Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 10383
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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In tema di assegno bancario, la prova della improcedibilità, prevista dall'art 8 della legge 15.12.1990 n. 386 (intervenuto, successivo pagamento dell'assegno, della penale, delle spese e di quanto prescritto) può essere data in pendenza del processo penale ed anche in sede di giudizio di legittimità, in relazione al quale, il divieto di produrre nuovi atti non si estende alla documentazione idonea a determinare la immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 10383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10383
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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