Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8787 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
) 4 A E 7 . S n O S A 7 R T 8 A 9 S T T 1 O S o I A P z r G R a M I E ' T m R L L REPUBBLICA ITALIANA 6 L A I A e I D g D SEZION08787/02 g N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , e E G L O T O L 9 1 N L . CORTE SUPREM t E 0 r Oggetto A O S A D ( B E separazione personale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 778/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 3728/00 Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Cron. 24047 Dott. GIUSEPPE. Consigliere MARZIALE Rep. Dott. Giulio Consigliere GRAZIADEI Ud. 11/03/02 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UFENTE, 12, presso l'avvocato FRANCESCO BRESMES, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMINE PUNZI, STEFANO COMMODO, giusta procura а margine del ricorso;
- ricorrente
contro
IN RE, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
- intimati -
2002 e sul 2° ricorso n° 03728/00 proposto da: 568 IN RE, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA DE BENEDETTI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR ZI;
- intimata avversO la sentenza n. 499/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'ALESSIO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso;
rigetto del primo motivo del ricorso incidentale con l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 maggio - 18 giugno 1997 il Tribunale di Biella pronunciava la separazione perso- 2 nale di IA IO e ZO NO, coniugi dal 18 settembre 1969, con addebito al marito per vio- lazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale;
respingeva la domanda del NO di addebito alla moglie;
poneva a carico del NO un assegno mensi- le di lire 2.000.000 per il mantenimento della figlia BE, maggiorenne, a condizione che la stessa con- tinuasse a vivere con la madre, nonché un assegno di lire 6.000.000 mensili per il mantenimento della mo- glie. Con sentenza del 9 febbraio 20 aprile 1999, la Corte d'appello di Torino, pronunciando sull'impugna- zione principale della IO e su quella incidentale del NO, pronunciava la separazione senza addebi- to dei coniugi e condannava il NO al pagamento in favore della moglie della somma di lire 6.000.000 mensili a titolo di assegno alimentare, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e decorrente dalla data della sentenza di primo grado. Osservava la Corte di merito, in particolare: a) che i comportamenti che avevano determina- un'insostenibile conflittualità tra i coniugi non to erano sufficienti a fondare i rispettivi addebiti, non risultando che la IO fosse in grado di rapportar- si convenientemente con il marito e che il NO 3 fosse in grado di assistere adeguatamente la moglie;
b) che, in parziale accoglimento dei motivi di appello del NO, questi veniva esonerato dal- l'obbligo di mantenimento della moglie, mentre andava posto a suo carico un assegno alimentare, а mente de- gli artt. 433 e 438 C. C., dell'importo di lire 6.000.000 mensili;
c) che andava respinta la domanda della IO di pagamento della differenza tra quanto ver- sato mensilmente dal marito prima della sentenza di primo grado e quanto liquidato con la sentenza d'ap- pello, trattandosi di prestazione di alimenti e non risultando che la moglie non fosse stata in grado in passato di provvedere al suo mantenimento. Avverso la sentenza d'appello IA IO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. ZO NO ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di due mo- tivi, depositando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente 4 principale lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la mancanza di addebito della sepa- razione al marito. La Corte d'appello aveva fatto derivare la mancan- za di addebito della separazione al NO da alcu- ne considerazioni (riguardanti alcuni lividi della mo- glie, ipotesi di rapporti sadomasochistici e comporta- mento tenuto dal marito in occasione di una seduta psicoterapeutica) che avrebbero invece dovuto confer- l'addebito. Il giudice d'appello non aveva inol- mare tre dato alcun peso alla relazione extraconiugale tra il NO ed una sua giovane dipendente. La Corte territoriale aveva ravvisato nello squilibrio psichico di entrambi i coniugi l'elemento giustificativo della reciproca assenza di addebito della separazione. Ma se la fragilità psichica della IO era sempre stata riconosciuta dalla stessa che aveva tentato di porvi rimedio sottoponendosi a trattamenti e cicli di tera- pie analitiche, le devianze della condotta del Chiori- no non erano mai state rappresentate con forme patolo- giche di natura psichica, sicché era lecito dubitare che si fosse trattato di una malattia.
3. Può esaminarsi insieme con il motivo precedente il primo motivo del ricorso incidentale, con cui il Chorino si duole della carente motivazione in ordine 5 all'addebito della responsabilità alla signora IO e della violazione degli artt. 115,116 c.p.c.. La Corte d'appello aveva attribuito le violenze, le ingiurie e gli atteggiamenti provocatori e ostili alle condizioni psichiche della moglie, ma l'accerta- mento del reale stato della IO era stato impedito dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle cartelle cliniche, valutabile ex art. 116 c.p.c.. Il giudice di appello, facendo riferimento ad un inesatta nozione del "notorio", si era basato sulla sola frequentazione di medici e strutture psichiatri- che private da parte della IO ed aveva errato nel considerare plausibile l'ipotesi di rapporti sadomaso- chistici, negati dal marito, per dubitare della norma- lità delle condizioni psicologiche del NO. کے 4. Ritiene il Collegio che il primo motivo del ri- corso principale sia fondato nei termini appresso pre- cisati, mentre il primo motivo del ricorso incidentale non meriti accoglimento. Per quanto riguarda la pretesa relazione sentimen- tale del NO con NA IA ER, la Corte d'appello ha rilevato che le varie testimonianze de relato non sembravano sufficienti a fornire la relati- va prova, non essendo certa la credibilità della si- gnora IO (da anni in cura dallo psicanalista e 6 sottoposta a più ricoveri presso cliniche neurologi- che) ed essendo possibile che ella - verosimilmente sofferente di nevrosi avesse attribuito alla rela- zione di cordialità esistente tra il marito e la se- gretaria connotati di una relazione sentimentale;
inoltre, la testimonianza resa dalla ER, secondo cui nell'ottobre del 1985 la coppia avrebbe iniziato a mostrarsi in pubblico, non consentiva di giungere ad una diversa conclusione, in quanto la separazione ri- saliva al marzo del 1985. Ora, con riferimento alle suddette circostanze, astrattamente interpretabili in diversi modi, le valu- tazioni effettuate in punto di fatto e le argomenta- zioni svolte dal giudice di merito non appaiono vizia- te da illogicità, sicché esse non sono censurabili in questa sede. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il comportamento del NO nei confronti della moglie. Dalla sentenza impugnata si ricava: a) che il dott. Roberto Bertolli, psichiatra e psicoanalista, aveva dichiarato che nel corso del trattamento psico- analitico, durato circa quattro anni, la signora IO gli aveva riferito di essere stata più volte picchiata, di aver ricevuto richieste di prestazioni sessuali di tipo sadomasochistico, alle quali era dif- 7 ficile sottrarsi, e di aver subito dal marito violenza psicologica;
b) che lo stesso teste aveva raccontato che il NO nel corso di una seduta psicoterapeu- tica, entrato nella stanza senza farsi annunciare, con voce alterata aveva fatto riferimento ad episodi che la moglie, a suo dire, avrebbe dovuto tacere;
c) che i testi UM CO e AS LD, medici, avevano confermato i rispettivi certificati medici ri- guardanti lesioni e ematomi, che la paziente IO IA aveva attribuito а percosse del marito;
d) che la IO (nel giudizio di prime cure) aveva esposto che il NO (il quale l'aveva sposata dopo aver ottenuto la dispensa per un precedente matrimonio rato e non consumato) soffriva di carenze e scompensi psichici che avevano progressivamente inciso sull'ar- -monia coniugale, spingendolo per reazione ad an- nientare psicologicamente la moglie (con atti di vio- lenza morale e fisica), rendendola vittima delle pro- prie ossessioni e insicurezze. Con riferimento a quanto riportato sub d), la Cor- te d'appello ha testualmente osservato: "Se così fosse (sul punto non vi sono prove, ma l'ipotesi plausibile sadomasochistici potrebbe costituire undi rapporti indizio), si dovrebbe dubitare anche della normalità delle condizioni psicologiche del NO. Il compor- 8 tamento tenuto dal medesimo in occasione di una seduta psicoterapeutica presso il dott. Bertolli, come da questi descritto, pare avvalorare il dubbio. Di conse- guenza, così come rettamente il Tribunale ha escluso l'addebito alla moglie, potendo i fatti a questa con- testati ricondursi al disagio psicologico della stes- parimenti deve escludersi l'addebito al marito,sa, essendo possibile che il medesimo non fosse in grado, per le sue condizioni psicologiche, di adempiere i do- veri di una congrua assistenza morale nei confronti della moglie." Rileva però il Collegio che il giudice di merito è -pervenuto ad una conclusione anormalità delle condi- zioni psicologiche del marito che non gli consentiva di assistere moralmente la moglie - che non appare lo- gicamente corretta in quanto non è basata su elementi indicativi di uno stato patologico che impedisse al soggetto di determinarsi con la necessaria consapevo- lezza. L'evenienza di rapporti sadomasochistici, che secondo la Corte territoriale potrebbe costituire un indizio dell'anormalità delle condizioni psicologiche del NO, costituisce solo un'ipotesi, secondo la stessa sentenza impugnata, e comunque dimostrerebbe unicamente l'esistenza di una devianza di carattere sessuale. Quanto al comportamento tenuto dal NO 9 durante la seduta psicoterapeutica della moglie esso è logicamente interpretabile come una manifestazione di aggressività e di pressioni volte a condizionare la volontà della moglie. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cas- sata nella parte relativa alla domanda di addebito della separazione al marito, che dovrà essere sottopo- sta ad un nuovo esame. Sono invece infondate le censure formulate dal ri- corrente incidentale nei confronti della sentenza im- pugnata nella parte in cui non è stata accolta la do- manda di addebito della separazione alla moglie. Invero, la conclusione raggiunta dalla Corte d'ap- pello in ordine alla riconducibilità degli atti com- 13 piuti dalla moglie (comportamenti violenti nei con- fronti del marito, come il lancio di un piatto e il lancio di una bottiglia piena di acqua minerale;
ten- tativo di prendere a calci il figlio di quattro anni;
partecipazione a litigi coniugali, comportamenti pro- vocatori della moglie verso il marito in occasione di ricorrenze familiari;
delega della cura dei figli al personale di servizio) alle particolari condizioni psichiche della medesima appare logicamente corretta, in quanto basata sul fatto che la IO era da anni in cura dallo psicoanalista e che era stata sottoposta 10 a più ricoveri presso cliniche neurologiche. Sussiste- vano quindi elementi oggettivi di cui il giudice di merito poteva tenere conto per escludere che i suddet- ti comportamenti costituissero volontarie violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
5. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 433 e SS. C.C.. L'assenza di una pronuncia di addebito a carico del marito (adottata invece dal giudice di primo gra- do) non determinava la corresponsione di un assegno alimentare in luogo di quello di mantenimento.
6. Questo motivo è fondato. In base al primo comma dell'art. 156 c.c. il giu- dice, pronunziando la separazione, stabilisce a van- taggio del coniuge a cui non sia addebitabile la sepa- razione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La Corte d'appello, dopo aver ritenuto infondata la domanda di addebito della separazione ad entrambi i coniugi, ha affermato che, in parziale accoglimento dei motivi di appello del NO, quest'ultimo veni- Va esonerato dall'obbligo di mantenimento della moglie e che a suo carico era posto un assegno alimentare a 11 mente degli artt. 433 e 438 c.c.. In tal modo il giudice di secondo grado, negando il diritto della IO al mantenimento, non ha ap- plicato correttamente il citato art. 156, poiché tale diritto derivava dalla mancanza dell'addebito a carico della stessa IO circostanza che aveva trovato conferma nella sentenza di secondo grado - e non dal fatto che la separazione fosse о meno addebitabile al marito, il quale non era il titolare dell'assegno, ma il coniuge tenuto a corrisponderlo.
7. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dei restanti motivi (- del terzo motivo del ricorso principale che esprime una doglianza di omessa motivazione circa l'implicita reiezione delle istanze istruttorie volte ad accertare la capacità patrimoniale e reddituale del NO;
quarto motivo del ricorso principale con cui si del lamenta omessa motivazione a sostegno della quantifi- cazione dell'assegno; del quinto motivo del ricorso principale con cui si lamenta insufficiente motivazio- ne riguardo all'istanza di pagamento della differenza tra quanto versato mensilmente dal NO e quanto liquidato dalla sentenza;
del secondo motivo del ri- corso incidentale con cui il NO denuncia viola- zione dell'art. 438 C.C. nella determinazione della 12 misura dell'assegno alimentare a favore della moglie).
8. In accoglimento dei primi due motivi del ricor- so principale, la sentenza impugnata deve essere cas- sata e la causa Va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che riesaminerà il punto relativo alla domanda di addebito della separazione al marito e, per quanto riguarda la domanda di manteni- mento della IO, si uniformerà al principio secon- do cui il coniuge al quale non è addebitabile la sepa- razione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale e rigetta il primo moti- vo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti moti- vi dei due ricorsi;
cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2002. Il Presidente Il Cons. est. M aВопомо Dott. Rosario De MusisRosario BonomoPott. Mee Munis A segue 13 ½ AR JU DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 18 GIU. 2002 IA Di NuZZO Di Oggi, IL CANCELLIERE Mana D s вино e r ) 4 7 . A n S E 7 8 S I 9 D A 1 O T R o A z T r T A a S S I R m O G T 6 P L E M e A I R ' g g L I I e L N L D A G 9 , 1 D . O t O r E L A ( T A L N D O E B S E