Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 193, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, la gestione non autorizzata di una casa di riposo nella quale agli ospiti, pazienti non autosufficienti o affetti da gravi patologie, siano erogate prestazioni tipicamente sanitarie. (Nella specie, agli ospiti della struttura venivano somministrati farmaci ed assistenza medica ed infermieristica continuativa nell'arco delle ventiquattr'ore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/11/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2533
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 6871/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IA, N. IL 20/02/1966;
avverso l'ordinanza n. 11354/2010 TRIB.SEZ.DIST. di GRAGNANO, del 19/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 2010, il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Gragnano, affermava la penale responsabilità di EL IA per il reato di cui al R.D. 1265 del 1934, art.193 per avere, quale titolare di una residenza sanitaria per anziani,
mantenuto in esercizio la struttura in assenza della prescritta autorizzazione.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione deduceva l'insussistenza del fatto contestato per essere egli in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di cura per persone anziane. Con un secondo motivo di impugnazione deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per difetto di contestazione, asserendo che il fatto accertato e relativo alla presenza presso la struttura di persone anziane non autosufficienti e soggetti portatori di malattie croniche per la cui cura era necessario l'esercizio di attività sanitarie non comprese tra quelle autorizzate, era diverso da quello contestato.
Con un terzo motivo di impugnazione deduceva la mancanza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, in quanto la dimostrazione dei trattamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli autorizzati era stata ritenuta dal giudice sulla base di dichiarazioni testimoniali di soggetti non qualificati, senza alcun riscontro scientifico. Con un quarto motivo di impugnazione rilevava di aver da tempo formalizzato la richiesta di nuova autorizzazione ai sensi della normativa sopravvenuta, sulla quale le competenti autorità non avevano ancora provveduto.
Osservava che la permanenza dei ricoverati presso la struttura si era resa necessaria non avendo le competenti autorità dato seguito al programma di dismissione dei pazienti imposto dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un precedente procedimento penale, peraltro conclusosi con l'assoluzione del precedente responsabile della struttura e dell'esito del quale non aveva tenuto conto il giudicante, incorrendo così in una ipotesi di manifesta contraddittorietà della decisione rispetto a quella precedentemente assunta.
Tale circostanza, aggiungeva, lo aveva senz'altro indotto in errore circa la liceità del suo comportamento e l'intervenuto dissequestro della struttura all'esito del precedente giudizio non gli consentiva di allontanare forzosamente i pazienti.
Con un quinto motivo di impugnazione lamentava che il giudice non lo aveva ammesso alla richiesta oblazione nonostante l'oggettiva impossibilità di eliminare gli effetti dannosi del reato addebitatogli ed avrebbe dovuto concedergli le attenuanti generiche richieste in ragione della condotta tenuta.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è inammissibile.
Occorre preliminarmente rilevare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (v. ex pi Sez. 3, n. 19980, 12 maggio 2009; SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Sez. 1, n. 2846, 9 luglio 1999 ed altre succ. conf.). Entro i limiti come sopra delineati deve dunque svolgersi l'esame di questa Corte.
Ciò posto, deve osservarsi che il giudice di prime cure ha accertato, in fatto, che la struttura sanitaria disponeva di un'autorizzazione comunale per la gestione di una "casa di riposo" per 147 posti e che al suo interno venivano svolte attività tipiche di una casa di cura, come affermato, nel corso della sua deposizione testimoniale, dall'ufficiale di polizia giudiziaria del NAS Carabinieri che aveva operato ripetuti controlli anche negli anni precedenti, stante la presenza di 194 ospiti, alcuni affetti da grave disabilità o serie patologie psichiatriche, ai quali venivano somministrati farmaci, custoditi in una farmacia centralizzata, da personale medico ed infermieristico che prestava servizio continuativo nell'arco di 24 ore.
Accertava altresì il giudicante che non era stato mai attuato il piano di dismissione dei pazienti precedentemente adottato e che le modalità di gestione della struttura sanitaria erano state confermate non solo da un dipendente della stessa, ma anche dall'imputato che testualmente affermava, nel corso dell'esame: "oggi siamo ancora organizzati come una struttura sanitaria". Sotto altro profilo il giudice rilevava la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della assenza della dovuta autorizzazione, che non risultava mai conseguita (unico atto abilitativo era quello rilasciato dall'autorità comunale) ne' poteva ritenersi surrogata dal provvedimento con il quale il G.I.P., nel disporre il sequestro della struttura nell'ambito di altro procedimento, ne aveva disciplinato l'esecuzione consentendo la presenza dei pazienti fino alla completa attuazione del piano di dismissione, mai portato a compimento.
Si tratta, dunque, di dati fattuali il cui accertamento nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la successiva valutazione da parte del giudice appaiono assistiti da coerenza logica che li rende incensurabili in questa sede di legittimità.
A fronte del solido quadro probatorio delineato dal giudicante vengono prospettati motivi di impugnazione la cui infondatezza è di macroscopica evidenza.
In particolare, l'imputazione e la qualificazione giuridica del fatto appaiono del tutto corrette.
La accertata gestione di una struttura dotata di una stabile organizzazione di mezzi e persone per lo svolgimento di attività tipicamente sanitaria, quale la somministrazione di farmaci e l'assistenza medica ed infermieristica continuativa nell'arco delle 24 ore a pazienti non autosufficienti o affetti da gravi patologie la colloca, inequivocabilmente, tra gli istituti sanitari disciplinati dal R.D. n. 1265 del 1934, art. 193 e la mancanza della prescritta autorizzazione configura il reato contemplato dalla suddetta disposizione.
Le modalità di gestione della casa di cura sono state accertate dal giudice attraverso la valutazione, coerente e logica, di dati oggettivi, così come è avvenuto per l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Correttamente il giudice ha ritenuto che l'imputato fosse pienamente consapevole della illiceità della condotta.
Tale considerazione andava infatti attuata tenendo conto che trattavasi di soggetto professionalmente inserito in uno specifico ambito professionale che gli imponeva, comunque, di ottenere tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività sanitaria e di astenersi dal compierle in mancanza del titolo abilitativo, a nulla rilevando eventuali ritardi, peraltro non dimostrati, da parte delle autorità competenti al rilascio, la cui inerzia non può certo giustificare condotte contro legem e può eventualmente essere fatta valere in altre sedi dall'interessato.
Perfettamente coerenti e logiche appaiono, inoltre, le considerazioni in ordine alla mancanza di giustificazioni del comportamento sanzionato, mentre la persistenza nel comportamento illecito consentiva il rigetto della richiesta di oblazione. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, occorre ricordare che la loro concessione presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690,15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985). Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6, n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6, n. 7707, 4 dicembre 2003). Nella fattispecie il giudice ha giustificato il diniego sull'assenza di positivi elementi di giudizio e tanto basta, alla luce dei richiamati principi.
Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012