale, pertanto, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, non è affetta da alcun vizio di motivazione e/o travisamento dei fatti.
Estorsioni:
Relativamente ai suddetti reati, va premesso quanto segue:
- il ricorrente è stato condannato, oltre che per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche per i seguenti episodi estorsivi: 1) tentata estorsione nei confronti di ZE CR e ON IO;
2) estorsione nei confronti di: a) AR AR OR;
b) AC GI;
c) VA CH;
d) De AB QU;
e) OR GA;
f) GI UD;
g) OV Di IL;
h) AR ID CA;
i) RE NE;
- l'unica doglianza che risulta essere stata proposta (relativamente ai suddetti reati), è quella relativa all'episodio GA (cfr. pag. 18 ricorso);
Quanto al suddetto episodio, il ricorrente, censura l'impugnata sentenza sostenendo che non avrebbe mai effettuato alcuna minaccia in quanto, se è vero che la somma di L. 17.000.000 fu corrisposta alla fine di una lunga trattativa, ciò significa che vi fu un accordo che, per assioma, è incompatibile con la minaccia. Inoltre, non sarebbe configurabile neppure il danno ingiusto atteso che la parcella di L.
9.000.000 costituiva la giusta ricompensa per l'attività di lavoro svolta.
Tuttavia, anche la suddetta censura, nei termini in cui è stata proposta, è fuorviante alla luce delle risultanze processuali evidenziate dalla Corte Territoriale. Infatti, posto che l'attività del Patronato è, per legge, gratuita, deve ritenersi costituire un ingiusto profitto, pretendere dagli assistiti una percentuale delle somme che vengono ad essi corrisposte. Configura, infine, minaccia, il prospettare agli assistiti, che si sono rivolti al patronato per il disbrigo della pratica, la definitiva perdita degli emolumenti loro spettanti, ove non venga corrisposta una parte della somma incassata. Nel caso di specie, come ha correttamente stigmatizzato la Corte territoriale, il ricorrente si è reso colpevole del reato di estorsione ai danni di GA perché ha preteso, senza averne alcun diritto, una somma, peraltro spropositata rispetto all'impegno professionale svolto (il che configura l'ingiusto profitto con altrui danno), ponendo la corresponsione della medesima come condizione per l'effettivo conseguimento degli importi liquidati, somma che l'GA, obtorto collo, accettò non liberamente ma "a causa delle sue condizioni economiche precarie" (nel che, si concretizza, con tutta evidenza, l'elemento oggettivo della minaccia). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009