Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2658
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Sentenza 23 febbraio 2001

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Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine. È da escludere, pertanto, che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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