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13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
Art. 80. Obbligo di comunicazione 1. Salvo quanto previsto dall' articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le persone gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione e' a qualunque titolo revocata.
Note all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 13 settembre 1982, n. 646 :
"Art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all' art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei-bisogni quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.".
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione e' a qualunque titolo revocata.
Note all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 13 settembre 1982, n. 646 :
"Art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all' art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei-bisogni quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.".
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Giurisprudenza • 77
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