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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 13206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13206 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 33014/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fioravanti Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta n. 121, come da procura allegata in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
LA IE in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 n. repertorio
37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES CA 29
Resistente
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta pagamento assegno sociale in presenza di tardiva presentazione di documentazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Con ricorso, iscritto a ruolo il 16.09.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_2
al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza dalla prima domanda amministrativa presentata in data
11.06.2022 (n. 2149929300004), con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a far data dal 1° luglio 2022.
Al riguardo ha esposto: -di aver presentato in data 11.06.2022, per il tramite del patronato domanda di assegno sociale, che veniva respinta CP_3
dall' con comunicazione del 12.08.2022 per mancata produzione della CP_2
sentenza di divorzio, richiesta dall'Istituto con PEC del 12.07.2022 inviata al solo patronato;
-di essere rimasta del tutto all'oscuro di tali comunicazioni e di aver appreso dell'esito negativo solo in data 20.03.2024, a seguito di verifiche effettuate tramite un diverso patronato ( ); CP_4
-di aver presentato, in data 20.03.2024, una nuova domanda al fine di ottenere la prestazione di natura alimentare, allegando la documentazione richiesta;
-che l' accoglieva tale istanza, liquidando l'assegno sociale con decorrenza, CP_2
però, solo dal 1° aprile 2024;
-di aver presentato in data 3.05.2024 ricorso amministrativo, volto ad ottenere la retrodatazione della prestazione, che veniva parimenti rigettato dall' , CP_1
il quale, sulla base di una propria circolare interna (n. 131/2022) e di una errata interpretazione della L. 241/1990, ha ritenuto la prima domanda definita con rigetto insanabile a causa della tardiva produzione documentale.
2. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2
infondatezza delle richieste e per condotta negligente tenuta sia dalla ricorrente che dal patronato cui si la stessa è rivolta.
3. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza
2 contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione in data 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Nella fattispecie in esame la tardiva presentazione all' della sentenza di CP_2
separazione, completa di omologa e della sentenza di divorzio, ha determinato il rigetto della prima domanda, con conseguente mancata liquidazione della prestazione a far data dalla prima domanda amministrativa del giugno 2022.
La documentazione, tuttavia, una volta presentata, è stata ritenuta valida dall'ente previdenziale, il quale, in accoglimento di una nuova e successiva domanda amministrativa, ha riconosciuto in capo alla ricorrente la sussistenza di tutti i requisiti di legge per fruire della prestazione, sia pure se con decorrenza posticipata al 1°.04.2024 in ragione del tardivo deposito.
L'impostazione adottata dall' deve essere disattesa alla luce di quanto CP_1
espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza Cass. civ., Sez. lavoro,
18/11/2016, n. 23529), per la quale “La lettera dell'art. 3, comma 6, della legge
n. 335 del 1995 costruisce quale atto d'impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale la mera dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge. E una volta che codesta dichiarazione venga considerata dalla legge affatto idonea alla liquidazione (ancorché provvisoria) della prestazione di cui trattasi, diventa manifestamente illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa volta all'assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”.
Alla luce dei delineati principi, l' , a seguito della presentazione della CP_2
documentazione richiesta (peraltro nemmeno attinente al requisito reddituale), avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della prestazione con decorrenza dal
3 primo giorno del mese successivo alla prima domanda dell'11.06.2022 e non con decorrenza posticipata alla data della successiva domanda, avanzata in ogni caso senza rinunciare alla prima. Alla data della prima domanda erano infatti già sussistenti tutti i requisiti per usufruire della provvidenza de qua.
A ciò aggiungasi che la richiesta di integrazione documentale avanzata dall' al fine di abbreviare i tempi dell'istruttoria verteva su un CP_1
documento (sentenza di separazione completa di omologa e sentenza di divorzio) volto a confermare una circostanza, che era già stata dichiarata dalla ricorrente, la quale, fin dalla prima domanda, aveva autocertificato il proprio stato civile di divorziata e l'assenza di redditi (ivi compreso un assegno di mantenimento) ed aveva altresì indicato gli estremi della relativa sentenza (n.
3912/2018).
Sul punto si richiama quanto condivisibilmente statuito in fattispecie del tutto analoga dal Tribunale di Torino (sentenza resa nel procedimento n. 8928/2023 ed allegata in atti), per il quale in materia di assegno l'unico termine previsto dalla legge a pena di decadenza è quello previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile
1970 n. 639, con conseguente impossibilità di configurare termini di decadenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
Il ricorso merita pertanto accoglimento con condanna dell' al pagamento CP_1
dei ratei maturati dall'1.07.2022 al 31.03.2024, oltre accessori di legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1
dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase studio, introduttiva e decisionale, valore € 16.047,34). Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 33014/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 -in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
percepimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge
335/1995 dall'11.06.2022 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_2
anzidetta prestazione a decorrere dall'1.07.2022, primo giorno del mese successivo a quello della domanda sino al 31.03.2024, oltre accessori di legge dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_2
lite che liquida in complessivi € 1865,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Roma, 25.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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