Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 13206
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Tardiva presentazione documentazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la mera dichiarazione dell'interessato sulla sussistenza dei requisiti è sufficiente per avviare il procedimento. La tardiva presentazione della documentazione non giustifica la posticipazione della decorrenza della prestazione, soprattutto quando i requisiti erano già sussistenti al momento della prima domanda. Inoltre, la documentazione richiesta non era attinente al requisito reddituale e la ricorrente aveva già autocertificato il proprio stato civile e redditi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 13206
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13206
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo