Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2015, n. 49075
CASS
Sentenza 10 luglio 2015

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Massime1

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione è legittimato a disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato, ma è tenuto, lì dove la decisione che recepisce l'accordo delle parti sulla determinazione della pena non contenga indicazioni espresse del profitto confiscabile, a quantificarlo sulla base degli specifici contenuti dell'imputazione e di eventuali atti del procedimento, che devono trovare adeguata ed autonoma esplicazione nel provvedimento di confisca. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il gip aveva disposto la confisca di un veicolo e di una imbarcazione, sul presupposto che il profitto conseguito dall'imputato nel corso della attività delittuosa, pur non esattamente determinabile nella sua massima entità, fosse certamente superiore al valore dei beni anzidetti).

Commentario1

  • 1Art. 676 - Altre competenze
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2015, n. 49075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49075
Data del deposito : 10 luglio 2015

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