Sentenza 10 luglio 2015
Massime • 1
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione è legittimato a disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato, ma è tenuto, lì dove la decisione che recepisce l'accordo delle parti sulla determinazione della pena non contenga indicazioni espresse del profitto confiscabile, a quantificarlo sulla base degli specifici contenuti dell'imputazione e di eventuali atti del procedimento, che devono trovare adeguata ed autonoma esplicazione nel provvedimento di confisca. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il gip aveva disposto la confisca di un veicolo e di una imbarcazione, sul presupposto che il profitto conseguito dall'imputato nel corso della attività delittuosa, pur non esattamente determinabile nella sua massima entità, fosse certamente superiore al valore dei beni anzidetti).
Commentario • 1
- 1. Art. 676 - Altre competenzehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2015, n. 49075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49075 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2015 |
Testo completo
49 075/ 15 નો REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2071/2015- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI N. 34641/2014 - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LE N. IL 30/01/1963 avverso l'ordinanza n. 53748/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 27/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sonte Spillaci, de を he clicesto il rigento del ricorso;
Udit i difensor Avv.; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Nei confronti di LA SI è stata rigettata - con ordinanza emessa in data 27 giugno 2014 dal GIP del Tribunale di Roma - opposizione avverso l'ordinanza di confisca per equivalente emessa in sede esecutiva in data 11 dicembre 2013, avente ad oggetto un veicolo e una imbarcazione già oggetto di sequestro. Risulta emessa, nel procedimento definito a monte, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nella misura di anni due) in data 19 novembre 2012 in riferimento alle contestazioni di partecipazione ad associazione per delinquere con carattere transnazionale e di concorso in alcuni reati-scopo in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria e creditizia (false informazioni fornite all'organo di vigilanza e indicazione di un fittizio aumento di capitale) con riferimento alla qualità del LA di amministratore di fatto della Esperian spa e socio e amministratore unico della Consulteam srl L'attività del gruppo criminoso consisteva nel rilascio di fideiussioni in assenza dei requisiti patrimoniali;
in particolare per quanto concerne la Esperian spa, vi è stato incasso dei relativi premi per circa 410.000,00 euro. Il giudice della esecuzione ritiene di respingere l'opposizione avverso il decreto di confisca, osservando in particolare che : a) i reati oggetto di definizione con applicazione della pena prevedono la confisca obbligatoria del profitto per equivalente in riferimento a quanto previsto dall'art. RM 11 della legge n. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali) e 2641 codice civile;
b) sotto un profilo di logica ragionevolezza, il profitto conseguito dal LA nel corso della attività delittuosa (si compie riferimento anche ad alcune condotte di appropriazione indebita parimenti emerse) «pur non esattamente determinabile nella sua massima entità» è stato certamente superiore al modestissimo valore dei beni mobili in sequestro. Tale 'macroscopica superiorità' del profitto conseguito si pone come evidenza che rende inutile - a parere del giudice dell'esecuzione - l'esatta determinazione del profitto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore LA SI, articolando una pluralità di doglianze, riassumibili nel modo che segue: a) vizio di motivazione e violazione di legge non potendo essere disposta la confisca in sede esecutiva, in rapporto ad una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. (divenuta irrevocabile) che 2 nulla statuiva sul tema e nel cui ambito non era intervenuta alcuna determinazione concreta del profitto del reato;
b) vizio di motivazione in riferimento alla omessa ricostruzione del profitto del reato da parte del giudice della esecuzione, non essendo esaustivo il richiamo operato per relationem nel provvedimento impugnato ai contenuti di un atto del procedimento di cognizione (l'ordinanza di custodia cautelare) in parte smentito dai successivi sviluppi del procedimento;
c) vizio di motivazione in rapporto all'assenza di effettiva comparazione tra il profitto conseguito ed il valore dei beni in sequestro, essendo mancata la concreta identificazione del profitto conseguito dal LA SI e non essendo stata compiuta una reale stima dei beni in sequestro, in particolare riferimento alla imbarcazione, da valutarsi non già in rapporto al mero valore dell'acquisto ma anche in riferimento ai successivi allestimenti e miglioramenti tecnici. Con successiva memoria il ricorrente, oltre a ribadire i contenuti del ricorso originario chiedeva la trattazione della procedura in forma partecipata (quantomeno ai sensi dell'art. 127 cod. proc.pen.) evidenziando i contenuti della decisione emessa dalla Corte Costituzionale in data 15 aprile 2015 (dep. il 15 - su richiesta giugno 2015) sul tema del contraddittorio in pubblica udienza dell'interessato - in sede di opposizione avverso provvedimento di confisca. RM 3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 La prima tra le questioni poste dal ricorrente riguarda il rapporto tra la decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti e la stessa possibilità» di disporre, sulla base di tale provvedimento, una confisca di natura obbligatoria (nel caso di specie per equivalente) in sede esecutiva. Su detto aspetto il ricorso non può trovare accoglimento. Sul tema va infatti affermato che l'intervento del giudice della esecuzione può consistere in caso di obbligatorietà della confisca ed anche lì dove vi sia - definizione ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. in un provvedimento ablatorio che trovi la sua ragione giustificatrice nei contenuti fattuali della decisione di applicazione della pena (in tal senso, tra le altre Sez. I n. 43494 del 2013). In sede di ricorso si indica quale precedente «ostativo» la decisione Sez. VI n. 12508 del 11.3.2010, che tuttavia non appare pertinente. Nel caso particolare in tal sede esaminato la sentenza di patteggiamento - per reato di concussione era stata preceduta da un sequestro di denaro ed il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti relativa alla sola pena, disponeva la confisca senza precisarne la natura (se pertinenziale o per equivalente) a fronte di contestazione della difesa circa la riconducibilità della somma in sequestro alla condotta illecita contestata. 3 A Da qui la considerazione espressa da questa Corte per cui lì dove vi sia un sequestro in atto per un reato che prevede la duplice ipotesi di confisca - - l'accordo tra le parti espresso in sede cognitiva deve ricomprendere la sorte di tale patrimonio o comunque deve consentire la qualificazione del titolo della confisca. - -Nel caso in esame per converso l'assenza di statuizioni patrimoniali nella decisione emessa ex art. 444 cod.proc.pen., pur in presenza di un sequestro all'epoca in atto (del natante e della autovettura) non consente di ritenere espressa, da parte del giudice della cognizione, alcuna volontà sul tema e pertanto rende possibile, nei limiti che si diranno, l'intervento del giudice della fase esecutiva. L'intervento del giudice della esecuzione in ipotesi di confisca obbligatoria per equivalente resta possibile anche in sede esecutiva (trattandosi di un completamento delle conseguenze della decisione previsto direttamente dalla legge) sempre che il provvedimento conclusivo della fase cognitiva (sia essa realizzata nelle forme del dibattimento ordinario o in quelle del rito abbreviato o del patteggiamento) consenta, nella sua globalità, di individuare con la necessaria precisione il «valore» corrispondente al profitto o al prezzo del reato, posto che tale è l'elemento che il sistema processuale richiede come dato di partenza» della successiva ablazione . RM In altre parole, una volta che la decisione con cui si conclude la fase cognitiva consenta di individuare detto «valore» il condannato, anche con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., resta esposto (nonostante il patteggiamento sulla pena) alla aggressione patrimoniale lì dove sopravvenga la individuazione di beni «corrispondenti» al valore medesimo (o di valore inferiore), atteso che il giudice dell'esecuzione, muovendosi all'interno di detto limite, ben può verificare l'esistenza dell'ulteriore presupposto previsto dalla legge, ossia la disponibilità» di detti beni in capo al condannato. Tale tipologia di accertamento, infatti, non contrasta con i poteri del giudice dell'esecuzione cui non è estraneo il potere di «completamento» della fattispecie legale posta a carico del condannato lì dove la stessa sia connotata da doverosità (si vedano i poteri in tema di applicazione di pene accessorie in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen. conseguenti a decisione di patteggiamento, ritenuti sussistenti da Sez. VI n.9007 del 31.1.2007, rv 235988 nonchè Sez. I n. 47519 del 5.11.2008, rv 242060 ). Ciò del resto risulta conforme a quanto deciso da questa Corte in riferimento alla ipotesi di confisca «speciale» di cui all'art. 12 sexies legge 356 del 1992 (Sez. VI n. 27343 del 20.5.2008, rv 240585) proprio sulla base della doverosità»> di siffatta tipologia di confisca, in tutti i casi in cui i dati essenziali della valutazione siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito (si veda altresì Sez. I n. 6650 del 5.2.2008, rv 239310).
3.2 Ciò posto, va tuttavia affermato che il provvedimento emesso dal giudice della esecuzione nel caso del LA, pure astrattamente possibile, risulta carente nella ricostruzione in fatto della reale entità del profitto confiscabile, pure a fronte di questioni di merito che erano state sollevate nell'atto di opposizione. L'ancoraggio dimostrativo ai contenuti del 'titolo cautelare', circa la ricorrenza del profitto non tiene conto, infatti, dei possibili incrementi cognitivi rispetto a tale momento procedimentale (che erano stati indicati dall'opponente) e non realizza, pertanto, un idoneo supporto motivazionale sul tema in rilievo. Il profitto del reato è entità economica ricollegabile al beneficio portato dall'azione criminosa e necessita di specifica ricostruzione, dovendosi ritenere tale solo il vantaggio 'netto', secondo le indicazioni interpretative più volte ribadite nella presente sede di legittimità. Lì dove la decisione che recepisce l'accordo delle parti in tema di determinazione della pena non abbia, peraltro, realizzato alcuna indicazione espressa del profitto confiscabile, il giudice della esecuzione è tenuto a ricavarne una quantificazione espressa sulla base degli specifici contenuti della imputazione e sulla base di eventuali atti del procedimento che, tuttavia, devono trovare adeguata ed RM autonoma esplicazione nel provvedimento di confisca, e ciò in riferimento specie in caso di reato associativo - allo specifico ruolo ricoperto dal soggetto che ha optato per la definizione anticipata del procedimento. In tal senso, le critiche mosse dal ricorrente e prima sintetizzate ai punti b) e c) risultano fondate. L'adesione ad un consorzio associativo non è di per sè produttiva di un profitto confiscabile, che tende a realizzarsi attraverso la realizzazione dei singoli reati- scopo. Tra questi, peraltro, non possono annoverarsi - quali presupposti per la confisca per equivalente - reati che non prevedono tale particolare conseguenza (come quello di appropriazione indebita). Non può pertanto ritenersi congrua una ricostruzione meramente apparente come quella realizzata nel provvedimento impugnato - della entità del profitto confiscabile, dovendosi procedere ad una sua analitica indicazione, con gli ordinari criteri dimostrativi e nei limiti in cui la stessa risulti recepita - anche in modo implicito - nel provvedimento conclusivo del giudizio di cognizione. A ciò, peraltro, deve seguire una congrua stima «comparativa» del valore dei beni in sequestro, tale da confermare la tesi della confiscabilità, ed anche tale aspetto non risulta compiutamente sviluppato nel provvedimento impugnato, che finisce con il realizzare una doppia presunzione (esistenza e ammontare del 5 profitto/superiorità del medesimo rispetto al valore dei beni in sequestro) non ancorata in modo chiaro a risultanze procedimentali.
4. Da ultimo va precisato che la decisione della Corte Costituzionale indicata dal ricorrente non si riferisce al giudizio di legittimità ma, appunto, a quello compiuto in sede di opposizione. Da ciò la impossibilità di disporre la trattazione della presente procedura in forma partecipata, restando applicabile l'art. 611 cod.proc.pen.. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Roma. Così deciso il 10 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Giordano Raffaello Magi M inden ркор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6