Sentenza 29 settembre 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è compito del giudice verificare la tempestività della richiesta, accertando, nell'esercizio dei poteri istruttori che gli competono, l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Opposizione per mancata conoscenza effettiva del decreto penale di condanna (Cass. 24031/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2020
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2017, n. 57646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57646 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2017 |
Testo completo
57646-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Sent. n. sez. 3197/2017 NC SIANI REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.218/2017 GIACOMO ROCCHI MONICA BONI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ IA NC nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 28/09/2016 del GIP TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Cipo Angelillis che ha chiesto dichiorors uiammissibile il ricorso. up Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 28 settembre 2016 il G.i.p. del Tribunale di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di EN AP di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 41 del 4 gennaio 2013, emesso nei suoi confronti nell'ambito del procedimento n. 16581/2010 R.G.N.R. e n. 13521/2012 R.G.I.P.. 1.1 A fondamento della decisione rilevava che non vi era prova del rispetto del termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 175 cod. proc. pen. per la proposizione dell'incidente di esecuzione a ragione della mancata dimostrazione del momento di appresa conoscenza del provvedimento non opposto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il G.i.p. non aveva considerato quanto dedotto con la richiesta, ossia che il decreto penale di condanna non era mai stato notificato al destinatario e che della sua esistenza questi aveva appreso a seguito della notifica di una cartella esattoriale da parte di IT in data 13 giugno 2016, allegata agli atti. Il rilievo sull'assenza nella copia dell'atto della data della sua notifica non tiene conto del fatto che il novellato art. 175 cod. proc. pen. ha stabilito una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale dimostrazione del contrario, ovvero, più in generale, l'onere di accertare che il condannato avesse avuto effettivamente conoscenza del procedimento e avesse volontariamente e consapevolmente rinunziato a comparire ( Cass. n. 201526 del 18/05/2015). A tali principi il G.i.p. non si è uniformato, perché alcuna verifica ha condotto e ha preteso una prova che il ricorrente non poteva offrire, poiché IT notifica i propri atti privi del timbro postale e con relata in bianco.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Ciro Angelillis, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché con esso non sono state specificate le ragioni della mancata conoscenza del decreto penale non opposto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L'ordinanza impugnata, a fronte dell'allegazione operata dal condannato, di non avere ricevuto la notificazione del decreto penale emesso a suo carico e di aver appreso della sua esistenza soltanto in data 13 giugno 2016 all'atto della notificazione della cartella esattoriale con la quale IT s.p.a. aveva materialmente ingiunto il relativo pagamento, ha rilevato quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda la mancata dimostrazione della data in cui l'istante avrebbe avuto effettiva conoscenza del provvedimento giudiziale non tempestivamente opposto, data dalla quale è decorso il ß 1 u termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza. Ha corredato tale conclusione del rilievo per il quale è imposto un preciso onere sull'istante, quello di "dimostrare con certezza, attraverso la produzione di documentazione all'uopo idonea, la tempestività della presentazione dell'istanza di restituzione nel termine". La determinazione assunta dal giudice dell'esecuzione non può avvalorarsi per un duplice ordine di ragioni.
1.1 In primo luogo, nonostante il condannato assuma il mancato compimento del procedimento notificatorio del titolo esecutivo, nel provvedimento all'odierno esame non è dato leggere alcuna considerazione sul punto, dalla quale poter desumere la condotta verifica della relativa circostanza, peraltro di agile ed immediata constatazione.
1.2 Sotto diverso profilo, si addebita al AP di non avere fornito prova documentale dell'appresa conoscenza del decreto penale di condanna nell'indicata data del 13 giugno 2016 e si richiama l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere che grava sull'istante di dedurre circostanze rilevanti e verificabili sul momento di appresa conoscenza della decisione giudiziale non impugnata.
2. Tanto premesso, non pare al Collegio che la decisione si sia attenuta ai principi richiamati ed abbia fornito motivazione in linea con l'impostazione teorica del tema, pur correttamente enunciata. Invero, il ricorrente ha dato prova di avere allegato specifiche circostanze di fatto sul momento di compimento della notifica della cartella esattoriale che, nonostante la busta non rechi attestazioni leggibili sulla data e sull'autore del recapito, avrebbero potuto essere riscontrate con un accertamento presso l'ente preposto alla riscossione nell'esercizio dei poteri istruttori che l'art. 666 cod. proc. pen., comma 5, assegna al giudice dell'esecuzione nel'ambito di quanto necessario per addivenire alla decisione.
2.1 In punto di diritto è poi rintracciabile nelle decisioni di questa Corte un effettivo contrasto. Secondo un orientamento, grava sull'istante l'onere di dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Cass. sez. 4, n. 39103 del 8/7/2016, Morejon, rv. 267607; sez. 5, n. 18989 del 28/172014, C., rv. 263166). Altro indirizzo propende per una soluzione più favorevole al condannato e più impegnativa per il giudice, secondo la quale "l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire, ma, anche, l'eventuale diverso da quello allegato dalla parte di intervenuta effettiva conoscenza momento - della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, si pone in contrasto con il diritto all'equo processo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)" (Cass. sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, rv. 269794; sez. 1, n. 7965 8/1/2016, Perri, rv. 266330; sez. 3, n. 28914 del 20/2/2013, Tonutti, rv. 255591) 2 2.2 Ritiene il Collegio di dover aderire al secondo orientamento, che impone al richiedente un onere di sola allegazione a ragione del fatto che l'imposizione di un più gravoso impegno dimostrativo finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto, che non abbia avuto conoscenza del processo, mediante la riconosciuta possibilità di ottenerne uno nuovo, effettività pretesa dalla Corte di Strasburgo (Colozza
contro
Italia del 12/2/1985; SO
contro
Italia del 18/5/2004; SE
contro
Italia del 10/11/2004, ribadita dalla Grande Camera il 1 marzo 2006) per garantire l'equità del processo e perseguita con la riforma dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta dal d.l. 17 del 2005, applicabile al caso "ratione temporis". Pertanto, deve concludersi che compete al giudice, nel quadro di tutte le verifiche demandategli, non soltanto valutare la fondatezza della domanda, ma anche riscontrarne la tempestiva proposizione in relazione alla data della conoscenza allegata dall'interessato.
2.3 Nel caso di specie il G.i.p. ha finito per addossare erroneamente al condannato l'onere di dimostrare la data della conoscenza, pur a fronte dell'allegazione della stessa e della sua verificabilità, il che rivela l'erronea applicazione del referente normativo e merita l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Palermo per nuovo esame, da condursi nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati e previa attivazione dei poteri di accertamento spettanti al giudice dell'esecuzione.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Antonella Patrizia Mazzei monicam Grmazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 DIC 2017. A DICAS M E for CANCELLIERE R P U S O I N E Z Piotr Die 3