Sentenza 11 luglio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del componente di una commissione di concorso, il quale dichiari falsamente, nel verbale di insediamento, l'insussistenza nei suoi confronti di cause di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., laddove, invece, rivesta il ruolo di controinteressato, ancorchè non costituito, in un giudizio amministrativo instaurato da uno dei candidati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2016, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2016 |
Testo completo
00856-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2105/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.53422/2015 EDUARDO DE GREGORIO - Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR IN nato il [...] a [...] nei confronti di: CO OL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per l Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Stefano TOCCI, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Per la parte civile ricorrente, l'avv. Nunzio ROSSO ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Per l'imputata, l'avv. Vincenzo GROSSO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2015 la Corte di appello di Messina, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto AO CO dal reato di falso ideologico con la formula "perché il fatto non sussiste". Ha quindi rigettato l'appello della parte civile anche con riferimento al reato di abuso di ufficio, ritenendo assorbiti i motivi dedotti, il cui fondamento avrebbe potuto ravvisarsi solo nella violazione dell'art. 51 cod. proc. civ., violazione che è stata invece esclusa dalla Corte territoriale. Infatti, alla suddetta imputata era stato in primo luogo contestato (capo a) il fatto di avere, in qualità di componente della commissione nominata nella procedura concorsuale per la valutazione comparativa per un posto di professore presso l'Università di Catania, attestato nel verbale della suddetta commissione che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ. e, in particolare, di non avere alcuna causa pendente con una delle parti, essendo, invece, controinteressata in un ricorso promosso nel 2000 dinanzi al T.A.R. di Catania da NO GR. Il reato di abuso di ufficio (capo b, dal quale l'imputata era stata assolta in primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste") era stato contestato per aver omesso di astenersi.
2. Con atto sottoscritto dal difensore (munito di procura speciale), ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NO GR, deducendo motivi nei quali si denunziano vizi di motivazione e violazione di legge. In sostanza il ricorrente assume che i giudici di secondo grado hanno fondato la decisione su una erronea interpretazione dell'insussistenza dell'obbligo di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., avendo attribuito rilevanza non alla pendenza della causa con la notifica del ricorso e il suo deposito dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, ma solo al diverso, successivo, eventuale (e non previsto) momento dell'avvenuta costituzione in giudizio;
inoltre, si sono spinti a non considerare il controinteressato nel processo amministrativo quale parte, così conseguendone la asserita inoperatività dell'art. 51 cod. proc. civ.. 2 3. Con atto a firma dei difensori dell'imputata sono state confutate le argomentazioni difensive della parte civile ricorrente, con richiesta di rigetto del ricorso. In sostanza i deducenti sostengono la correttezza della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie non ci fosse una "lite pendente", né rapporti di reciproca conflittualità tra la CO e il GR, così da giustificare l'obbligo di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di NO GR è fondato nei termini qui di seguito indicati e, di conseguenza, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.
2. Così come accertato dai giudici di merito, è pacifico che, quando ha dichiarato nel verbale della commissione esaminatrice (redatto per via telematica) che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ., l'imputata risultava essere parte resistente in un giudizio promosso dinanzi al T.A.R. di Catania da NO GR. Alla CO era stato notificato il ricorso in data 18 settembre 2000 e la stessa non si era costituita in giudizio. In ragione di tale ultima circostanza la Corte territoriale ha ritenuto che la CO non avesse assunto la veste di "parte processuale" nel giudizio amministrativo e che, pertanto, non fosse in una "posizione di conflitto sostanziale ed effettivo" con il GR ovvero in una situazione tale da obbligarla alla dichiarazione di astensione ex art. 51 cod. proc. civ.
3. L'assunto della Corte territoriale è erroneo. Va infatti premesso che nel processo amministrativo i cc.dd. "controinteressati" sono "parti necessarie". Essi sono i soggetti ai quali l'atto impugnato conferisce un'utilità specifica e, in ragione di ciò, sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, in quanto sono in una posizione "speculare" rispetto al ricorrente. Infatti, se questi lamenta la lesione di un suo interesse legittimo, sono i controinteressati a trarre dall'atto impugnato la realizzazione del loro interesse legittimo. Questa posizione legittima il "controinteressato" anche a proporre ricorso incidentale (art. 42 d.lgs 104/2010), con il quale può impugnare a sua volta il provvedimento amministrativo (o un diverso atto dal quale dipendano la 3 legittimazione, o l'interesse a ricorrere, o comunque un vantaggio rilevante per il ricorrente principale) e così far valere vizi il cui accertamento potrebbe comportare, in caso di accoglimento del ricorso principale, un risultato pratico a sé favorevole. In ragione della qualità di "parte necessaria" dei controinteressati, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 5362 del 25/11/2015) ha affermato che la mancata notificazione ad almeno uno di essi del ricorso innanzi al T.A.R. non può che causare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. Tale assunto deriva dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma secondo, d.lgs 104/2010, secondo cui, qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso. Peraltro, l'art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs 104/2010 prevede che "il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati". Va detto, peraltro, che la nozione di "controinteressato" risulta essere stata più volte oggetto di analisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, sicché si è ritenuto di poter distinguere due necessarie caratteristiche: quella c.d. "formale" e quella c.d. "sostanziale". La prima si riferisce all'indicazione espressa, rinvenibile nel provvedimento impugnato, di quel determinato soggetto ovvero nella sua agevole reperibilità sulla base dell'atto stesso;
la seconda deriva dalla posizione concretamente riferibile a chi abbia un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento gravato, dal quale il medesimo soggetto (che può anche non essere lo stesso designabile come controinteressato in senso formale) ha conseguito un vantaggio, tanto da poter affermare che la sua posizione consiste nella sussistenza di un interesse uguale e contrario a quello vantato dal ricorrente.
4. Nel caso in esame si è accertato che la CO certamente ebbe ad assumere sia la veste formale che quella sostanziale di "controinteressata" nel giudizio amministrativo instaurato dal GR per impugnare gli atti del procedimento di conferimento di moduli didattici per una scuola universitaria. Infatti alla CO era stato assegnato uno degli insegnamenti in relazione al quale il GR era stato escluso con delibera del 19 gennaio 2000. 4 La CO aveva indubbiamente un interesse uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente GR e di conseguenza aveva, come soggetto vincitore di uno dei moduli del concorso, interesse a che il provvedimento mantenesse i suoi effetti. Peraltro, come si è già detto, il ricorso era stato notificato alla CO in data 18 settembre 2000 e il giudizio pendeva ancora dinanzi al T.A.R. quando l'imputata era stata chiamata a comporre la commissione del concorso per l'assegnazione del posto di professore ordinario cui aspirava il GR. E' evidente, allora, che la dichiarazione resa dalla CO nel verbale di insediamento della commissione non era rispondente al vero, ove si consideri che il giudizio amministrativo instaurato dal GR certamente pendeva dal momento in cui il ricorso, ritualmente notificato ad almeno uno dei controinteressati, era stato depositato presso l'autorità giudiziaria competente.
5. Del tutto irrilevante è la circostanza che la CO non si fosse costituita nel giudizio amministrativo nel termine previsto dall'art. 46 del d.lgs 104/2010 ovvero nel termine "di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso" Invero, come si è già detto, la "causa" era comunque "pendente" (con la notifica alla amministrazione competente e ai controinteressati, nonché con il deposito del ricorso notificato ex art. 45 del d.lgs104/2010) e l'imputata era uno dei soggetti in posizione con interesse "speculare" rispetto a quello del ricorrente, giacché le era stato assegnato uno degli insegnamenti richiesti dal GR, in relazione al quale questi era stato escluso con la delibera impugnata. Non va dimenticato, come si è già detto sopra, che nel giudizio amministrativo "il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati" (art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs 104/2010). Allora si può senz'altro affermare che la posizione del "controinteressato non costituito" è del tutto analoga a quella del "convenuto contumace" nel processo civile, giacché è pacifico che possa intervenire nel giudizio in qualsiasi momento, che possa (come si è già detto) proporre ricorso incidentale e che possa impugnare la pronunzia emessa all'esito dello stesso giudizio (si vedano artt. 21 e 22 legge n. 1034/1971; artt. 41, 46, 95 e 102 d.lvo 104/2010). Non si può allora ritenere che la CO non fosse in una situazione di conflitto effettivo e sostanziale con il GR quando ha assunto la qualifica di componente della commissione giudicatrice del concorso e che, quindi, non 5 avesse il dovere di astenersi ex art. 51 cod. proc. pen., che trova la sua "ratio" nella garanzia del pieno rispetto del generale principio di imparzialità e che pacificamente si applica anche ai componenti delle commissioni giudicatrici di un concorso (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. 5, n. 00453 del 27 luglio 1989; Sez. 4, 28 febbraio 1970, n. 140). La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che l'inosservanza da parte di un membro della Commissione giudicatrice di un concorso a posti di professore universitario di prima fascia dell'obbligo di astensione per la sussistenza di una causa di incompatibilità, risolvendosi in carenza di legittimazione allo svolgimento della funzione, comporti un vizio del provvedimento finale che non resta circoscritto alle operazioni relative alla posizione di un solo candidato, ma inficia tutto il risultato della procedura concorsuale (Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza n. 6841 del 19 dicembre 2000). E la situazione "di incompatibilità della Commissione giudicatrice di un concorso a posti di professore universitario di prima fascia (nella specie, per causa pendente con più candidati) opera anche con riguardo al momento, anteriore al confronto collegiale, nel quale sia effettuato l'esame individuale dei titoli messi a disposizione di ciascun commissario, giacché anche i convincimenti che i singoli membri maturano nel foro interno costituiscono momento rilevante della procedura valutativa che deve essere tenuto indenne da ogni sospetto di parzialità" (sempre Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza n. 6841 del 19 dicembre 2000).
6. La questione va dunque rimessa per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, nella sua autonomia di valutazione dei profili di merito, dovrà attenersi ai principi sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016 Il presidente Il consigliere estensore Paolo A. Bruno Grazia Miccoli مكFORG DEPORTATA IN CANCELLERIA add 10 GEN 2017 est IL FUNZIONARIO JUDIZIARIO Carmela Lanzuise