Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIAN5573/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel- Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 13411/98 - Cron.1214 Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORF 1500 sul ricorso proposto da: per diritti 13 APR. 2001 il TIOXIDE EUROPE SRL (già TIOXIDE ITALIA), in persona IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA V. VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato TROILO NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SQUASSI FEDERICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 5492 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SARTO RINA, giusta procura speciale atto ROMA del 31.08.1998, rep. N.notar FRANCO LUPO di 30734; - resistente con procura avverso la sentenza n. 8065/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/07/97 R.G.N. 12/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott.Guglielmo Sciarelli i + udito l'Avvocato TROILO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. L iA -2- 1 Svolgimento del processo. La DE AL spa, con ricorso del 27 febbraio 92, proponeva opposizione avverso il d.i. . provvisoriamente esecutivo, ottenuto dall'Inps in data 22 1 92 ed esponeva che, in data 25 10 90, detto istituto, sede di Grosseto, aveva provveduto ad elevare nei suoi confronti un verbale di accertamento, pretendendo la rifusione degli importi di fiscalizzazione degli oneri sociali posti a conguaglio in relazione ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro ' successivamente alla data del 31 5 88 e per i quali, secondo la precisazione di cui all'art. 5 della legge 25 7 88 n. 291, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico erano stati versati nella misura del 50%;che, in base a tale verbale, era stato posto a suo carico il complessivo onere pari a L. 29.908.750, di cui L. 23.058,000 per contributi omessi e L.
6.050.750 per sanzioni;
che, a fronte del verbale medesimo, l'INPS di Milano, in data 23 191, le aveva elevato una diffida per complessive L. 31.208.927, di cui L. 23.858.000 per contributi omessi e L.
7.350.000 per sanzioni civili ex art. 4, comma 1 lett. B L. n. 48/88, prevista specificamente in caso di incertezza normativa;
che, in data 12 291, aveva proposto ricorso al Comitato Esecutivo dell'INPS di Milano, senza ottenere risposta;
che le era stato, invece, notificato il d. i. immediatamente esecutivo. Chiedeva l'annullamento e la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto. All'udienza del 21 gennaio 93, il PR promunciava dispositivo col quale annullava il decreto ingiuntivo. L'Inps proponeva appello, sostenendo che il PR aveva errato nel ritenere applicabili i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori con contratti di formazione e lavoro assunti dopo il 31 5 1988. Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 12 luglio 97, in riforma della sentenza pretorile, rigettava l'opposizione al d. i.. lainath La DE ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. S t i 2 Con l'unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione della L. 48/88 e successive proroghe e modificazioni in relazione alla L. 683/84 e alla L. 291/88 e successive proroghe e modificazioni. Vizio di motivazione(art. 360 cpc n. 3 e 5 ). Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabili i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo il 31 5 88. Il ricorso è infondato. Dopo l'udienza di discussione della presente causa (del 18 12 2000) è intervenuta la legge finanziaria per l'anno 2001 (in G.U. del 29 12 2000), la quale, all'art. 68 n. 5 così dispone:" l'art. 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 853, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione ? degli oneri sociali." A fronte di così chiara interpretazione, di fonte legislativa,della norma applicabile, il ricorso proposto deve essere rigettato. 3 0 3 1 I A 6 S . D S Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, T , . dato A R O N T L A , ' L 3 A L O 7 Š L - intimato non ha spiegato difese. R E E 8 P E D - S D 1 I I 1 S A N N
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T G E E S O S O G I A P G D A E M Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. I E L O , A T O T D A R I L T E R 8 marzo 2001 L I S T I E D N G D E E O S R E Il Presidente est.: Spe iche Inault Still IL CANCELLIERE Deposi t Cancelleria 13 APR. 2001 IL CANCELLIEREDANCE