Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine. È da escludere, pertanto, che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FINIMMOBILIARE S.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t. TEBALDO RAFFAELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo difende unitamente all'avvocato GENTILESCHI NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM. ROGI S.a.s. in persona del suo legale rapp.te p.t. SANTANNI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato DI MARZIANTONIO A., difeso dall'avvocato MONTINI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 680/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Roberto MONTINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 1986 la s.a.s. Immobiliare RO-GI in persona del suo legale rappresentante Roberto NN, proprietaria di un fondo sito In Prato, località Macrolotto ovest, via Mulinuzzo n. 57/A, dichiarò che la s.r.l. MO, proprietaria del fondo contiguo aveva, nel costruire un fabbricato, aperto vedute sul muro prospiciente il confine senza rispettare la distanza legale e collocato le strutture di fondazioni in parte sul proprio terreno;
pertanto, col predetto atto, convenne in giudizio la nominata soc. MO davanti al Tribunale di Prato e chiese che fosse accertato nei suoi confronti che il proprio fondo non era soggetto ad alcuna servitù, con la condanna della convenuta ad eliminare le aperture illegittime e a rimuovere le strutture di fondazione.
Nel costituirsi in giudizio la s.r.l. MO contestò la domanda e ne chiese il rigetto;
eccepi, quanto alle vedute, che si trattava di uscite di sicurezza antincendio accettate dalla società attrice con la sottoscrizione del progetto di costruzione dell'edificio, e, quanto alle fondazioni, che la stessa società attrice aveva concesso l'autorizzazione allo sconfinamento. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 14 ottobre 1994, rigettò la domanda attorea e condannò la società attrice alle spese.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla soc. Immobiliare RO- GI il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Firenze, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 14 maggio 1998, accolse il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, accolse la domanda attorea e condannò la soc. MO ad eliminare le aperture illegittime create sul muro del proprio fabbricato- prospiciente il confine e a rimuovere le strutture di fondazione che insistono parzialmente sul terreno della soc. Immobiliare RO-GI indicate con la lettera H nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Contro la sentenza la s.r.l. MO ha proposto ricorso per cassazione e formulato un solo motivo d'impugnazione. La s.a.s. Immobiliare RO-GI ha depositato controricorso, peraltro tardivamente notificato.
Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo di ricorso la soc. MO denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti. Afferma che la sottoscrizione per accettazione dell'intero progetto apposta dalla soc. Immobiliare RO-GI era condizione necessaria e sufficiente per ritenere costituita la servitù attinente alle vedute ed ai plinti di fondazione;
la volontà in tal senso doveva essere desunta anche dalle dichiarazioni del NN;
decidendo in senso contrario la Corte d'appello ha invece erroneamente accertato la volontà dei contraenti.
Le doglianze vanno disattese.
La Corte d'appello, accertato che effettivamente la soc. MO aveva commesso le violazioni denunziate dalla soc. Immobiliare ROGI, ha valutato la tesi difensiva della società convenuta, ha preso in considerazione la sottoscrizione apposta da quest'ultima sul progetto redatto dalla prima ed ha acclarato che essa era stata richiesta dal Comune al limitato fine di rendere possibile il rilascio della concessione edilizia, ma non rappresentava un atto idoneo alla costituzione di una servitù prediale, non potendo ravvisarsi in essa uno scambio di dichiarazioni di volontà tra le due società ne' quindi un negozio giuridico bilaterale.
Così decidendo la Corte d'appello non è incorsa nelle violazioni di legge denunziate dalla ricorrente, dato che si è perfettamente adeguata alla giurisprudenza di questa Corte Suprema - che si condivide e qui si conferma - secondo cui, ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale, non si richiede lUso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È però necessario che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. Pertanto è da escludere che la volontà di costituire una servitù perì l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi puramente e semplicemente dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza rivolta al rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni di per sè a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori (Cass. 3 maggio 1996 n. 4105, Cass. 31 maggio 1990 n. 5123). A fronte di tale decisione, sufficientemente e correttamente motivata, le doglianze della ricorrente si presentano generiche ed incongrue, e si risolvono nella mera prospettazione d'una diversa soluzione della controversia e nell'indiretta richiesta d'una più favorevole valutazione delle prove, incompatibile con il giudizio di legittimità.
Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza con la condanna della ricorrente alle spese,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in L. 171.600, oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001