Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
Le disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 230 del 2000, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati in relazione ai reati previsti dall'art. 4 bis Ord. pen., si applicano anche a coloro che, al momento della loro entrata in vigore, già non godevano più del trattamento di miglior favore, perché revocato loro a causa di condotta irregolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2012, n. 35638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35638 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
M 356 38 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA Dott. N.$2240/2012 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - N. 43236/2011 Dott. LUCIA LA POSTA - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LA AT N. IL 02/01/1956 avverso l'ordinanza n. 46/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 23/09/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. E. DELCHAYE du he elisto i mpedit delnicorso;
ешего хресть Udit i difensor Avv.; ė RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23.9.2011 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da SA AL con il quale lamentava la mancata ammissione al regime ordinario di colloqui visivi e telefonici, pur non dovendo espiare condanne relative ai reati di cui all'art.
4 -bis Ord. Pen. e pur avendo goduto del regime ordinario prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 230 del 2000. A sostegno della decisione il giudice osservava in primo luogo che il AL sta espiando la pena relativa a più condanne di cui al provvedimento di pene concorrenti emesso il 7.3.2005 tra le quali quelle per reati di cui all'art.
4 -bis Ord. Pen., per cui ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 230 del 2000 non può beneficiare di più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese. Rilevava, altresì, che pur essendo stato ammesso nel 1998, 1999 e nel 2000 a fruire di due colloqui visivi e due telefonici mensili supplementari, tuttavia, successivamente tali benefici erano stati revocati anche a causa della condotta non regolare. Evidenziava, quindi, che secondo la circolare interpretativa del D.A.P. in data 3.11.2000 coloro che godevano di colloqui visivi e telefonici premiali prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. non avrebbero potuto continuare a goderne se ristretti per reati ostativi in data successiva al 6.9.2000, come nel caso di specie in cui la posizione giuridica del AL si è andata modificando essendo subentrati ulteriori titoli esecutivi successivi al settembre 2000 per reati ostativi.
2. Ricorre avverso detto provvedimento il AL, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Ribadisce che essendo stato detenuto ininterrottamente dal 1997 ha sempre fruito di sei colloqui visivi mensili ed un colloquio telefonico settimanale, ossia di ulteriori colloqui cd. premiali. Tale regime era stato revocato nel 2002, allorchè si ritenne di doverlo sospendere a tutti coloro che risultavano ristretti per reati di cui all'art.
4 -bis Ord. Pen. alla data di entrata in vigore della disciplina restrittiva. Tuttavia, tale ampia interpretazione risultava superata da un orientamento giurisprudenziale che ha legittimato il ripristino dei benefici per coloro che alla data di entrata in vigore delle disposizioni limitative comunque avessero maturato determinati requisiti (cita Sez. 1, n. 1591 19.01.2007). Né tale approdo può essere superato in specie dalla circostanza richiamata nel provvedimento impugnato che il ricorrente avesse subito una limitazione dei colloqui nel 2009 per la irregolarità della condotta, atteso che dalla А е documentazione acquisita agli atti emerge un percorso trattamentale esente da rilievi, ma su tale circostanza il magistrato ha omesso di motivare. Infine, contesta l'affermazione secondo la quale la posizione giuridica del ricorrente si è andata modificando dopo il 2000, atteso che i titoli detentivi emessi successivamente al 2000 riguardano tutti fatti commessi anteriormente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Se è vero che le disposizioni regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati per reati previsti dall'art.
4 -bis Ord. Pen., non si applicano nei confronti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso (Sez. 1, n. 1591 del 21/11/2006 - dep. 19/01/2007, De Luca Bossa, rv. 235595), nel caso di specie è stato rilevato nel provvedimento impugnato che il regime più favorevole al quale era stato ammesso il condannato nel 1998, 1999 e nel 2000 - fruendo di due colloqui visivi e due telefonici mensili supplementari successivamente era stato revocato anche a causa della condotta non regolare. All'evidenza, le ragioni e le motivazioni di detta modifica in senso negativo del regime dei colloqui non possono essere messe in discussione in questa sede trattandosi di provvedimento autonomo e pregresso rispetto a quello oggetto del reclamo sul quale è intervenuta la decisione impugnata. Ne consegue che, stante l'attuale espiazione di pena per reati ostativi di cui art.
4 -bis Ord. Pen. non è possibile da parte del detenuto invocare il principio innanzi richiamato al fine di ripristinare il regime più favorevole, già interrotto, in contrasto con la normativa vigente. Invero come è stato esplicitato nella decisione di questa Corte già citata e richiamata dal ricorrente lo scopo e l'intento della interpretazione - dell'applicazione della disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 fatto proprio dalla circolare del DAP del 3.11.2000, citata anche nel provvedimento impugnato, era quello di colmare la mancanza di norme transitorie dirette ad impedire la regressione nella fruizione dei più estesi benefici da parte dei soggetti che già ne godevano. Tale interpretazione normativa, all'evidenza quindi, era diretta ad assicurare la continuità del trattamento in atto a favore di coloro che godevano, al momento della entrata in vigore del nuovo regolamento, un trattamento di migliore favore, già facente parte in quel momento del programma di trattamento, ma non anche a coloro che ne avevano goduto in passato, poiché in tal caso non si trattava di una е regressione del trattamento bensì della ingiustificata instaurazione ex novo di un regime di favore a chi ne aveva goduto in tempo passato>>. Sotto tale profilo appare del tutto corretta e giustificata la motivazione del provvedimento impugnato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Severo Chieffi Lucia La Posta 1 Chiefh DEPOSITADA IN CANCELLERIA 1 8 SET. 2012 IL CANCELLIERE Stefania Friella