CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21380 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI OM, nato in [...] 1'11/04/1985 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21380 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di OM SI, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di detenzione di armi comuni da sparo, rispettivamente giudicati con la sentenza 20 maggio 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria e con la sentenza 18 settembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro, entrambe irrevocabili. Secondo il giudice dell'esecuzione, non vi erano elementi per ritenere che le armi oggetto del secondo titolo, rinvenute nel casolare di Ionadi il 26 marzo 2015 nella disponibilità dell'istante, fossero serventi le attività dell'associazione di cui al primo titolo, capeggiata da Arcangelo FA e operativa dal 2011, risultando piuttosto quel materiale balistico, distinto da quello appartenente a FA, collegato agli affari della cosca 'ndranghetista di loro comune appartenenza;
né vi erano elementi per ritenere che la detenzione delle armi risalisse agli anni della costituzione del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 9 giugno 1990, n. 309, o dell'affiliazione di SI ad esso, o almeno fosse stata, sin da allora, ideata e voluta. 2. Con lo stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione altresì rigettava l'istanza del condannato, intesa alla rideterminazione della pena conclusiva oggetto del primo titolo, in tesi inficiata da errore di diritto;
errore che sarebbe consistito nell'individuazione, ad opera del giudice di rinvio, di una pena-base superiore a quella già stabilita - con statuizione ormai definitiva, perché non attinta dalla pronuncia di annullamento della Corte di legittimità - dalla originaria sentenza di appello. Secondo il giudice dell'esecuzione, trattavasi di errore di giudizio, non emendabile oltre il giudicato. 3. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo e il secondo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego della continuazione, che tradirebbe un evidente, e non consentito, «disallineamento» con gli accertamenti operati in sede di cognizione, posto che i relativi giudici avrebbero, da un lato, escluso la finalizzazione del narcotraffico, svolto anche da SI, agli interessi della cosca mafiosa insistente sul territorio, e d'altro lato avrebbero espressamente riconosciuto un preciso 2 collegamento tra il possesso delle armi e le attività del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 9 giugno 1990, n. 309. Le armi di SI, sequestrate nel casolare di Ionadi, sarebbero le medesime già presenti nell'abitazione romana che SI e FA condividevano, e dal quale muovevano le attività associative dirette al traffico di stupefacenti, a riprova della natura genetica dell'anzidetto collegamento. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale, sostenendo che la pena, così come determinata in cognizione (nel processo svoltosi a Reggio Calabria), fosse illegale, e che il sollecitato intervento del giudice dell'esecuzione dovesse considerarsi doveroso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due connessi motivi di ricorso sono fondati, nei termini di seguito precisati. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., esercita i suoi poteri valutativi nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). In particolare, il giudice dell'esecuzione non può prescindere, in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, dalle valutazioni operate in cognizione, relativamente agli elementi caratterizzanti le condotte di reato in disamina, il loro contesto, il loro movente e ogni altra circostanza idonea ad influire, in positivo o in negativo, sul rilievo della unicità del disegno criminoso. A tali canoni l'ordinanza impugnata non si è attenuta, lì dove essa è giunta ad escludere «che le armi servissero al SI nell'ambito della gestione del traffico di droga e fossero a tale condotta strumentali», nonostante il giudice del merito, nel giudicare l'imputato sulla detenzione illegale delle armi medesime, avesse sancito l'esatto contrario (circostanza di cui il giudice a quo dà conto a margine della decisione, in una nota alla pag. 4 del testo, al fine di contestare l'esattezza di quanto accertato in cognizione, come non gli era tuttavia consentito). Le censure del ricorrente colgono dunque nel segno, nella parte in cui evidenziano l'arbitraria esclusione dell'interdipendenza funzionale delle armi con la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Ciò posto, ove venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e singoli reati strumentali, come quelli attinenti alle armi di cui il sodalizio si sia dotato, non può darsi per scontato, in base al solo 3 menzionato nesso funzionale, che detti ultimi reati, pur commessi o accertati durante il periodo di operatività dell'associazione, fossero stati già attuati o programmati, nelle linee essenziali, al tempo della sua nascita, o dell'ingresso in essa del partecipe interessato. L'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non si identifica con il mero nesso finalistico o strumentale, atteso che le singole violazioni, per poter essere sussunte nell'ambito di applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma anteriormente deliberato, almeno in termini generali, essendone dunque richiesta la progettazione ab origine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep, 2014, Amato, Rv. 259481- 01). Sul punto l'ordinanza impugnata, sviata dall'erronea esclusione del nesso funzionale tra i reati, manca di reale approfondimento, viceversa necessario nell'ottica di una conclusiva delibazione dell'istanza di continuazione. 1.3. Il ricorso deve essere dunque accolto riguardo a quest'ultima, con annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto e rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovata valutazione. 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Per giurisprudenza consolidata, ricorre un'ipotesi di illegalità della pena solo quando la sua misura conclusiva eccede i limiti edittali generali, oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, mentre non rileva, a tal fine, il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01). E', in altre parole, illegale la sola sanzione radicalmente contraria all'assetto normativo vigente, perché di genere o specie diversa da quelli previsti per legge o irrogata in misura finale superiore (o inferiore) al limite edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). 2.2. Il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione, nel giudizio di cognizione sfociato nella sentenza 20 maggio 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria, del divieto di reformatio in peius, per avere detta Corte, giudice del rinvio, posto a base della continuazione una pena, riferita al reato più grave, indebitamente superiore a quella ormai "cristallizzata" all'esito del precedente grado di merito, in quanto non intaccata dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. A ragion veduta l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'erronea quantificazione della pena, riferibile ad un passaggio intermedio di calcolo, non si 4 fosse tradotta nell'irrogazione di una pena conclusivamente illegale, e che la violazione di legge, così evidenziata, non fosse rimediabile stante l'intervenuta formazione del giudicato. 2.3. Il ricorso deve essere, in questa parte, respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21380 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di OM SI, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di detenzione di armi comuni da sparo, rispettivamente giudicati con la sentenza 20 maggio 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria e con la sentenza 18 settembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro, entrambe irrevocabili. Secondo il giudice dell'esecuzione, non vi erano elementi per ritenere che le armi oggetto del secondo titolo, rinvenute nel casolare di Ionadi il 26 marzo 2015 nella disponibilità dell'istante, fossero serventi le attività dell'associazione di cui al primo titolo, capeggiata da Arcangelo FA e operativa dal 2011, risultando piuttosto quel materiale balistico, distinto da quello appartenente a FA, collegato agli affari della cosca 'ndranghetista di loro comune appartenenza;
né vi erano elementi per ritenere che la detenzione delle armi risalisse agli anni della costituzione del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 9 giugno 1990, n. 309, o dell'affiliazione di SI ad esso, o almeno fosse stata, sin da allora, ideata e voluta. 2. Con lo stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione altresì rigettava l'istanza del condannato, intesa alla rideterminazione della pena conclusiva oggetto del primo titolo, in tesi inficiata da errore di diritto;
errore che sarebbe consistito nell'individuazione, ad opera del giudice di rinvio, di una pena-base superiore a quella già stabilita - con statuizione ormai definitiva, perché non attinta dalla pronuncia di annullamento della Corte di legittimità - dalla originaria sentenza di appello. Secondo il giudice dell'esecuzione, trattavasi di errore di giudizio, non emendabile oltre il giudicato. 3. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo e il secondo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego della continuazione, che tradirebbe un evidente, e non consentito, «disallineamento» con gli accertamenti operati in sede di cognizione, posto che i relativi giudici avrebbero, da un lato, escluso la finalizzazione del narcotraffico, svolto anche da SI, agli interessi della cosca mafiosa insistente sul territorio, e d'altro lato avrebbero espressamente riconosciuto un preciso 2 collegamento tra il possesso delle armi e le attività del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 9 giugno 1990, n. 309. Le armi di SI, sequestrate nel casolare di Ionadi, sarebbero le medesime già presenti nell'abitazione romana che SI e FA condividevano, e dal quale muovevano le attività associative dirette al traffico di stupefacenti, a riprova della natura genetica dell'anzidetto collegamento. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale, sostenendo che la pena, così come determinata in cognizione (nel processo svoltosi a Reggio Calabria), fosse illegale, e che il sollecitato intervento del giudice dell'esecuzione dovesse considerarsi doveroso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due connessi motivi di ricorso sono fondati, nei termini di seguito precisati. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., esercita i suoi poteri valutativi nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). In particolare, il giudice dell'esecuzione non può prescindere, in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, dalle valutazioni operate in cognizione, relativamente agli elementi caratterizzanti le condotte di reato in disamina, il loro contesto, il loro movente e ogni altra circostanza idonea ad influire, in positivo o in negativo, sul rilievo della unicità del disegno criminoso. A tali canoni l'ordinanza impugnata non si è attenuta, lì dove essa è giunta ad escludere «che le armi servissero al SI nell'ambito della gestione del traffico di droga e fossero a tale condotta strumentali», nonostante il giudice del merito, nel giudicare l'imputato sulla detenzione illegale delle armi medesime, avesse sancito l'esatto contrario (circostanza di cui il giudice a quo dà conto a margine della decisione, in una nota alla pag. 4 del testo, al fine di contestare l'esattezza di quanto accertato in cognizione, come non gli era tuttavia consentito). Le censure del ricorrente colgono dunque nel segno, nella parte in cui evidenziano l'arbitraria esclusione dell'interdipendenza funzionale delle armi con la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Ciò posto, ove venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e singoli reati strumentali, come quelli attinenti alle armi di cui il sodalizio si sia dotato, non può darsi per scontato, in base al solo 3 menzionato nesso funzionale, che detti ultimi reati, pur commessi o accertati durante il periodo di operatività dell'associazione, fossero stati già attuati o programmati, nelle linee essenziali, al tempo della sua nascita, o dell'ingresso in essa del partecipe interessato. L'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non si identifica con il mero nesso finalistico o strumentale, atteso che le singole violazioni, per poter essere sussunte nell'ambito di applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma anteriormente deliberato, almeno in termini generali, essendone dunque richiesta la progettazione ab origine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep, 2014, Amato, Rv. 259481- 01). Sul punto l'ordinanza impugnata, sviata dall'erronea esclusione del nesso funzionale tra i reati, manca di reale approfondimento, viceversa necessario nell'ottica di una conclusiva delibazione dell'istanza di continuazione. 1.3. Il ricorso deve essere dunque accolto riguardo a quest'ultima, con annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto e rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovata valutazione. 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Per giurisprudenza consolidata, ricorre un'ipotesi di illegalità della pena solo quando la sua misura conclusiva eccede i limiti edittali generali, oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, mentre non rileva, a tal fine, il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01). E', in altre parole, illegale la sola sanzione radicalmente contraria all'assetto normativo vigente, perché di genere o specie diversa da quelli previsti per legge o irrogata in misura finale superiore (o inferiore) al limite edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). 2.2. Il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione, nel giudizio di cognizione sfociato nella sentenza 20 maggio 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria, del divieto di reformatio in peius, per avere detta Corte, giudice del rinvio, posto a base della continuazione una pena, riferita al reato più grave, indebitamente superiore a quella ormai "cristallizzata" all'esito del precedente grado di merito, in quanto non intaccata dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. A ragion veduta l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'erronea quantificazione della pena, riferibile ad un passaggio intermedio di calcolo, non si 4 fosse tradotta nell'irrogazione di una pena conclusivamente illegale, e che la violazione di legge, così evidenziata, non fosse rimediabile stante l'intervenuta formazione del giudicato. 2.3. Il ricorso deve essere, in questa parte, respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29/03/2023