Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma contenuta nell'art 8 della legge 20.11.1982 n. 890 (nella parte in cui prevedeva la notifica "per compiuta giacenza" di dieci giorni del "piego" nell'ufficio postale), la notifica a mezzo posta all'imputato contumace contenente modifica del capo di imputazione, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale, insanabile ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen., che ne prevede la rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 346 del 23 settembre 1998).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 13806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13806 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.10.99
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Donato Luigi Calabrese " N.1880
Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo " N. 12064/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto LL RI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno il 19.1.1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
Con sentenza del 19.1.1999 la Corte d'Appello di Salerno in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Vallo della Lucania sez. Pisciotta il 6.3.1998, riduceva la pena inflitta a LL RI a mesi sei di reclusione per il reato continuato di ingiurie e minacce. Proponeva ricorso LL RI censurando con il primo motivo la sentenza impugnata perché i giudici d'Appello avevano disatteso l'eccezione, proposta dalla difesa, di nullità del giudizio di primo grado per difetto di notifica all'imputato contumace del verbale d'udienza del 17.10.1997, con la modifica del capo d'imputazione . La censura è fondata.
La Corte di merito ha rigettato l'eccezione rilevando che dall'esame degli atti, risultava che la notifica del verbale d'udienza all'imputato contumace era stata regolarmente disposta ed eseguita ed in particolare che il plico raccomandato non era stato ritirato, ma restituito per compiuta giacenza.
Le indicate modalità appaiono però insufficienti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.9.1998 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma contenuta nell'articolo 8 della legge 20.11.1982 n.890, nella parte in cui prevedeva la notifica "per compiuta giacenza" di dieci giorni del "piego" nell'ufficio postale.
La Corte Costituzionale ha ritenuto le modalità contenute nell'articolo 8 della legge 890/1982, insufficienti a garantire la possibilità dell'imputato, di conoscere l'atto, ed ha considerato che tale conoscenza poteva presumersi soltanto se l'ufficiale incaricato della notifica avesse provveduto ad altri adempimenti considerati essenziali. Avrebbe dovuto cioè, una volta accertata l'assenza del destinatario, dare ad esso notizia, con raccomandata ad avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego;
inoltre, il "piego", decorso il termine di dieci giorni, non doveva essere restituito per compiuta giacenza, ma rimanere in deposito presso l'ufficio a disposizione del destinatario.
La notifica del verbale d'udienza del giudizio di primo grado deve quindi essere considerata nulla, con la conseguenza che deve ritenersi che, l'imputato non ha avuto la possibilità di conoscere la nuova imputazione e di organizzare le sue difese in merito. Ciò ha determinato una nullità di ordine generale rientrante nell'ambito dell'articolo 178 lettera c) c.p.p., considerata insanabile dall'articolo 179 c.p.p., che ne prevede la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La dichiarazione di incostituzionalità essendo intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale ha posto nel nulla l'atto posto in essere in violazione dei diritti della difesa e tutti quelli ad esso collegati (v:Cass.sez.5^ 14.1.1999 n. 0 2339 ric. Giaquinta). Pertanto in accoglimento del ricorso deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa dal Pretore di Vallo della Lucania il 6.3.1998, e disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per il giudizio. L'accoglimento del primo motivo esime la Corte dall'esame degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata da LL RI, nonché la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania del 6.3.1998 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999