Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15997 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5997 /03 Aula 'B' КЕР INN E OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- SEZIONE LAVORO Lavoro --- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 17524/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 32606 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ud. 09/04/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT EN ZA sul ricorso proposto da: AN IA, TA NI, LA NN RM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.COMANDINI 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROCCHIA, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE PRISCO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 17 presso 2181 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO RICCIO, -1- NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1827/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 21/06/00 R.G. N. 508/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni .... . AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ME IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 17524/2001 r.g.n. ud. 9 aprile 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Nola con sentenza del 7-21 giugno 2000 ha dichiarato la nullità del ricorso di primo grado, proposto da AN HI, AN ME e La NN RM al Pretore di Nola nei confronti dell'INPS, rilevando che il mandato al difensore era stato apposto su foglio materialmente congiunto all'atto, ma senza l'indicazione del relativo procedimento al quale si riferiva;
circostanza questa che - secondo il Tribunale comportava la nullità della procura anche alla luce dell'art. 83 c.p.c.novellato. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originaria ricorrente con un unico motivo di ricorso. L'Istituto intimato ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto necessario, in caso di procura apposta su foglio spillato congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, che nell'atto ci fosse anche un espresso riferimento al giudizio così promosso.
2. Il ricorso è fondato. La legge 27 maggio 1997 n. 141, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. del periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", ha stabilito una piena equiparazione tra la procura apposta a margine o in calce al documento contenente l'atto 17524/2001 3 ud. 9 aprile 2003 giudiziario e la procura stilata su foglio separato che sia però ad esso unito. Il rilievo del Tribunale, che trova riscontro nell'orientamento espresso nelle sentenze di questa Corte nn. 5569 e 12003 del 1997, è errato alla stregua delle successive pronunce delle Sezioni Unite della stessa Corte (nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998), con le quali è stato fissato il principio che la procura al difensore, salvo che dal suo testo si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio che con tale atto si intende promuovere, anche se non contiene alcun riferimento ad esso, "deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltre che in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte". Priva di rilievo è, poi, l'osservazione del Tribunale che la mancanza della data farebbe venir meno la garanzia di contestualità del rilascio della procura con la formazione dell'atto. 17524/2001 ud. 9 aprile 2003 Infatti, premesso che per il rito ordinario è sufficiente che la procura sia rilasciata anteriormente alla costituzione (art. 125 c.p.c.) e che la non contestata esistenza della procura sulla copia notificata del ricorso prova incontestabilmente la negata contestualità, si osserva che l'eventualità di una dissociazione temporale tra il rilascio della procura e la formazione dell'atto cui essa si riferisce è da escludere nel rito del lavoro e in genere nei procedimenti promossi mediante ricorso, laddove la costituzione avviene con il deposito del ricorso, nel quale la procura non può mancare, pena l'inesistenza dell'atto introduttivo (Cass. 14 marzo 1986 n. 1750; 18 maggio 1991 n. 5592; 10 maggio 1995 n. 5119; 4 febbraio 1999 n. 972). In considerazione di quanto precede, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Napoli, il quale, nel procedere all'esame del merito, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni AmorgsoPrevent (Ettore Mercurio си 3 0 3 1 A I IL CANCELLIERE N 5 S . D S . T , A Depositato in Cancelleria R N O T A , L ' L 3 L A oggi,24 OTT. 2003 7 S O L MA - E B E 8 P I D - S 1 D I EselleIL CANCELLIERE I 1 S N A N G T може E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E I L S ud17524/2001 5 T I E D G N D E E O S R E