Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In tema di assegno bancario, la prova della improcedibilità, prevista dall'art 8 della legge 15.12.1990 n. 386 (intervenuto, successivo pagamento dell'assegno, della penale, delle spese e di quanto prescritto) può essere data in pendenza del processo penale ed anche in sede di giudizio di legittimità, in relazione al quale, il divieto di produrre nuovi atti non si estende alla documentazione idonea a determinare la immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 9.6.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1261
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro Occhionero " N.48645/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL EF, nata a [...] il 26 aprile avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 15 ottobre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità dell'azione
Udito il difensore, avv. Francesco Barbuto
OSSERVA
GA EF ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, con la quale è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 2 Legge n. 386/90 per avere emesso il 13 dicembre 1991 un assegno bancario senza provvista.
Deduce la ricorrente la improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 8 Legge n. 386/90. Il ricorso merita accoglimento.
A suo corredo è stata prodotta quietanza liberatoria del tutto conforme ai requisiti temporali, formali e sostanziali cui l'art. 8 cit. collega la improcedibilità dell'azione penale. V'è solo da considerare che ai fini di detta improcedibilità la prova può essere data in pendenza del processo penale, e anche in sede di giudizio di cassazione, in relazione al quale il divieto di produrre nuovi atti, sancito dall'art. 610 c.p.p., non si estende alla documentazione idonea a determinare l'immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per improcedibilità dell'azione penale ex art. 8 Legge n. 386/90. Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999